Art. 7. Procedura di riconoscimento per gli stabilimenti 1. Il Ministero della sanita' riconosce l'idoneita' degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), diversi da quelli di cui all'articolo 13, attribuendo un numero di riconoscimento a ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale; copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione europea. 2. Al fine del riconoscimento di idoneita' il responsabile dello stabilimento presenta all'Assessorato alla sanita' della regione o provincia autonoma istanza di riconoscimento rivolta al Ministero della sanita' corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente regolamento unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente. Copia dell'istanza e del parere favorevole del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale viene inviata, per conoscenza, al Ministero della sanita'. 3. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza la regione o provincia autonoma, dopo aver eseguito eventuali accertamenti per la verifica dei requisiti di cui al comma 2, provvede alla trasmissione al Ministero della sanita' dell'istanza, comprensiva del verbale di ispezione, unitamente al parere di merito. 4. Sulla base degli atti istruttori il Ministero della sanita', entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui ai commi 2 e 3, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, rilascia il riconoscimento di idoneita' ed il relativo numero oppure da' comunicazione alla regione o provincia autonoma ed al responsabile dello stabilimento interessato delle carenze riscontrate cui porre rimedio con appositi interventi nonche' del relativo tempo massimo concesso. Il responsabile dello stabilimento interessato, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, comunica alla regione o provincia autonoma, che ne informa il Ministero della sanita', la data prevista per il completamento dei lavori di adeguamento. 5. Completati i lavori di cui al comma 4, effettuati gli ulteriori accertamenti eventualmente necessari, il Ministero della sanita' provvede al rilascio del riconoscimento o al diniego dello stesso. 6. Il Ministero della sanita' procede annualmente, in collaborazione con i servizi veterinari delle regioni e province autonome e delle unita' sanitarie locali, all'effettuazione di un programma nazionale di ispezione, a sondaggio, degli stabilimenti riconosciuti, ai fini anche dell'armonizzazione delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati dagli organi territoriali. 7. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento il Ministero della sanita' stabilisce la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 2. 8. Il Ministero della sanita', qualora a seguito delle ispezioni e dei controlli di cui ai commi 4, 5 e 6 rilevi che i requisiti richiesti non sono piu' soddisfatti, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti. 9. Il Ministero della sanita' concede, salvo motivate eccezioni, il riconoscimento provvisorio di idoneita' su richiesta dell'interessato accompagnata da copia dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi del comma 2 e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale ad essa allegato, comunicato, per conoscenza, al responsabile dello stabilimento. 10. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del responsabile dello stabilimento, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della sanita'. 11. Alla procedura di riconoscimento disciplinata dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti il responsabile del procedimento e la partecipazione al procedimento amministrativo.
Nota all'art. 7: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".