Art. 15.
                     Norme finali e transitorie
  1.  Le  autorizzazioni rilasciate agli impianti di macellazione, ai
laboratori  di  sezionamento  ed ai depositi frigoriferi ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 giugno 1982, n. 503, e
successive   modifiche,  ed  il  relativo  numero  di  riconoscimento
mantengono  la  loro efficacia a condizione che, entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento, il servizio
veterinario dell'unita' sanitaria locale competente ne confermi, alla
regione  o  provincia  autonoma  e  al  Ministero  della  sanita', la
rispondenza  ai  requisiti  del presente regolamento; nel caso in cui
siano  state riscontrate carenze, queste sono comunicate alla regione
o  provincia  autonoma e al Ministero della sanita' con l'indicazione
del  termine concesso per la loro eliminazione, trascorso il quale si
provvede  a  comunicare  alla  regione  o  provincia  autonoma  e  al
Ministero della sanita' l'avvenuta rimozione delle carenze o, in caso
contrario, i provvedimenti adottati.
  2.  Gli  stabilimenti  di  macellazione  che operano in deroga agli
obblighi   di   eviscerazione   dei  volatili  da  cortile  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
8  giugno  1982,  n.  503, come modificato dal decreto del Presidente
della  Repubblica  17  maggio  1988,  n.  193,  possono continuare ad
operare  purche'  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  regolamento  i  responsabili  chiedano il riconoscimento ai
sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 13.
  3.  Le  spese derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico
del  responsabile  dello  stabilimento secondo tariffe e modalita' da
stabilirsi con decreto del Ministero della sanita'.
  4.   Le   disposizioni   del   presente  regolamento  costituiscono
disposizioni  sanitarie  in  materia  di importazione, esportazione e
transito  di  carni di volatili da cortile, ai sensi dell'articolo 27
del  decreto  legislativo  emanato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 503.
  5.  Sono abrogati gli articoli da 1 a 25 del decreto del Presidente
della  Repubblica  8  giugno  1982, n. 503, e gli allegati al decreto
medesimo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1998
  Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 3
 
          Note all'art. 15:
            - Per  quanto concerne il D.P.R.  8 giugno 1982, n.  503,
          ved.  note  alle prmesse. L'art. 8 del suddetto D.P.R. coi'
          recita:
            "Art. 8.  - Le condizioni di  deposito di cui al    punto
          A),  lettera  f),   e punto  B),  lettera  c), dell'art.  4
          non  si applicano  alle operazioni di  deposito  effettuate
          nei  locali o nei locali annessi in cui  le carcasse  e  le
          carni  di   volatili   da   cortile sezionate   e disossate
          sono messe  direttamente  a  disposizione del   consumatore
          finale.
            Le    condizioni di   imballaggio  di  cui al  punto  A),
          lettera   g), dell'art.   4   non   si    applicano    alle
          carcasse    non    singolarmente imballate introdotte   nei
          locali o   nei locali annessi  di    cui  sopra,  ove    si
          effettui    un imballaggio  ai  fini della  vendita diretta
          al consumatore finale.
            Le condizioni  del punto B),  art. 4,   non si  applicano
          alle carni fresche di volatili da cortile,  imballate o no,
          quando  operazioni  di  sezionamento e di disossamento sono
          effettuate nei locali di vendita o di utilizzazione o in un
          locale contiguo a scopo di vendita diretta  al  consumatore
          finale,  ad    eccezione  della   vendita ambulante   o per
          corrispondenza o sui mercati.
            Agli  stabilimenti    di  macellazione   possono   essere
          concesse  deroghe  all'obbligo    dell'eviscerazione    dei
          volatili   da  cortile  di  cui all'allegato 1,    capitolo
          V,  punto   23, a condizione che  le carcasse dei  volatili
          macellati  non   siano   destinate    ai   laboratori    di
          sezionamento  o  di  preparazione  dei  prodotti  a base di
          carne,  ne'  agli  esercizi    di    somministrazione,    a
          qualsiasi    titolo,    di   sostanze alimentari, e   che i
          volatili stessi  siano sottoposti  ad ispezione veterinaria
          completa   per  partite  omogenee  per    eta',    origine,
          provenienza  e  peso,   per ogni giornata di  macellazione,
          nella misura di almeno cinque   capi per  partita,  fino  a
          cinquecento    animali,  e  in misura     proporzionalmente
          maggiorata,    per   partite     superiori   a  cinquecento
          animali.
            Su  ciascuna carcassa prodotta  nelle condizioni previste
          dal quarto comma e' applicato un bollo a  placca,  recante,
          in  caratteri  leggibili  e    indelebili,  la   sede dello
          stabilimento e  il nome  o la  ragione sociale della  ditta
          produttrice.
            Con  decreto  del  Ministro  della sanita' possono essere
          modificate le condizioni e le prescrizioni di cui al quarto
          e quinto comma".
            -   Il   D.P.R. 17   maggio    1988,    n.    193,  reca:
          "Attuazione    delle  direttive  CEE numeri 71/118, 80/216,
          80/879,  84/335,  84/642,  85/324  e  85/326,  relative  ai
          problemi sanitari in materia di  scambi di carni fresche di
          volatili  da cortile, ai  sensi dell'art. 15 della legge 16
          aprile 1987, n. 183".