Art. 15. Norme finali e transitorie 1. Le autorizzazioni rilasciate agli impianti di macellazione, ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche, ed il relativo numero di riconoscimento mantengono la loro efficacia a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente ne confermi, alla regione o provincia autonoma e al Ministero della sanita', la rispondenza ai requisiti del presente regolamento; nel caso in cui siano state riscontrate carenze, queste sono comunicate alla regione o provincia autonoma e al Ministero della sanita' con l'indicazione del termine concesso per la loro eliminazione, trascorso il quale si provvede a comunicare alla regione o provincia autonoma e al Ministero della sanita' l'avvenuta rimozione delle carenze o, in caso contrario, i provvedimenti adottati. 2. Gli stabilimenti di macellazione che operano in deroga agli obblighi di eviscerazione dei volatili da cortile ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 193, possono continuare ad operare purche' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i responsabili chiedano il riconoscimento ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 13. 3. Le spese derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico del responsabile dello stabilimento secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministero della sanita'. 4. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono disposizioni sanitarie in materia di importazione, esportazione e transito di carni di volatili da cortile, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503. 5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al decreto medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1998 Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 3
Note all'art. 15: - Per quanto concerne il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, ved. note alle prmesse. L'art. 8 del suddetto D.P.R. coi' recita: "Art. 8. - Le condizioni di deposito di cui al punto A), lettera f), e punto B), lettera c), dell'art. 4 non si applicano alle operazioni di deposito effettuate nei locali o nei locali annessi in cui le carcasse e le carni di volatili da cortile sezionate e disossate sono messe direttamente a disposizione del consumatore finale. Le condizioni di imballaggio di cui al punto A), lettera g), dell'art. 4 non si applicano alle carcasse non singolarmente imballate introdotte nei locali o nei locali annessi di cui sopra, ove si effettui un imballaggio ai fini della vendita diretta al consumatore finale. Le condizioni del punto B), art. 4, non si applicano alle carni fresche di volatili da cortile, imballate o no, quando operazioni di sezionamento e di disossamento sono effettuate nei locali di vendita o di utilizzazione o in un locale contiguo a scopo di vendita diretta al consumatore finale, ad eccezione della vendita ambulante o per corrispondenza o sui mercati. Agli stabilimenti di macellazione possono essere concesse deroghe all'obbligo dell'eviscerazione dei volatili da cortile di cui all'allegato 1, capitolo V, punto 23, a condizione che le carcasse dei volatili macellati non siano destinate ai laboratori di sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne, ne' agli esercizi di somministrazione, a qualsiasi titolo, di sostanze alimentari, e che i volatili stessi siano sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per eta', origine, provenienza e peso, per ogni giornata di macellazione, nella misura di almeno cinque capi per partita, fino a cinquecento animali, e in misura proporzionalmente maggiorata, per partite superiori a cinquecento animali. Su ciascuna carcassa prodotta nelle condizioni previste dal quarto comma e' applicato un bollo a placca, recante, in caratteri leggibili e indelebili, la sede dello stabilimento e il nome o la ragione sociale della ditta produttrice. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere modificate le condizioni e le prescrizioni di cui al quarto e quinto comma". - Il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 193, reca: "Attuazione delle direttive CEE numeri 71/118, 80/216, 80/879, 84/335, 84/642, 85/324 e 85/326, relative ai problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".