Art. 4. Deroghe per gli agricoltori 1. Le norme di cui all'articolo 3, comma 1, non si applicano alle carni fresche di volatili da cortile provenienti da aziende di agricoltori la cui produzione annuale e' inferiore a 10.000 capi di volatili da cortile e cedute in piccole quantita': a) direttamente al consumatore finale nell'azienda o sul mercato settimanale piu' vicino alla loro azienda; b) ad un dettagliante per la vendita diretta al consumatore finale a condizione che il primo eserciti la sua attivita' nella stessa localita' del produttore o in una localita' vicina. 2. Quanto previsto al comma 1 non si applica in caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante e per corrispondenza. 3. L'autorita' sanitaria regionale provvede con apposite norme, ove lo ritenga necessario in relazione alle modalita' e alla entita' della cessione di cui al comma 1, a regolare l'attivita' di vigilanza veterinaria sulle aziende e a stabilire i requisiti igienici minimi dei locali, da autorizzare ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, ove si effettua la macellazione.
Nota all'art. 4: - La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande". 4. Le deroghe di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni di sezionamento.