Art. 9.
                        Controlli veterinari
  1.   Il   veterinario   ufficiale,  almeno  una  volta  ogni  ciclo
produttivo,  sottopone  a  controllo  periodico  gli  allevamenti che
consegnano  ai  macelli  volatili  da  cortile  delle  specie  di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a).
  2.  Gli  allevatori  devono  tenere  presso  l'unita'  produttiva i
registri  di  cui  all'allegato I, capitolo VI, punto 27, lettera a),
oppure  altra  documentazione da cui siano desumibili le informazioni
prescritte;  tale  obbligo  non  sussiste  per  gli allevatori la cui
produzione  annuale non supera 20.000 polli o faraone, 15.000 anatre,
10.000  tacchini  o  10.000  oche,  a condizione che non si avvalgano
dell'ispezione ante mortem in allevamento.
  3.  Negli  stabilimenti  di  macellazione  riconosciuti deve essere
presente  durante  tutto il periodo dell'ispezione post mortem almeno
un veterinario ufficiale.
  4.  Negli  stabilimenti di sezionamento riconosciuti il veterinario
ufficiale  deve  garantire  la  sorveglianza  ed  il  controllo sulla
lavorazione  delle  carni  e deve essere comunque presente almeno una
volta  al giorno durante la lavorazione, per il controllo dell'igiene
generale  dello  stabilimento  nonche'  del  registro di entrata e di
uscita delle carni.
  5.   Nei   depositi   frigoriferi  il  veterinario  ufficiale  deve
assicurare  un controllo periodico con carattere di saltuarieta' e di
imprevedibilita'  anche in rapporto al volume ed alle caratteristiche
dell'attivita'.
  6.  L'ispezione  e la sorveglianza degli stabilimenti devono essere
effettuate  sotto la responsabilita' del veterinario ufficiale che ha
libero  accesso  in  ogni  momento  ai reparti dello stabilimento per
accertarsi    dell'osservanza   delle   disposizioni   del   presente
regolamento.
  7.  Il  veterinario  ufficiale puo' avvalersi, senza oneri a carico
del  bilancio  dello  Stato,  di  ausiliari  che operano sotto la sua
autorita' e responsabilita' limitatamente alle seguenti operazioni:
  a)  raccolta  delle  informazioni necessarie alla valutazione della
situazione  sanitaria  dell'allevamento  di  origine  degli  animali,
conformemente   all'allegato  I,  capitolo  VI,  che  il  veterinario
ufficiale dovra' utilizzare per l'elaborazione della sua diagnosi;
  b)  controllo  dell'osservanza  delle  condizioni  igieniche di cui
all'allegato I, capitoli V, VII, e X, nonche' delle condizioni di cui
all'allegato I, punto 47;
  c) constatazione dell'assenza, nell'ispezione post mortem, dei casi
di cui all'allegato I, capitolo IX, punto 53;
  d)  ispezione  di  cui  all'allegato  I,  capitolo  VIII, punto 47,
lettere  a)  e  b),  e  segnatamente la valutazione qualitativa delle
carcasse  e  la preparazione, purche' il veterinario ufficiale sia in
grado di sorvegliare realmente in loco il lavoro degli ausiliari;
  e)  supervisione  della  bollatura sanitaria di cui all'allegato I,
capitolo XII, punto 67;
  f) controllo sanitario delle carni sezionate ed immagazzinate;
  g)  controllo  dei  veicoli o dispositivi per il trasporto, nonche'
delle condizioni di carico di cui all'allegato I, capitolo XV.
  8.  Gli  ausiliari  devono essere muniti di specifico attestato che
viene  rilasciato  dalla  competente autorita' regionale a coloro che
abbiano  superato l'esame al termine del corso previsto dall'allegato
III, il cui costo non puo' far carico sul Fondo sanitario nazionale.
  9.  Gli  ausiliari  devono essere indipendenti dallo stabilimento e
devono  far parte di un gruppo d'ispezione sottoposto al controllo ed
alla responsabilita' del veterinario ufficiale.
  10.  Il Ministero della sanita' puo' autorizzare il personale dello
stabilimento  in  possesso dell'attestato di cui al comma 8 oppure il
personale  che ha beneficiato di una formazione speciale da parte del
veterinario  ufficiale analoga a quella prevista per gli ausiliari ad
effettuare le operazioni previste dal comma 7, lettera d).