Art. 4.
                         Procedura elettorale
  1. Per  l'elezione dei ventotto  componenti di cui  all'articolo 2,
comma 1, le sedi universitarie  sono raggruppate nei seguenti quattro
distretti  territoriali,   corrispondenti  ad   altrettanti  collegi,
comprendenti rispettivamente le seguenti regioni:
  a) I distretto: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia-Romagna, Marche;
    b) II distretto: Piemonte, Lombardia, Liguria;
    c) III distretto: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo;
  d) IV  distretto: Molise,  Campania, Puglia,  Basilicata, Calabria,
Sicilia, Sardegna.
  2. L'elettorato  attivo e passivo  e' attribuito agli  studenti che
risultino iscritti  ai corsi  di diploma  e di  laurea e  alle scuole
dirette  a  fini  speciali,  attivati  nel  distretto  alla  data  di
emanazione   dell'ordinanza  elettorale,   anche  se   pertinenti  ad
istituzioni aventi la  sede centrale in altro  distretto. Sono eletti
sette studenti per ciascun distretto.
  3. Per l'elezione dei due componenti eletti dagli iscritti ai corsi
di specializzazione  e di dottorato  di ricerca, sono  costituiti due
distinti collegi elettorali su  base nazionale. L'elettorato attivo e
passivo  e'  attribuito  separatamente agli  studenti  che  risultino
iscritti ai  rispettivi corsi alla data  di emanazione dell'ordinanza
elettorale di cui all'articolo 3.
  4. Ai  fini della determinazione dell'elettorato  attivo e passivo,
ciascuna  istituzione  universitaria  predispone  gli  elenchi  degli
studenti iscritti ai corsi e alle scuole di cui all'articolo 1, comma
1 da  esse attivati. Gli elenchi  sono depositati presso la  sede del
rettorato  e presso  ogni sede  decentrata di  ogni universita',  con
apposito avviso  affisso presso ogni facolta'  almeno sessanta giorni
prima  delle elezioni.  Entro  dieci giorni  dalla pubblicazione  gli
interessati possono  proporre opposizione  al rettore, che  decide in
via definitiva entro i successivi quindici giorni.
  5. Gli elenchi devono contenere  a fianco di ciascun nominativo uno
spazio libero sul quale l'elettore,  prima di apporre il voto, appone
la propria firma.
  6. Le candidature  relative alla elezione dei componenti  di cui al
comma 1 sono presentate per  ciascun collegio mediante liste tra loro
concorrenti a sistema  proporzionale, con un numero  di candidati non
superiore al numero degli eligendi nel distretto.
  7. Le liste dei candidati per l'elezione dei ventotto componenti di
cui al comma 1 sono sottoscritte da  un minimo di mille ad un massimo
di millecinquecento studenti, con firme  raccolte in almeno un terzo,
arrotondato per eccesso, degli atenei  presenti nel distretto e in un
numero massimo, per ciascuna sede universitaria, che verra' stabilito
con  l'ordinanza di  cui all'articolo  3, in  base alla  composizione
dello  stesso  distretto.  Le   liste  sono  sottoscritte  anche  dai
candidati  e   sono  presentate   da  un  elettore   firmatario  alla
commissione  elettorale  locale  di   cui  all'articolo  8  entro  il
trentesimo  giorno  antecedente  quello  fissato  per  le  votazioni.
Ciascuna commissione locale verifica la regolarita' delle candidature
e  l'inesistenza   di  cause   di  ineleggibilita'  e   rimette  alla
commissione  centrale,  di  cui  all'articolo 9,  gli  elenchi  delle
candidature ammesse per l'elezione dei componenti di cui al comma 1.
  8.  Per l'elezione  dei  due  componenti di  cui  al  comma 3  sono
presentate candidature individuali sottoscritte con firme raccolte in
almeno un terzo  degli atenei del collegio, in un  numero massimo per
ciascuna sede  universitaria che verra' stabilito  con l'ordinanza di
cui  all'articolo 3.  Le  predette candidature  sono presentate  alla
commissione  elettorale  centrale,  di  cui all'articolo  9,  per  il
tramite   degli  uffici   amministrativi   di  ciascuna   istituzione
universitaria entro  il trentesimo giorno antecedente  quello fissato
per le votazioni.
  9.  La commissione  elettorale  centrale redige  gli elenchi  delle
candidature relative all'elezione  dei componenti di cui  al comma 1,
distinti  per  distretti, sulla  base  degli  atti delle  commissioni
locali e  li trasmette alle  stesse commissioni perche' ne  curino la
pubblicazione  presso ciascuna  sede  universitaria  entro il  decimo
giorno antecedente  quello fissato  per le votazioni.  La commissione
centrale, inoltre,  predispone gli  elenchi delle candidature  per le
elezioni  dei componenti  di  cui al  comma 3,  e  li trasmette  alle
singole  sedi universitarie  affinche'  vengano  pubblicati entro  il
decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
  10.  Entro  il quinto  giorno  antecedente  quello fissato  per  le
votazioni sono costituiti, con decreto del rettore o direttore, uno o
piu' seggi elettorali in rapporto  al numero degli studenti iscritti,
composti  rispettivamente da  tre  funzionari, dei  quali, quello  di
grado piu'  elevato o  di maggiore anzianita'  di servizio  assume le
funzioni  di presidente  e  quello di  grado  o anzianita'  inferiore
assume  le  funzioni  di  segretario.  Con  lo  stesso  decreto  sono
individuati anche rappresentanti di lista.
  11. In ogni  seggio sono predisposte due urne in  cui sono raccolte
le schede votate.
  12. Ogni studente esprime un  voto di preferenza per l'elezione dei
componenti di cui al comma 1.