Allegato I (previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i) Capitolo I CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI Gli stabilimenti devono avere almeno: 1. nei locali in cui le carni fresche sono prodotte, manipolate o immagazzinate e nelle aree e nei corridoi in cui transitano le carni fresche: a) un pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua; le acque devono essere incanalate verso pozzetti muniti di griglia e sifone per evitare i cattivi odori. Tuttavia: - nei locali di cui al capitolo II, punto 14, lettera e), al capitolo III, punto 15, lettera a) ed al capitolo IV, punto 16, lettera a) non e' necessario incanalare l'acqua verso pozzetti muniti di griglia e sifone e, nei locali di cui al punto 16, lettera a), e' sufficiente un dispositivo che consenta un'evacuazione facile dell'acqua; - nei locali di cui al capitolo IV, punto 17, lettera a), in cui sono immagazzinate solo carni imballate o confezionate, e nelle aree e nei corridoi in cui transitano le carni fresche sono sufficienti pavimenti in materiali impermeabili ed imputrescibili; b) pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri, e almeno fino all'altezza di immagazzinamento nei locali di refrigerazione e nei depositi; angoli e spigoli devono essere arrotondati o comunque rifiniti in modo analogo, tranne nei locali di cui al capitolo IV, punto 17, lettera a). Tuttavia, l'utilizzazione di pareti di legno nei locali di cui al capitolo IV, punto 17, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1994, non costituisce un motivo di revoca del riconoscimento; c) porte e telai di finestre in materiali inalterabili e, se di legno, ricoperti in tutta la superficie da un rivestimento impermeabile e liscio; d) materiali isolanti imputrescibili ed inodori; e) un adeguato sistema di ventilazione e di estrazione del vapore; f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale, che non alteri i colori; g) un soffitto pulito e facile da mantenere pulito; laddove esso manchi, la superficie interna di copertura del tetto deve soddisfare queste condizioni; 2. a) un numero sufficiente di dispositivi, il piu' vicino possibile ai posti di lavoro, per la pulizia e la disinfezione delle mani e per la pulizia degli attrezzi mediante acqua calda; i rubinetti non devono essere del tipo azionabile a mano o a braccio. Per la pulizia delle mani tali impianti debbono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda, oppure di acqua premiscelata alla temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e la disinfezione, nonche' dei dispositivi igienici per l'asciugatura delle mani; b) dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 C; 3. adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali insetti o roditori; 4. a) attrezzi ed utensili, ad esempio attrezzature automatiche per la manipolazione delle carni, tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe, in materiali resistenti alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili. Le superfici che vengono, o possono venire, a contatto con le carni, incluse le saldature e le giunture, devono essere mantenute lisce. L'utilizzazione del legno e' vietata salvo nei locali dove si trovano solo carni fresche di volatili da cortile imballate in maniera igienica; b) utensili e attrezzature resistenti alla corrosione, rispondenti alle norme igieniche: - per la movimentazione delle carni; - per il deposito dei recipienti usati per le carni, in modo da impedire che le carni o i recipienti vengano a diretto contatto con il suolo o con le pareti; c) attrezzature per movimentare in condizioni igieniche e proteggere le carni durante le operazioni di carico e scarico, inclusi spazi opportunamente predisposti ed equipaggiati per ricevere e smistare; d) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua, in materiali inalterabili, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi le carni non destinate al consumo umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni possano essere collocate se la loro quantita' lo rende necessario o se esse non vengono rimosse o distrutte al termine di ogni giornata di lavoro; allorche' l'eliminazione di tali carni avviene mediante tubi di scarico, questi devono essere costruiti e installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione delle carni fresche di volatili da cortile; e) un locale per il deposito in condizioni igieniche di materiali da confezionamento e da imballaggio qualora tali attivita' vengano svolte nello stabilimento; 5. impianti di refrigerazione che permettano di mantenere le carni alle temperature interne prescritte dalla presente direttiva. Tali impianti devono comprendere un sistema che permetta l'evacuazione dell'acqua condensata in modo che non comporti rischi di contaminazione delle carni fresche di volatili da cortile; 6. un impianto che fornisca acqua