Art. 3. Prescrizioni relative alla produzione 1. Le carcasse e le frattaglie devono: a) provenire da un animale che sia stato sottoposto ad un'ispezione sanitaria ante mortem conformemente all'allegato I, capitolo VI, e che, in seguito a tale ispezione, sia stato riconosciuto idoneo alla macellazione; b) essere ottenute in un macello riconosciuto, soggetto ad un autocontrollo in conformita' all'articolo 8, comma 1, e ad un controllo da parte del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente in conformita' all'articolo 9; c) essere trattate in condizioni di igiene soddisfacenti in conformita' all'allegato I, capitolo VII; d) essere sottoposte ad ispezione sanitaria post mortem in conformita' all'allegato I, capitolo VIII ed essere riconosciute idonee al consumo umano in conformita' all'allegato I, capitolo IX; e) essere sottoposte a bollatura sanitaria in conformita' all'allegato I, capitolo XII, qualora non siano destinate al sezionamento nello stesso stabilimento; f) essere manipolate, dopo l'ispezione post mortem, in conformita' all'allegato I, capitolo VII, punto 46, ed essere immagazzinate, in conformita' all'allegato I, capitolo XIII, in condizioni igieniche soddisfacenti; g) essere adeguatamente imballate conformemente all'allegato I, capitolo XIV; qualora venga utilizzato un involucro di protezione, questo deve essere conforme alle prescrizioni di tale capitolo; h) essere trasportate conformemente all'allegato I, capitolo XV; i) essere accompagnate durante il trasporto: 1) da un documento di accompagnamento commerciale che deve contenere, oltre alle indicazioni previste dall'allegato I, capitolo XII, punto 66, un numero di codice attribuito dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente che consenta l'identificazione del veterinario ufficiale; tale documento deve essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale; 2) da un certificato sanitario conforme all'allegato VI qualora si tratti di carni fresche di volatili da cortile ottenute in un macello situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni di polizia sanitaria, o di carni fresche di volatili da cortile destinate ad un altro Stato membro, con transito, in mezzo di trasporto sigillato, attraverso un Paese terzo. 2. Le parti di carcasse e le carni disossate devono: a) essere ottenute in un laboratorio di sezionamento riconosciuto, soggetto ad autocontrollo in conformita' all'articolo 8, comma 1, e controllato conformemente all'articolo 9; b) essere sezionate ed ottenute nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, capitolo VII, e provenire da carni fresche rispondenti alle condizioni di cui al comma 1, oppure da carcasse di volatili da cortile importate conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; c) essere sottoposte al controllo di cui all'articolo 9, comma 4; d) soddisfare le condizioni di cui al comma 1, lettere c), h) e i); e) essere confezionate, imballate ed etichettate conformemente al comma 1, lettere e) e g), in loco o in centri di riconfezionamento all'uopo riconosciuti; f) essere immagazzinate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' all'allegato I, capitolo XIII. 3. Le carni fresche diverse da quelle di volatili da cortile possono essere lavorate nei laboratori di sezionamento di cui al presente regolamento se conformi alle disposizioni sanitarie in materia di produzione e commercializzazione di carni fresche. 4. Le carni fresche di volatili da cortile che sono state immagazzinate, conformemente al presente regolamento, in un deposito frigorifero riconosciuto e non sono state in seguito sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo il magazzinaggio, devono soddisfare le condizioni di cui al comma 1, lettere c), e), g) ed h) e di cui al comma 2, oppure devono essere importate conformemente all'articolo 14 e al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. 5. Fatte salve le disposizioni in materia di polizia sanitaria i commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle carni fresche di volatili da cortile destinate: a) ad usi diversi dal consumo umano; b) ad esposizioni, a studi speciali o ad analisi, purche' un controllo ufficiale renda possibile assicurare che tali carni non saranno utilizzate per il consumo umano e che, dopo la chiusura delle esposizioni o la conclusione degli studi speciali o delle analisi, esse saranno distrutte, ad eccezione di quelle utilizzate per le analisi stesse; c) esclusivamente al rifornimento delle organizzazioni internazionali. 6. Le carni di volatili da cortile, separate meccanicamente, per essere oggetto di scambi, devono essere state sottoposte, in precedenza, ad un trattamento termico, conformemente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'unita' sanitaria locale competente.
Note all'art. 3: - Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, riguarda: "Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea". - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, ved. note alle premesse.