Art. 8. Commissioni elettorali locali 1. Presso una delle istituzioni universitarie afferenti al distretto e' istituita, con decreto del Ministro, una commissione elettorale locale, composta da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo, che la presiede, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava, dei quali uno svolge le funzioni di segretario. I predetti componenti sono scelti fra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le sedi universitarie ricomprese nel distretto. 2. La commissione effettua le operazioni di cui all'articolo 4, verifica la regolarita' delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi di cui all'articolo 7, relative all'elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali e formula graduatorie distinte per distretto. 3. I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso al Ministero a cura degli uffici amministrativi delle universita' ai fini di quanto previsto dall'articolo 10. 4. La commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarita' delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perche' contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle. 5. Le operazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche. L'ordinanza di cui all'articolo 3 determina tempi e luoghi delle predette operazioni.