Art. 10.
                     Osservatorio epidemiologico
  1.  I  risultati  delle  ispezioni  ante  e  post mortem relativi a
diagnosi  di malattie trasmissibili all'uomo devono essere comunicati
tempestivamente  al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale
competente  per i controlli nell'allevamento di origine e mensilmente
all'assessorato  alla  sanita' della regione o provincia autonoma che
provvede  all'elaborazione ed aggregazione dei dati per il successivo
inoltro al Ministero della sanita'.