Art. 9.
                         Commissione centrale
  1. Con  decreto del Ministro  e' istituita presso il  Ministero una
comminissione elettorale  con il compito di  effettuare le operazioni
di  cui agli  articoli 4  e 10.  La commissione  e' presieduta  da un
dirigente  e  da  cinque   funzionari  con  qualifica  non  inferiore
all'ottava, dei quali uno con funzioni di segretario.
  2.  La  commissione puo'  essere  coadiuvata  nei suoi  adempimenti
materiali   da  personale   di   segreteria   messo  a   disposizione
dall'amministrazione.