Art. 9. Commissione centrale 1. Con decreto del Ministro e' istituita presso il Ministero una comminissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 4 e 10. La commissione e' presieduta da un dirigente e da cinque funzionari con qualifica non inferiore all'ottava, dei quali uno con funzioni di segretario. 2. La commissione puo' essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.