Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) carni di volatili da cortile: tutte le parti idonee al consumo umano ottenute dai volatili domestici appartenenti alle specie polli (genere Gallus), tacchini (genere Meleagris), faraone (genere Numida), anatre (genere Anas) e oche (genere Anser); b) carni fresche di volatili da cortile: le carni di volatili da cortile, comprese le carni sottovuoto o in atmosfera modificata, che non hanno subito alcun trattamento destinato ad assicurarne la conservazione, salvo il trattamento per mezzo del freddo; c) carcassa: il corpo intero di un volatile da cortile dopo dissanguamento, spennatura, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia l'asportazione del cuore, dei polmoni, del ventriglio, del gozzo, del fegato, dei reni, della testa, dell'esofago e della trachea, nonche' la resezione delle zampe all'altezza del tarso sono facoltativi; d) parti di carcassa: le parti della carcassa quale definita alla lettera c), primo periodo; e) frattaglie: le carni fresche di volatili da cortile ad esclusione di quelle della carcassa quale definita alla lettera c), anche se sono in connessione naturale con la carcassa, nonche' la testa e le zampe, se sono presentate separatamente dalla carcassa; f) visceri: le frattaglie non commestibili, che si trovano nella cavita' toracica, addominale e pelvica, compresi eventualmente la trachea, l'esofago ed il gozzo; g) veterinario ufficiale: il medico veterinario della unita' sanitaria locale ovvero il medico veterinario libero professionista convenzionato con l'unita' sanitaria locale incaricato dal servizio veterinario della ispezione ante mortem in allevamento o dell'ispezione nello stabilimento; h) ausiliario: il tecnico designato dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale, per collaborare con il veterinario ufficiale; i) ispezione sanitaria ante mortem: l'ispezione dei volatili da cortile vivi effettuata in conformita' dell'allegato I, capitolo VI; l) ispezione sanitaria post mortem: l'ispezione dei volatili da cortile nel macello praticata dopo la macellazione in conformita' dell'allegato I, capitolo VIII; m) mezzi di trasporto: le sezioni di autoveicoli, veicoli ferroviari ed aeromobili destinati al carico, nonche' le stive delle navi o i contenitori destinati al trasporto per via terrestre, marittima od aerea; n) stabilimento: macello riconosciuto, laboratorio di sezionamento riconosciuto, deposito frigorifero riconosciuto, centro di riconfezionamento riconosciuto o un insieme che riunisca piu' stabilimenti di questo tipo; o) responsabile dello stabilimento: il conduttore dello stabilimento, il proprietario dello stabilimento o il suo rappresentante. 2. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), n), o), r) ed s) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche.
Nota all'art. 2: - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, ved. note alle premesse.