Art. 9 1. Per le merci elencate nell'articolo 31 del regolamento comunitario e nell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva n. 78/1035/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978, la franchigia e' accordata entro i limiti dei quantitativi ivi indicati.
Nota all'art. 9: - Per la direttiva n. 78/1035/CEE, si veda in nota alle premesse.