Art. 7.
          Procedura di riconoscimento per gli stabilimenti
  1.   Il   Ministero   della  sanita'  riconosce  l'idoneita'  degli
stabilimenti  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), diversi da
quelli   di   cui   all'articolo   13,   attribuendo   un  numero  di
riconoscimento a ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale; copia
di  tale  elenco  e  di  ogni modifica viene inviata agli altri Stati
membri ed alla Commissione europea.
  2.  Al  fine  del riconoscimento di idoneita' il responsabile dello
stabilimento  presenta  all'Assessorato  alla sanita' della regione o
provincia  autonoma  istanza  di  riconoscimento rivolta al Ministero
della   sanita'   corredata   dalla   documentazione   relativa  alla
sussistenza  dei  requisiti  strutturali  e  funzionali  previsti dal
presente  regolamento  unitamente  al  parere favorevole del servizio
veterinario   della   unita'   sanitaria   locale  competente.  Copia
dell'istanza   e  del  parere  favorevole  del  servizio  veterinario
dell'unita'  sanitaria  locale  viene  inviata,  per  conoscenza,  al
Ministero della sanita'.
  3.  Entro  novanta  giorni  dalla data di ricezione dell'istanza la
regione   o   provincia   autonoma,   dopo  aver  eseguito  eventuali
accertamenti  per  la  verifica  dei  requisiti  di  cui  al comma 2,
provvede  alla  trasmissione al Ministero della sanita' dell'istanza,
comprensiva del verbale di ispezione, unitamente al parere di merito.
  4.  Sulla  base  degli  atti istruttori il Ministero della sanita',
entro  novanta  giorni dalla ricezione della documentazione di cui ai
commi 2 e 3, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, rilascia
il  riconoscimento  di  idoneita'  ed  il  relativo numero oppure da'
comunicazione  alla  regione  o provincia autonoma ed al responsabile
dello  stabilimento  interessato  delle carenze riscontrate cui porre
rimedio  con  appositi  interventi nonche' del relativo tempo massimo
concesso.  Il  responsabile  dello  stabilimento  interessato,  entro
sessanta  giorni  dalla  ricezione della comunicazione, comunica alla
regione  o  provincia  autonoma,  che  ne  informa il Ministero della
sanita',  la  data  prevista  per  il  completamento  dei  lavori  di
adeguamento.
  5.  Completati i lavori di cui al comma 4, effettuati gli ulteriori
accertamenti  eventualmente  necessari,  il  Ministero  della sanita'
provvede al rilascio del riconoscimento o al diniego dello stesso.
  6.   Il   Ministero   della   sanita'   procede   annualmente,   in
collaborazione  con  i  servizi  veterinari  delle regioni e province
autonome  e  delle  unita'  sanitarie locali, all'effettuazione di un
programma  nazionale  di  ispezione,  a sondaggio, degli stabilimenti
riconosciuti,  ai  fini  anche  dell'armonizzazione  delle  procedure
ispettive   e  dei  criteri  di  valutazione  adottati  dagli  organi
territoriali.
  7.  Entro  sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
regolamento  il  Ministero della sanita' stabilisce la documentazione
da allegare all'istanza di cui al comma 2.
  8.  Il Ministero della sanita', qualora a seguito delle ispezioni e
dei  controlli  di  cui  ai  commi  4,  5  e 6 rilevi che i requisiti
richiesti  non  sono piu' soddisfatti, adotta le opportune misure nei
confronti degli stabilimenti.
  9. Il Ministero della sanita' concede, salvo motivate eccezioni, il
riconoscimento provvisorio di idoneita' su richiesta dell'interessato
accompagnata  da  copia  dell'istanza di riconoscimento presentata ai
sensi  del  comma  2  e  da  copia del parere favorevole del servizio
veterinario   dell'unita'   sanitaria   locale   ad   essa  allegato,
comunicato, per conoscenza, al responsabile dello stabilimento.
  10. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
a  carico  del  responsabile  dello  stabilimento,  secondo tariffe e
modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della sanita'.
  11.  Alla  procedura  di  riconoscimento  disciplinata dal presente
articolo  si  applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.
241, concernenti il responsabile del procedimento e la partecipazione
al procedimento amministrativo.
 
          Nota all'art. 7:
            -  La legge 7 agosto 1990, n.  241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo e  di   diritto  di
          accesso ai  documenti amministrativi".