Art. 13.
                  Stabilimenti a capacita' limitata
  1.   E'   consentito  derogare  ai  requisiti  strutturali  di  cui
all'allegato  I,  per  gli stabilimenti che macellano meno di 150.000
volatili all'anno, purche':
  a)  lo  stabilimento risponda ai requisiti prescritti dall'allegato
II;
  b)  il  responsabile dello stabilimento tenga un registro ove siano
indicate  le  entrate  degli  animali,  le  uscite dei prodotti della
macellazione,  i  controlli  effettuati  e  i  relativi risultati, da
comunicarsi, a richiesta, al veterinario ufficiale;
  c)   il  responsabile  dello  stabilimento  comunichi  l'ora  della
macellazione,  il  numero e l'origine degli animali e trasmetta copia
dell'attestato   sanitario   di   cui  all'allegato  IV  al  servizio
veterinario;
  d)   il   veterinario  ufficiale  sia  presente  al  momento  della
macellazione e dell'eventuale eviscerazione differita, per accertarsi
che  siano  rispettate le norme di cui all'allegato I, capitoli VII e
VIII;
  e)  il  servizio veterinario controlli il circuito di distribuzione
delle  carni provenienti dallo stabilimento e l'identificazione delle
carni  dichiarate  non  idonee  al  consumo  umano  nonche'  la  loro
destinazione e utilizzazione successiva.
  2.   E'   consentito  derogare  ai  requisiti  strutturali  di  cui
all'allegato  I,  per  i  laboratori di sezionamento che lavorano non
piu'  di  tre tonnellate di carni fresche di volatili da cortile alla
settimana, purche':
  a)  lo  stabilimento risponda ai requisiti prescritti dall'allegato
II, capitolo I;
  b)  sia rispettata la temperatura prevista all'allegato I, capitolo
VIII, punto 49.
  3.  Gli  stabilimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2, a richiesta del
responsabile,  devono essere iscritti in un apposito elenco regionale
ed essere muniti di un apposito numero di identificazione, da cui sia
rilevabile  l'unita'  sanitaria  locale  responsabile  del controllo,
secondo  criteri fissati dal Ministero della sanita'; le regioni e le
province  autonome  tengono  l'elenco  e  lo  aggiornano,  informando
periodicamente   il   Ministero   della  sanita'  per  la  successiva
comunicazione alla Commissione europea.
  4.   Le  carni  fresche  di  volatili  da  cortile  ottenute  negli
stabilimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere:
    a) riservate al mercato nazionale;
  b) contrassegnate da marchi o etichette le cui caratteristiche sono
stabilite dal Ministero della sanita'.
  5.   E'  consentito  derogare  ai  requisiti  strutturali  previsti
dall'allegato  I, capitolo I, per i depositi frigoriferi di capacita'
limitata nei quali sono immagazzinate solo carni imballate.
  6.  Le spese derivanti dal riconoscimento degli stabilimenti di cui
ai commi 1, 2 e 5, sono a carico dei titolari dei medesimi.