Art. 6.
                    Esclusioni dal consumo umano
  1.  Non  possono essere immesse sul mercato per il consumo umano le
carni di volatili da cortile:
  a)  provenienti  da  animali  colpiti  dalle  malattie indicate nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;
  b)  che presentano tracce di residui in quantitativi superiori alle
tolleranze  fissate  in  conformita'  dell'articolo 5, comma 6, o che
sono  state trattate con antibiotici, con conservanti o con preparati
non  autorizzati destinati ad intenerire le carni, fermo restando che
gli  agenti  direttamente  utilizzati  per  promuovere  la ritenzione
idrica  sono vietati; le carni ottenute in condizioni analoghe, sotto
il  profilo  tecnologico,  a  quelle  sopra  elencate  e  che possono
pertanto  presentare lo stesso rischio non possono essere immesse sul
mercato;
  c)  provenienti  da  animali  che presentano uno dei difetti di cui
all'allegato I, capitolo IX, punto 53, lettera a);
  d)   dichiarate   non   idonee   al  consumo  umano,  conformemente
all'allegato I, capitolo IX, punto 53, lettera b);
  e) elencate all'allegato I, capitolo IX, punto 54;
  f) trattate con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti.
 
          Nota all'art. 6:
  -  Il D.P.R.  30  dicembre  1992, n.  558,  reca: "Regolamento  per
l'attuazione  della  direttiva  91/494/CEE  relativa  alle  norme  di
polizia sanitaria  intracomunitaria e le importazioni  in provenienza
da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile".