Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  a)  carni  di volatili da cortile: tutte le parti idonee al consumo
umano  ottenute dai volatili domestici appartenenti alle specie polli
(genere   Gallus),   tacchini  (genere  Meleagris),  faraone  (genere
Numida), anatre (genere Anas) e oche (genere Anser);
  b)  carni  fresche  di volatili da cortile: le carni di volatili da
cortile,  comprese le carni sottovuoto o in atmosfera modificata, che
non  hanno  subito  alcun  trattamento  destinato  ad  assicurarne la
conservazione, salvo il trattamento per mezzo del freddo;
  c)  carcassa:  il  corpo  intero  di  un  volatile  da cortile dopo
dissanguamento,  spennatura,  spiumatura  ed  eviscerazione; tuttavia
l'asportazione del cuore, dei polmoni, del ventriglio, del gozzo, del
fegato,  dei reni, della testa, dell'esofago e della trachea, nonche'
la resezione delle zampe all'altezza del tarso sono facoltativi;
  d)  parti  di carcassa: le parti della carcassa quale definita alla
lettera c), primo periodo;
  e)   frattaglie:  le  carni  fresche  di  volatili  da  cortile  ad
esclusione  di  quelle della carcassa quale definita alla lettera c),
anche  se  sono  in  connessione naturale con la carcassa, nonche' la
testa e le zampe, se sono presentate separatamente dalla carcassa;
  f)  visceri:  le  frattaglie non commestibili, che si trovano nella
cavita'  toracica,  addominale  e  pelvica, compresi eventualmente la
trachea, l'esofago ed il gozzo;
  g)  veterinario  ufficiale:  il  medico  veterinario  della  unita'
sanitaria  locale  ovvero il medico veterinario libero professionista
convenzionato  con  l'unita' sanitaria locale incaricato dal servizio
veterinario   della   ispezione   ante   mortem   in   allevamento  o
dell'ispezione nello stabilimento;
  h)  ausiliario:  il  tecnico  designato  dal  servizio  veterinario
dell'unita'  sanitaria  locale,  per  collaborare  con il veterinario
ufficiale;
  i)  ispezione  sanitaria  ante  mortem: l'ispezione dei volatili da
cortile vivi effettuata in conformita' dell'allegato I, capitolo VI;
  l)  ispezione  sanitaria  post  mortem: l'ispezione dei volatili da
cortile  nel  macello  praticata  dopo la macellazione in conformita'
dell'allegato I, capitolo VIII;
  m)   mezzi   di  trasporto:  le  sezioni  di  autoveicoli,  veicoli
ferroviari  ed aeromobili destinati al carico, nonche' le stive delle
navi  o  i  contenitori  destinati  al  trasporto  per via terrestre,
marittima od aerea;
  n)  stabilimento: macello riconosciuto, laboratorio di sezionamento
riconosciuto,    deposito   frigorifero   riconosciuto,   centro   di
riconfezionamento   riconosciuto  o  un  insieme  che  riunisca  piu'
stabilimenti di questo tipo;
  o)   responsabile   dello   stabilimento:   il   conduttore   dello
stabilimento,   il   proprietario   dello   stabilimento   o  il  suo
rappresentante.
  2.  Si  applicano,  inoltre,  le definizioni di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettere  m),  n),  o), r) ed s) del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche.
 
          Nota all'art. 2:
            - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537,
          ved. note alle premesse.