Art. 3. 1. Il testo della lettera b), punto 1), dell'articolo 3 del decreto interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988 e' sostituito dal seguente: "b) una indennita' di base mensile pari, a L. 195.000 per il livello A.1, L. 175.000 per il livello A.2, L. 155.000 per il livello A.3, L. 110.000 per il livello B, L. 95.000 per il livello C". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 luglio 1997 Il Ministro degli affari esteri Dini p. il Ministro del tesoro Pennacchi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1997 Registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 31
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 3 del sopra citato D.I. n. 863/1988, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 3. - Al personale di cui all'art. 17, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 49, inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi nei limiti del contingente di cui all'art. 25, comma 1 della stessa legge, spetta il seguente trattamento economico ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso art. 26: a) una retribuzione metropolitana mensile lorda distinta nei seguenti livelli secondo le diverse qualificazioni del personale: A - personale munito di laurea o di altro titolo di studio equipollente o qualificazione professionale equiparabile: A.1 - con almeno venti anni di comprovata effettiva esperienza professionale nel settore specifico in cui dovra' svolgere l'attivita' .................. L. 1.400.000 A.2 - con almeno dieci anni di comprovata effettiva esperienza professionale nel settore specifico in cui dovra' svolgere l'attivita' .................. L. 1.200.000 A.3 - con almeno dieci anni di comprovata effettiva esperienza professionale nel settore specifico in cui dovra' svolgere l'attivita' .................. L. 1.000.000 B - personale munito di diploma di istruzione di secondo grado o di altro titolo di studio equipollente o di qualificazione professionale equiparabile, con almeno tre anni di comprovata effettiva esperienza professionale nel settore specifico in cui dovra' svolgere l'attivita' ....... " 250.000 C - personale tecnico qualificato, sprovvisto dei titoli previsti per le categorie A e B, con almeno tre anni di comprovata effettiva esperienza professionale nel settore specifico in cui dovra' svolgere l'attivita' ............................... " 750.000 b) una indennita' di servizio all'estero costituita dalla somma delle seguenti componenti: 1) una indennita' di base mensile pari a L. 195.000 per il livello A.1, L. 175.000 per il livello A.2, L. 155.000 per il livello A.3, L. 110.000 per il livello B, L. 95.000 per il livello C; 2) una maggiorazione di sede pari al 40,75% dell'indennita' di sede moltiplicato per un coefficiente di sede identico a quello fissato per il personale della rappresentanza diplomatica o consolare dal luogo in cui l'esperto presta servizio. Il decreto che dispone la missione stabilisce la classificazione del personale ai fini del trattamento economico. Per qualificazioni professionali equiparabili alla laurea o a un diploma di istruzione di secondo grado, s'intendono quelle che normalmente presuppongono il possesso rispettivamente della laurea o del diploma di istruzione di secondo grado".