Art. 3.
                Prescrizioni relative alla produzione
  1. Le carcasse e le frattaglie devono:
  a) provenire da un animale che sia stato sottoposto ad un'ispezione
sanitaria  ante  mortem  conformemente all'allegato I, capitolo VI, e
che,  in seguito a tale ispezione, sia stato riconosciuto idoneo alla
macellazione;
  b)  essere  ottenute  in  un  macello  riconosciuto, soggetto ad un
autocontrollo  in  conformita'  all'articolo  8,  comma  1,  e  ad un
controllo  da  parte  del  servizio veterinario dell'unita' sanitaria
locale competente in conformita' all'articolo 9;
  c)  essere  trattate  in  condizioni  di  igiene  soddisfacenti  in
conformita' all'allegato I, capitolo VII;
  d)   essere  sottoposte  ad  ispezione  sanitaria  post  mortem  in
conformita'  all'allegato  I,  capitolo  VIII  ed essere riconosciute
idonee al consumo umano in conformita' all'allegato I, capitolo IX;
  e)   essere   sottoposte   a  bollatura  sanitaria  in  conformita'
all'allegato   I,  capitolo  XII,  qualora  non  siano  destinate  al
sezionamento nello stesso stabilimento;
  f)  essere manipolate, dopo l'ispezione post mortem, in conformita'
all'allegato  I,  capitolo VII, punto 46, ed essere immagazzinate, in
conformita'  all'allegato  I,  capitolo XIII, in condizioni igieniche
soddisfacenti;
  g)  essere  adeguatamente  imballate  conformemente all'allegato I,
capitolo  XIV;  qualora  venga utilizzato un involucro di protezione,
questo deve essere conforme alle prescrizioni di tale capitolo;
  h) essere trasportate conformemente all'allegato I, capitolo XV;
  i) essere accompagnate durante il trasporto:
  1)   da  un  documento  di  accompagnamento  commerciale  che  deve
contenere,  oltre alle indicazioni previste dall'allegato I, capitolo
XII,   punto   66,  un  numero  di  codice  attribuito  dal  servizio
veterinario  dell'unita'  sanitaria  locale  competente  che consenta
l'identificazione  del  veterinario  ufficiale;  tale  documento deve
essere  conservato  dal destinatario per un periodo minimo di un anno
per  poter  essere  presentato,  a richiesta, al servizio veterinario
dell'unita' sanitaria locale;
  2)  da un certificato sanitario conforme all'allegato VI qualora si
tratti di carni fresche di volatili da cortile ottenute in un macello
situato  in  una  regione  o  in  una  zona soggetta a restrizioni di
polizia  sanitaria,  o  di  carni  fresche  di  volatili  da  cortile
destinate  ad  un  altro  Stato  membro,  con  transito,  in mezzo di
trasporto sigillato, attraverso un Paese terzo.
  2. Le parti di carcasse e le carni disossate devono:
  a)  essere ottenute in un laboratorio di sezionamento riconosciuto,
soggetto  ad  autocontrollo in conformita' all'articolo 8, comma 1, e
controllato conformemente all'articolo 9;
  b)  essere  sezionate  ed ottenute nel rispetto delle condizioni di
cui  all'allegato  I,  capitolo  VII,  e  provenire  da carni fresche
rispondenti  alle condizioni di cui al comma 1, oppure da carcasse di
volatili  da cortile importate conformemente al decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 93;
  c) essere sottoposte al controllo di cui all'articolo 9, comma 4;
  d) soddisfare le condizioni di cui al comma 1, lettere c), h) e i);
  e) essere confezionate, imballate ed etichettate conformemente al
comma  1,  lettere  e) e g), in loco o in centri di riconfezionamento
all'uopo riconosciuti;
  f)  essere  immagazzinate  in condizioni igieniche soddisfacenti in
conformita' all'allegato I, capitolo XIII.
  3.  Le  carni  fresche  diverse  da  quelle  di volatili da cortile
possono  essere  lavorate  nei  laboratori  di sezionamento di cui al
presente  regolamento  se  conformi  alle  disposizioni  sanitarie in
materia di produzione e commercializzazione di carni fresche.
  4.  Le  carni  fresche  di  volatili  da  cortile  che  sono  state
immagazzinate,  conformemente al presente regolamento, in un deposito
frigorifero  riconosciuto  e  non sono state in seguito sottoposte ad
alcuna  manipolazione,  salvo  il magazzinaggio, devono soddisfare le
condizioni  di  cui  al comma 1, lettere c), e), g) ed h) e di cui al
comma 2, oppure devono essere importate conformemente all'articolo 14
e al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
  5.  Fatte  salve  le disposizioni in materia di polizia sanitaria i
commi  1, 2, 3 e 4 non si applicano alle carni fresche di volatili da
cortile destinate:
  a) ad usi diversi dal consumo umano;
  b)  ad  esposizioni,  a  studi  speciali  o  ad analisi, purche' un
controllo  ufficiale  renda  possibile  assicurare che tali carni non
saranno utilizzate per il consumo umano e che, dopo la chiusura delle
esposizioni  o  la  conclusione degli studi speciali o delle analisi,
esse  saranno  distrutte,  ad  eccezione  di quelle utilizzate per le
analisi stesse;
  c)    esclusivamente    al    rifornimento   delle   organizzazioni
internazionali.
  6.  Le  carni  di volatili da cortile, separate meccanicamente, per
essere   oggetto  di  scambi,  devono  essere  state  sottoposte,  in
precedenza,  ad  un  trattamento  termico,  conformemente  al decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, nello
stabilimento  di  origine o in qualsiasi altro stabilimento designato
dall'unita' sanitaria locale competente.
 
          Note all'art. 3:
            -   Il D.Lgs.   3   marzo   1993,  n.    93,    riguarda:
          "Attuazione    delle  direttive   90/675/CEE e   91/496/CEE
          relative all'organizzazione  dei controlli veterinari    su
          prodotti  e    animali  in  provenienza    da Paesi terzi e
          introdotti nella Comunita' europea".
            - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537,
          ved. note alle premesse.