Art. 2.
  1. Il  testo dell'articolo 2  del decreto interministeriale  n. 863
del 19 febbraio 1988 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 2. - L'indennita' di  servizio all'estero di cui all'articolo
24, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per il personale di
cui  all'articolo  17, lettera  b),  della  stessa legge  inviato  in
missione per  periodi superiori  a quattro  mesi e'  costituita dalla
somma  delle  seguenti componenti  e  si  aggiunge alla  retribuzione
metropolitana di cui all'art. 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49:
  1) una indennita'  di base mensile, pari a L.  195.000 per il primo
livello  di retribuzione,  L. 175.000  per  il secondo  livello e  L.
155.000 per il terzo livello;
  2) una  maggiorazione di sede  pari al 36% dell'indennita'  di base
moltiplicato per un  coefficiente di sede indentico  a quello fissato
per  il personale  della rappresentanza  diplomatica o  consolare del
luogo in cui l'esperto presta servizio.".