Art. 8. Autocontrollo e formazione del personale 1. Il responsabile dello stabilimento deve far effettuare un periodico controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti, effettuando anche controlli microbiologici sugli utensili, sugli impianti e sui macchinari in ogni fase di produzione e, se necessario, sulle carni; detti controlli devono essere annotati in un registro che e' messo a disposizione del veterinario ufficiale; dal registro deve risultare la natura, la periodicita' ed i risultati dei controlli nonche' l'indicazione del laboratorio di analisi. 2. I controlli di cui al comma 1 possono essere eseguiti presso il laboratorio di analisi interno allo stabilimento o presso altro laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero della sanita'. 3. Il veterinario ufficiale esamina i risultati dei controlli di cui al comma 1 e dispone periodici esami microbiologici in tutte le fasi della produzione e sui prodotti, nonche' ulteriori accertamenti in base ai risultati di tali analisi. Gli esiti degli esami di laboratorio sono comunicati al responsabile dello stabilimento che e' tenuto ad ovviare alle carenze igieniche evidenziate. 4. Il responsabile dello stabilimento deve, con la partecipazione del veterinario ufficiale, predisporre ed attuare un programma di formazione del personale in materia di igiene della produzione; deve inoltre tenere un registro che indichi le entrate e le uscite delle carni fresche precisando la natura delle carni ricevute; tale registro puo' coincidere con il registro fiscale dello stabilimento.