Art. 2. 1. Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le importazioni di merci per le quali l'esenzione e' disposta, con carattere di obbligatorieta', rispettivamente dal regolamento comunitario per i diritti di confine e dalla direttiva comunitaria per l'imposta sul valore aggiunto. 2. La franchigia e' concessa alle condizioni e con le modalita' e formalita' determinate dal regolamento comunitario e dalle direttive comunitarie.