Art. 14. Importazione 1. E' consentita l'importazione di carni fresche di volatili da cortile solo se provenienti da Paesi terzi o loro regioni compresi nell'elenco elaborato dalla Commissione europea. 2. Le carni inoltre devono: a) essere accompagnate dal certificato sanitario conforme al modello stabilito da disposizioni adottate in sede comunitaria; b) provenire da stabilimenti presenti in un elenco elaborato dalla Commissione europea; c) essere state sottoposte, con esito favorevole, ai controlli previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. 3. Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco di cui al comma 1 e del modello dei certificati di cui al comma 2, lettera a). 4. In attesa dell'adozione in sede comunitaria degli elenchi e dei certificati di cui commi 1 e 2 restano in vigore le norme nazionali in materia di importazione di carni fresche di volatili da cortile a condizione che non siano piu' favorevoli di quelle previste nel presente regolamento.
Nota all'art. 14: - Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo 1993, ved. note all'art. 3.