Art. 9. Controlli veterinari 1. Il veterinario ufficiale, almeno una volta ogni ciclo produttivo, sottopone a controllo periodico gli allevamenti che consegnano ai macelli volatili da cortile delle specie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). 2. Gli allevatori devono tenere presso l'unita' produttiva i registri di cui all'allegato I, capitolo VI, punto 27, lettera a), oppure altra documentazione da cui siano desumibili le informazioni prescritte; tale obbligo non sussiste per gli allevatori la cui produzione annuale non supera 20.000 polli o faraone, 15.000 anatre, 10.000 tacchini o 10.000 oche, a condizione che non si avvalgano dell'ispezione ante mortem in allevamento. 3. Negli stabilimenti di macellazione riconosciuti deve essere presente durante tutto il periodo dell'ispezione post mortem almeno un veterinario ufficiale. 4. Negli stabilimenti di sezionamento riconosciuti il veterinario ufficiale deve garantire la sorveglianza ed il controllo sulla lavorazione delle carni e deve essere comunque presente almeno una volta al giorno durante la lavorazione, per il controllo dell'igiene generale dello stabilimento nonche' del registro di entrata e di uscita delle carni. 5. Nei depositi frigoriferi il veterinario ufficiale deve assicurare un controllo periodico con carattere di saltuarieta' e di imprevedibilita' anche in rapporto al volume ed alle caratteristiche dell'attivita'. 6. L'ispezione e la sorveglianza degli stabilimenti devono essere effettuate sotto la responsabilita' del veterinario ufficiale che ha libero accesso in ogni momento ai reparti dello stabilimento per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. 7. Il veterinario ufficiale puo' avvalersi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di ausiliari che operano sotto la sua autorita' e responsabilita' limitatamente alle seguenti operazioni: a) raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione della situazione sanitaria dell'allevamento di origine degli animali, conformemente all'allegato I, capitolo VI, che il veterinario ufficiale dovra' utilizzare per l'elaborazione della sua diagnosi; b) controllo dell'osservanza delle condizioni igieniche di cui all'allegato I, capitoli V, VII, e X, nonche' delle condizioni di cui all'allegato I, punto 47; c) constatazione dell'assenza, nell'ispezione post mortem, dei casi di cui all'allegato I, capitolo IX, punto 53; d) ispezione di cui all'allegato I, capitolo VIII, punto 47, lettere a) e b), e segnatamente la valutazione qualitativa delle carcasse e la preparazione, purche' il veterinario ufficiale sia in grado di sorvegliare realmente in loco il lavoro degli ausiliari; e) supervisione della bollatura sanitaria di cui all'allegato I, capitolo XII, punto 67; f) controllo sanitario delle carni sezionate ed immagazzinate; g) controllo dei veicoli o dispositivi per il trasporto, nonche' delle condizioni di carico di cui all'allegato I, capitolo XV. 8. Gli ausiliari devono essere muniti di specifico attestato che viene rilasciato dalla competente autorita' regionale a coloro che abbiano superato l'esame al termine del corso previsto dall'allegato III, il cui costo non puo' far carico sul Fondo sanitario nazionale. 9. Gli ausiliari devono essere indipendenti dallo stabilimento e devono far parte di un gruppo d'ispezione sottoposto al controllo ed alla responsabilita' del veterinario ufficiale. 10. Il Ministero della sanita' puo' autorizzare il personale dello stabilimento in possesso dell'attestato di cui al comma 8 oppure il personale che ha beneficiato di una formazione speciale da parte del veterinario ufficiale analoga a quella prevista per gli ausiliari ad effettuare le operazioni previste dal comma 7, lettera d).