Art. 9

  1.   Per   le  merci  elencate  nell'articolo  31  del  regolamento
comunitario  e  nell'articolo  2,  paragrafo  1,  della  direttiva n.
78/1035/CEE  del  Consiglio  del  19  dicembre 1978, la franchigia e'
accordata entro i limiti dei quantitativi ivi indicati.
 
           Nota all'art. 9:
            -  Per  la direttiva n. 78/1035/CEE, si veda in nota alle
          premesse.