Art. 14.
                            Importazione
  1.  E'  consentita  l'importazione  di carni fresche di volatili da
cortile  solo  se  provenienti da Paesi terzi o loro regioni compresi
nell'elenco elaborato dalla Commissione europea.
  2. Le carni inoltre devono:
  a)  essere  accompagnate  dal  certificato  sanitario  conforme  al
modello stabilito da disposizioni adottate in sede comunitaria;
  b)  provenire da stabilimenti presenti in un elenco elaborato dalla
Commissione europea;
  c)  essere  state  sottoposte,  con  esito favorevole, ai controlli
previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
  3.  Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana dell'elenco di cui al comma 1 e
del modello dei certificati di cui al comma 2, lettera a).
  4.  In attesa dell'adozione in sede comunitaria degli elenchi e dei
certificati  di  cui commi 1 e 2 restano in vigore le norme nazionali
in  materia di importazione di carni fresche di volatili da cortile a
condizione  che  non  siano  piu'  favorevoli  di quelle previste nel
presente regolamento.
 
          Nota all'art. 14:
            - Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo 1993,  ved.  note
          all'art. 3.