Art. 12.
                               Deroghe
  1.  In  deroga  al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), i
volatili  da  cortile  destinati  alla  produzione  di  fegato grasso
possono  essere  storditi, dissanguati e spiumati nell'allevamento di
origine  a  condizione  che  tali  operazioni  siano effettuate in un
locale  separato  conforme  all'allegato  I,  capitolo  II, punto 14,
lettera  b),  e  che,  conformemente  all'allegato I, capitolo XV, le
carcasse  non  eviscerate  siano  trasportate  immediatamente  in  un
laboratorio  di  sezionamento  riconosciuto  e  provvisto  del locale
speciale  di  cui all'allegato I, capitolo III, punto 15, lettera b),
secondo  trattino,  lettera  ii),  dove  le  carcasse  devono  essere
eviscerate   entro   ventiquattro   ore  sotto  il  controllo  di  un
veterinario ufficiale.
  2.  E'  consentito il procedimento di raffreddamento delle carcasse
di volatili da cortile per immersione in acqua, purche' effettuato in
conformita'  alle  condizioni  di  cui  all'allegato I, capitolo VII,
punti 42 e 43.
  3.  La  commercializzazione  delle  carni  fresche  ottenute con il
procedimento di cui al comma 2 e' consentita solo a condizione che le
carcasse siano state immediatamente congelate o surgelate.
  4.  Qualora si faccia ricorso al procedimento di cui al comma 2, ne
deve essere fatta menzione nei documenti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera i).