potabile, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sotto pressione ed in quantita' sufficienti. Le tubature per l'acqua devono essere chiaramente distinguibili da quelle per l'acqua potabile; 7. un impianto che fornisca un rifornimento adeguato di acqua potabile calda ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236; 8. un sistema di evacuazione dei rifiuti liquidi e solidi rispondente ai requisiti igienici; 9. un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario, oppure, nel caso dei depositi di cui al capitolo IV e nei centri di riconfezionamento, attrezzature adeguate; 10. attrezzature che permettano di effettuare in qualsiasi momento ed efficacemente le ispezioni veterinarie di cui al presente regolamento; 11. un numero adeguato di spogliatoi, con pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, provvisti di lavabi, docce e latrine a sciacquone, attrezzati in modo da proteggere da un'eventuale contaminazione le parti pulite dell'edificio. Le latrine devono essere sistemate in modo da non immettere direttamente nei locali di lavoro. La presenza di docce non e' necessaria nei magazzini frigoriferi atti a ricevere e immagazzinare unicamente carni fresche imballate igienicamente. I lavabi devono essere forniti d'acqua corrente calda e fredda, oppure premiscelata all'opportuna temperatura, nonche' di prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mani e di dispositivi igienici per l'asciugatura delle mani. I rubinetti dei lavabi non devono essere del tipo azionabile a mano o a braccio. Presso le latrine deve essere disponibile un numero sufficiente di questi lavabi; 12. un posto e attrezzature adeguati per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di traporto delle carni, tranne per quanto riguarda i magazzini frigoriferi destinati soltanto a ricevere e immagazzinare, in attesa della spedizione, carni fresche imballate igienicamente. Nei macelli devono essere previsti un posto e attrezzature distinti per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto o delle gabbie utilizzate per i volatili da cortile destinati alla macellazione. Tuttavia essi non sono obbligatori qualora esistano disposizioni che impongano la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto o delle gabbie in strutture ufficialmente autorizzate; 13. un locale o un dispositivo per riporvi i detersivi, i disinfettanti e sostanze analoghe. Capitolo II REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI DI VOLATILI DA CORTILE 14. A prescindere dai requisiti generali, i macelli devono comprendere almeno: a) un locale o una zona coperta sufficientemente vasta, di agevole pulizia e disinfezione, per l'esecuzione dell'ispezione prima della macellazione di cui al capitolo VI, punto 28, secondo paragrafo, e l'accoglienza degli animali previsti all'articolo 2, comma 1, lettera a); b) un locale per la macellazione abbastanza ampio da consentire, in appositi reparti separati, le operazioni di stordimento e di dissanguamento, da un lato, e di spiumatura ed eventualmente di scottatura, dall'altro. Ogni comunicazione tra il locale per la macellazione e il locale o la zona di cui alla lettera a), diversa dall'apertura ridotta destinata al semplice passaggio dei volatili destinati alla macellazione, dev'essere munita di una porta a chiusura automatica; c) un locale per l'eviscerazione e il confezionamento, abbastanza ampio da consentire che l'operazione di eviscerazione venga attuata in un luogo sufficientemente distante dagli altri posti di lavoro o separato da questi ultimi da un tramezzo per impedire eventuali contaminazioni. Ogni comunicazione tra il locale per l'eviscerazione e il confezionamento e quello adibito alla macellazione, diversa dall'apertura ridotta destinata al semplice passaggio dei volatili macellati, dev'essere munita di una porta a chiusura automatica; d) ove occorra, un locale per le spedizioni; e) una o piu' celle frigorifere sufficientemente vaste, con ambienti che possano essere chiusi a chiave per le carni fresche di volatili sequestrate; f) un locale o una zona per il recupero delle piume, tranne qualora queste vengano trattate come rifiuti; g) lavabi e latrine separati per il personale che manipola volatili vivi. Capitolo III REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO 15. A prescindere dai requisiti generali, i laboratori di sezionamento devono avere almeno: a) locali frigoriferi di capacita' adeguata per la conservazione delle carni; b) - un locale per le operazioni di sezionamento, disossamento e confezionamento; b) - qualora nel laboratorio si effettui l'eviscerazione: b) - ii) un locale per l'eviscerazione delle anatre e delle oche allevate per la produzione di "foie gras" gia' sottoposte alle operazioni di stordimento, dissanguamento e spiumatura nell'azienda d'ingrasso; b) - ii) un locale destinato all'eviscerazione dei volatili d'allevamento