Art. 6. Esclusioni dal consumo umano 1. Non possono essere immesse sul mercato per il consumo umano le carni di volatili da cortile: a) provenienti da animali colpiti dalle malattie indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558; b) che presentano tracce di residui in quantitativi superiori alle tolleranze fissate in conformita' dell'articolo 5, comma 6, o che sono state trattate con antibiotici, con conservanti o con preparati non autorizzati destinati ad intenerire le carni, fermo restando che gli agenti direttamente utilizzati per promuovere la ritenzione idrica sono vietati; le carni ottenute in condizioni analoghe, sotto il profilo tecnologico, a quelle sopra elencate e che possono pertanto presentare lo stesso rischio non possono essere immesse sul mercato; c) provenienti da animali che presentano uno dei difetti di cui all'allegato I, capitolo IX, punto 53, lettera a); d) dichiarate non idonee al consumo umano, conformemente all'allegato I, capitolo IX, punto 53, lettera b); e) elencate all'allegato I, capitolo IX, punto 54; f) trattate con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti.
Nota all'art. 6: - Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558, reca: "Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile".