Art. 3.
  1. Il testo della lettera b), punto 1), dell'articolo 3 del decreto
interministeriale  n. 863  del  19 febbraio  1988  e' sostituito  dal
seguente:
  "b)  una  indennita'  di  base  mensile  pari,  a L. 195.000 per il
livello A.1, L. 175.000 per il livello A.2, L. 155.000 per il livello
A.3, L. 110.000 per il livello B, L. 95.000 per il livello C".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 4 luglio 1997
                                      Il Ministro degli affari esteri
                                                    Dini
p. il Ministro del tesoro
        Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1997
  Registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 31
 
          Nota all'art. 3:
           - Il testo dell'art. 3 del sopra citato D.I. n.  863/1988,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
           "Art.  3.  -  Al personale di cui all'art. 17, lettera c),
          della legge 25 febbraio 1987, n. 49,  inviato  in  missione
          all'estero  per periodi superiori a quattro mesi nei limiti
          del contingente di cui all'art.  25, comma 1  della  stessa
          legge,  spetta  il  seguente trattamento economico ai sensi
          dei commi 2 e 3 dello stesso art. 26:
           a) una retribuzione metropolitana mensile  lorda  distinta
          nei  seguenti livelli secondo le diverse qualificazioni del
          personale:
   A - personale munito  di  laurea  o  di  altro  titolo  di  studio
equipollente o qualificazione professionale equiparabile:
 A.1 - con almeno venti anni di comprovata effettiva
  esperienza professionale nel settore specifico in
  cui dovra' svolgere l'attivita' ..................  L. 1.400.000
 A.2 - con almeno dieci anni di comprovata effettiva
  esperienza professionale nel settore specifico in
  cui dovra' svolgere l'attivita' ..................  L. 1.200.000
 A.3 - con almeno dieci anni di comprovata effettiva
  esperienza professionale nel settore specifico in
  cui dovra' svolgere l'attivita' ..................  L. 1.000.000
   B - personale munito di diploma di istruzione di
secondo grado o di altro titolo di studio
equipollente o di qualificazione professionale
equiparabile, con almeno tre anni di comprovata
effettiva esperienza professionale nel settore
specifico in cui dovra' svolgere l'attivita' .......  "    250.000
   C - personale tecnico qualificato, sprovvisto dei
titoli previsti per le categorie A e B, con almeno
tre anni di comprovata effettiva esperienza
professionale nel settore specifico in cui dovra'
svolgere l'attivita' ...............................  "    750.000
           b)  una indennita' di servizio all'estero costituita dalla
          somma delle seguenti componenti:
           1) una indennita' di base mensile pari a L. 195.000 per il
          livello A.1, L. 175.000 per il livello A.2, L. 155.000  per
          il livello A.3, L.  110.000 per il livello B, L. 95.000 per
          il livello C;
           2)    una   maggiorazione   di   sede   pari   al   40,75%
          dell'indennita' di sede moltiplicato per un coefficiente di
          sede identico a  quello  fissato  per  il  personale  della
          rappresentanza  diplomatica  o  consolare  dal luogo in cui
          l'esperto presta servizio.
           Il  decreto  che  dispone  la   missione   stabilisce   la
          classificazione  del  personale  ai  fini  del  trattamento
          economico.
           Per qualificazioni professionali equiparabili alla  laurea
          o  a un diploma di istruzione di secondo grado, s'intendono
          quelle   che   normalmente   presuppongono   il    possesso
          rispettivamente della laurea o del diploma di istruzione di
          secondo grado".