Art. 7.
                          Operazioni di voto
  1. Nella data e nell'orario stabilito per le votazioni, l'elettore,
dopo  aver   dimostrato  la   propria  identita'  con   documento  di
riconoscimento provvisto di fotografia,  nonche' dopo aver apposto la
propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo
ritira dal presidente  la scheda, ed esprime il  proprio voto. Chiusa
la  scheda, il  votante  la  riconsegna al  presidente,  il quale  la
introduce nell'urna.
  2.  Il voto  e' individuale  e segreto.  Sono nulle  le schede  che
recano  piu' di  un nominativo  o il  nominativo di  un soggetto  non
candidato,  nonche'  quelle che  non  permettono  di interpretare  la
volonta' dell'elettore e  quelle su cui e' stato apposto  un segno di
riconoscimento  o   un  qualsiasi  altro  segno   diverso  da  quelli
prescritti.
  3. All'ora stabilita  per la chiusura delle  votazioni, ed esaurite
le operazioni di voto, il  presidente dichiara chiuse le operazioni e
l'ufficio procede  alle seguenti operazioni  sia per la  elezione dei
componenti di  cui all'articolo  4, comma 1,  sia per  l'elezione dei
componenti di cui all'articolo 4, comma 3:
  a) le schede  rimaste inutilizzate vengono raccolte  e racchiuse in
un plico o contenitore sigillato;
  b) si verifica,  sugli elenchi, il numero degli  elettori che hanno
votato, che deve  corrispondere al numero delle  schede che risultano
impiegate per la votazione;
  c)  si procede  allo scrutinio  delle schede  votate. Se  il numero
delle  schede da  scrutinare  impedisce di  concludere le  operazioni
nello stesso  giorno, l'ufficio puo'  sospendere i propri  lavori per
riprenderli  il   mattino  successivo,   conservando  le   schede  da
scrutinare nelle urne sigillate e  quelle gia' scrutinate in un plico
sigillato, come pure i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.
  4. Al termine dello spoglio il presidente, dopo aver constatato che
il numero delle schede scrutinate  corrisponde al numero delle schede
impiegate per le votazioni, proclama  il numero dei voti riportati da
ciascun candidato.  Vengono poi firmati e  sigillati plichi distinti:
uno relativo all'elezione dei componenti di cui all'articolo 4, comma
1, e uno relativo all'elezione  dei componenti di cui all'articolo 4,
comma  3. In  ciascuno dei  due plichi  viene inserito  il rispettivo
materiale  elettorale:  le  schede   validamente  votate,  le  schede
bianche, le schede dichiarate nulle  e le schede provvisoriamente non
esaminate perche'  contestate, nonche'  il verbale,  sottoscritto dal
presidente, dal segretario e da  tutti gli scrutinatori presenti, nel
quale sono indicate:
  a) i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il
seggio ha avuto  sede, la data e l'ora di  apertura e rispettivamente
di  chiusura,  nonche',  dandosene  il  caso,  di  sospensione  e  di
riapertura, delle votazioni e delle successive operazioni;
  b)  il numero  degli  elettori iscritti  e di  quelli  che si  sono
presentati per il voto;
  c)  il numero  delle schede  messe  a disposizione  del seggio,  di
quelle votate e di quelle non utilizzate;
  d) il  numero dei  voti validi riportati  da ciascun  candidato, il
numero delle schede  bianche, di quelle dichiarate nulle  e di quelle
provvisoriamente non assegnate perche' contestate;
  e) gli  incidenti verificatisi nel corso  delle operazioni, nonche'
le contestazioni e  i rilievi che singoli  componenti dell'ufficio di
seggio o singoli elettori chiedono di far constare a verbale.
  5. Il plico relativo all'elezione  degli studenti iscritti ai corsi
di  diploma e  di laurea  e alle  scuole dirette  a fini  speciali e'
inviato alla commissione elettorale locale  di cui all'articolo 8, ed
il   plico  relativo   all'elezione  degli   iscritti  ai   corsi  di
specializzazione  e   di  dottorato   di  ricerca  e'   inviato  alla
commissione elettorale centrale di cui all'articolo 9, per il tramite
degli uffici amministrativi della sede universitaria.