Art. 8.
                    Commissioni elettorali locali
  1.  Presso   una  delle  istituzioni  universitarie   afferenti  al
distretto  e' istituita,  con decreto  del Ministro,  una commissione
elettorale locale, composta da un dirigente appartenente ai ruoli del
personale  tecnico  e  amministrativo,  che la  presiede,  e  da  due
funzionari,  con qualifica  non inferiore  all'ottava, dei  quali uno
svolge le funzioni  di segretario. I predetti  componenti sono scelti
fra  i  dirigenti   e  i  funzionari  in  servizio   presso  le  sedi
universitarie ricomprese nel distretto.
  2. La  commissione effettua  le operazioni  di cui  all'articolo 4,
verifica la  regolarita' delle  operazioni di spoglio  effettuate dai
seggi  di cui  all'articolo 7,  relative all'elezione  degli studenti
iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini
speciali e formula graduatorie distinte per distretto.
  3. I  risultati sono racchiusi in  un plico sigillato e  firmato da
tutti i  componenti, che  viene trasmesso al  Ministero a  cura degli
uffici amministrativi  delle universita'  ai fini di  quanto previsto
dall'articolo 10.
  4. La commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in
ordine alla regolarita' delle  operazioni elettorali, rivede tutte le
schede  provvisoriamente non  assegnate perche'  contestate e  decide
definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.
  5. Le operazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono
pubbliche. L'ordinanza di cui all'articolo 3 determina tempi e luoghi
delle predette operazioni.