Art. 5.
                               Residui
  1.  Fermi  restando  gli  obblighi  derivanti dall'applicazione del
decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n. 118, le carni fresche di
volatili  da  cortile o i volatili stessi devono essere sottoposti ad
esami  per  la ricerca di residui qualora il veterinario ufficiale ne
sospetti  la presenza in base ai risultati dell'ispezione ante mortem
o in base a qualsiasi altro elemento di informazione.
  2.  Gli  esami  di  cui  al  comma  1  devono essere effettuati per
ricercare:
  a)  i  residui  di sostanze ad azione farmacologica e loro derivati
nel  rispetto  del  periodo di attesa indicato nella dichiarazione di
scorta  di  cui  all'articolo  14  del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 118;
  b)  altre  sostanze  che  possono  eventualmente rendere il consumo
pericoloso o nocivo per la salute umana.
  3.  La  ricerca di cui al comma 2 deve essere effettuata con metodi
comprovati e scientificamente riconosciuti.
  4. I risultati degli esami devono essere valutati secondo metodi di
riferimento adottati in sede comunitaria.
  5.  In  caso  di  esito  positivo degli esami di cui al comma 1, il
veterinario ufficiale adotta le misure atte a tener conto del tipo di
rischio esistente, e, in particolare:
  a)  procede  ad  un controllo piu' rigoroso sui volatili da cortile
ottenuti  in  condizioni  analoghe sotto il profilo tecnologico e che
possono presentare lo stesso rischio;
  b)  intensifica i controlli effettuati a livello degli altri gruppi
dell'azienda  di origine e, in caso di recidiva, adotta le misure che
si impongono a livello dell'azienda di origine;
  c)  interviene  a  livello  della  catena  di produzione in caso di
contaminazione causata dall'ambiente.
  6.  Ferme  restando le tolleranze previste per gli antiparassitari,
quelle  relative alle altre sostanze di cui al comma 2 sono stabilite
in sede comunitaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 2377/90.
 
          Nota all'art. 5:
            -   Il D.Lgs.   27   gennaio   1992,  n.    118,    reca:
          "Attuazione  delle direttive n. 81/602/CEE, n.  85/358/CEE,
          n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e  n.  88/299/CEE relative  al
          divieto    di utilizzazione   di  talune sostanze ad azione
          ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali,
          nonche' alla ricerca di   residui  negli  animali  e  nelle
          carni fresche". L'art. 14 del D.Lgs. suddetto cosi' recita:
            "Art.    14. -  1.  Gli  animali introdotti  nei  macelli
          pubblici  e privati  a   scopo di   macellazione    debbono
          essere  scortati    da    una  dichiarazione  del  titolare
          dell'allevamento    di  origine  contenente   le   seguenti
          indicazioni:
               a) numero, specie e categoria degli animali;
               b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;
            c)    che   gli animali   non   sono   stati   trattati o
          alimentati  con sostanze di cui e' vietato l'impiego;
            d)  eventuali trattamenti   effettuati   sugli   animali,
          nei   novanta giorni precedenti l'avvio  alla macellazione,
          con le  sostanze di cui all'art.  6, comma  1,  nonche' con
          alimenti   medicamentosi      alimenti   medicamentosi    e
          specialita'    medicinali;  nel  caso  in   cui siano stati
          effettuati    tali    trattamenti      la     dichiarazione
          deve     essere controfirmata dal medico veterinario che li
          ha prescritti;
            e)  che  sono  stati  osservati  i  previsti  periodi  di
          sospensione  per  i  trattamenti con i prodotti di cui alla
          precedente lettera d).
            2. Con decreto del Ministro della sanita'  potra'  essere
          adottato il modello della dichiarazione.
            3.  Le    dichiarazioni  debbono  essere   conservate nei
          macelli  per un periodo non inferiore ad un anno.
            4. Chi  contravviene alle  disposizioni di  cui ai  commi
          1 e  3 e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da lire 2 milioni a lire 12 milioni".