Art. 10. Osservatorio epidemiologico 1. I risultati delle ispezioni ante e post mortem relativi a diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo devono essere comunicati tempestivamente al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per i controlli nell'allevamento di origine e mensilmente all'assessorato alla sanita' della regione o provincia autonoma che provvede all'elaborazione ed aggregazione dei dati per il successivo inoltro al Ministero della sanita'.