Art. 4.
                     Deroghe per gli agricoltori
  1.  Le  norme di cui all'articolo 3, comma 1, non si applicano alle
carni  fresche  di  volatili  da  cortile  provenienti  da aziende di
agricoltori  la  cui produzione annuale e' inferiore a 10.000 capi di
volatili da cortile e cedute in piccole quantita':
  a)  direttamente  al  consumatore finale nell'azienda o sul mercato
settimanale piu' vicino alla loro azienda;
  b)  ad un dettagliante per la vendita diretta al consumatore finale
a  condizione  che  il  primo  eserciti la sua attivita' nella stessa
localita' del produttore o in una localita' vicina.
  2.  Quanto previsto al comma 1 non si applica in caso di vendita su
aree pubbliche in forma itinerante e per corrispondenza.
  3. L'autorita' sanitaria regionale provvede con apposite norme, ove
lo  ritenga  necessario  in  relazione  alle modalita' e alla entita'
della cessione di cui al comma 1, a regolare l'attivita' di vigilanza
veterinaria  sulle  aziende e a stabilire i requisiti igienici minimi
dei  locali,  da  autorizzare ai sensi della legge 30 aprile 1962, n.
283, ove si effettua la macellazione.
 
          Nota all'art. 4:
            - La legge   30 aprile 1962, n.  283,  reca:    "Modifica
          degli  articoli  242,   243, 247,   250   e 262   del testo
          unico  delle leggi  sanitarie approvato con R.D. 27  luglio
          1934,  n.  1265:  disciplina  igienica della produzione   e
          della  vendita    delle   sostanze   alimentari   e   delle
          bevande".
  4. Le  deroghe di cui  al presente  articolo non si  applicano alle
operazioni di sezionamento.