Art. 5. Residui 1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, le carni fresche di volatili da cortile o i volatili stessi devono essere sottoposti ad esami per la ricerca di residui qualora il veterinario ufficiale ne sospetti la presenza in base ai risultati dell'ispezione ante mortem o in base a qualsiasi altro elemento di informazione. 2. Gli esami di cui al comma 1 devono essere effettuati per ricercare: a) i residui di sostanze ad azione farmacologica e loro derivati nel rispetto del periodo di attesa indicato nella dichiarazione di scorta di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118; b) altre sostanze che possono eventualmente rendere il consumo pericoloso o nocivo per la salute umana. 3. La ricerca di cui al comma 2 deve essere effettuata con metodi comprovati e scientificamente riconosciuti. 4. I risultati degli esami devono essere valutati secondo metodi di riferimento adottati in sede comunitaria. 5. In caso di esito positivo degli esami di cui al comma 1, il veterinario ufficiale adotta le misure atte a tener conto del tipo di rischio esistente, e, in particolare: a) procede ad un controllo piu' rigoroso sui volatili da cortile ottenuti in condizioni analoghe sotto il profilo tecnologico e che possono presentare lo stesso rischio; b) intensifica i controlli effettuati a livello degli altri gruppi dell'azienda di origine e, in caso di recidiva, adotta le misure che si impongono a livello dell'azienda di origine; c) interviene a livello della catena di produzione in caso di contaminazione causata dall'ambiente. 6. Ferme restando le tolleranze previste per gli antiparassitari, quelle relative alle altre sostanze di cui al comma 2 sono stabilite in sede comunitaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 2377/90.
Nota all'art. 5: - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, reca: "Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonche' alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche". L'art. 14 del D.Lgs. suddetto cosi' recita: "Art. 14. - 1. Gli animali introdotti nei macelli pubblici e privati a scopo di macellazione debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine contenente le seguenti indicazioni: a) numero, specie e categoria degli animali; b) ubicazione dell'allevamento di provenienza; c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui e' vietato l'impiego; d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui all'art. 6, comma 1, nonche' con alimenti medicamentosi alimenti medicamentosi e specialita' medicinali; nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata dal medico veterinario che li ha prescritti; e) che sono stati osservati i previsti periodi di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla precedente lettera d). 2. Con decreto del Ministro della sanita' potra' essere adottato il modello della dichiarazione. 3. Le dichiarazioni debbono essere conservate nei macelli per un periodo non inferiore ad un anno. 4. Chi contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni".