Art. 12. Deroghe 1. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), i volatili da cortile destinati alla produzione di fegato grasso possono essere storditi, dissanguati e spiumati nell'allevamento di origine a condizione che tali operazioni siano effettuate in un locale separato conforme all'allegato I, capitolo II, punto 14, lettera b), e che, conformemente all'allegato I, capitolo XV, le carcasse non eviscerate siano trasportate immediatamente in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e provvisto del locale speciale di cui all'allegato I, capitolo III, punto 15, lettera b), secondo trattino, lettera ii), dove le carcasse devono essere eviscerate entro ventiquattro ore sotto il controllo di un veterinario ufficiale. 2. E' consentito il procedimento di raffreddamento delle carcasse di volatili da cortile per immersione in acqua, purche' effettuato in conformita' alle condizioni di cui all'allegato I, capitolo VII, punti 42 e 43. 3. La commercializzazione delle carni fresche ottenute con il procedimento di cui al comma 2 e' consentita solo a condizione che le carcasse siano state immediatamente congelate o surgelate. 4. Qualora si faccia ricorso al procedimento di cui al comma 2, ne deve essere fatta menzione nei documenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i).