Art. 2.
  1. Sono ammesse in franchigia  dai diritti doganali le importazioni
di  merci per  le quali  l'esenzione  e' disposta,  con carattere  di
obbligatorieta',  rispettivamente dal  regolamento comunitario  per i
diritti di  confine e dalla  direttiva comunitaria per  l'imposta sul
valore aggiunto.
  2. La franchigia  e' concessa alle condizioni e con  le modalita' e
formalita' determinate dal regolamento  comunitario e dalle direttive
comunitarie.