di cui al capitolo VIII, punto 49; c) un locale adibito alle operazioni di imballaggio, se esse sono effettuate nel laboratorio di sezionamento, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui al capitolo XIV, punto 74. Capitolo IV REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DEPOSITI FRIGORIFERI 16. A prescindere dai requisiti generali, i depositi nei quali le carni fresche sono immagazzinate in conformita' delle disposizioni di cui al capitolo XIII, punto 69, primo trattino debbono avere almeno: a) locali frigoriferi di capacita' adeguata, facili da pulire, nei quali le carni fresche di volatili da cortile possano essere immagazzinate alla temperatura di cui al suddetto punto 69, primo trattino; b) un termometro o un teletermometro registratori in o per ciascun locale di deposito. 17. A prescindere dai requisiti generali, i depositi in cui le carni fresche di volatili sono immagazzinate in conformita' delle disposizioni di cui al capitolo XIII, punto 69, secondo trattino, debbono avere almeno: a) locali frigoriferi sufficientemente ampi, facili da pulire, nei quali le carni fresche di volatili da cortile possano essere immagazzinate alla temperatura di cui al suddetto punto 69, secondo trattino; b) un termometro o un teletermometro registratori in o per ciascun locale di magazzinaggio. Capitolo V IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE NEGLI STABILIMENTI 18. Il personale, i locali e le attrezzature devono trovarsi sempre nelle migliori condizioni di pulizia. a) Il personale, che manipola carni fresche da esporre o confezionate o che lavora in locali e aree in cui le carni sono manipolate, imballate o trasportate deve, in particolare, indossare copricapi e calzature puliti e facilmente lavabili, abiti da lavoro di colore chiaro o altri indumenti protettivi. Il personale addetto alla lavorazione o manipolazione delle carni fresche deve indossare abiti da lavoro puliti all'inizio di ogni giorno lavorativo e, se necessario, cambiare tali indumenti durante il giorno e deve lavarsi e disinfettarsi le mani piu' volte durante la giornata di lavoro, oltre che ad ogni ripresa del lavoro. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente e accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle. E' vietato fumare nei locali di lavoro e di magazzinaggio, e nelle altre aree e nei corridoi in cui le carni fresche transitano. b) Negli stabilimenti non sono ammessi animali, salvo nel caso di macelli gli animali destinati ad esservi macellati. I roditori, gli insetti ed altri parassiti devono essere sistematicamente distrutti. c) Le attrezzature e gli utensili utilizzati per la manipolazione dei volatili da cortile vivi e la lavorazione delle carni fresche di volatili da cortile devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati accuratamente piu' volte nel corso della giornata di lavoro, nonche' al termine delle operazioni della giornata e prima di essere riutilizzati ogni qualvolta siano stati insudiciati. d) Le gabbie utilizzate per il trasporto dei volatili devono essere costruite con materiale resistente alla corrosione, di facile pulizia e disinfezione. Esse devono essere pulite e disinfettate ogni volta che vengono svuotate. 19. I locali, le attrezzature e gli utensili di lavoro non devono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione delle carni fresche di volatili da cortile, delle carni fresche o delle carni di selvaggina o delle preparazioni o prodotti a base di carne, a meno che siano stati puliti e disinfettati prima di essere riutilizzati. 20. Le carni e i recipienti che le contengono non devono entrare in contatto diretto col suolo. 21. L'utilizzazione dell'acqua potabile e' prescritta per tutti gli usi, tuttavia, a titolo eccezionale, e' autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, la lotta antincendio, il raffreddamento delle macchine frigorifere e l'asportazione delle piume nel macello purche' le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non rappresentino un pericolo di contaminazione delle carni fresche. Le condutture dell'acqua non potabile devono essere facilmente distinguibili da quelle per l'acqua potabile. 22. - Penne, piume e sottoprodotti della macellazione non idonei al consumo umano devono essere asportati immediatamente. - E' vietato spargere segatura o altro materiale analogo sul pavimento dei locali di lavoro e di deposito delle carni fresche di volatili da cortile. 23. I detersivi, disinfettanti e altri prodotti similari devono essere utilizzati in modo da non contaminare le attrezzature, gli strumenti di lavoro e le carni fresche. Successivamente le attrezzature e gli strumenti di lavoro devono essere risciacquati a fondo con acqua potabile. 24. La lavorazione e la manipolazione delle carni devono essere vietate alle persone che possono contaminarle. All'atto dell'assunzione, le persone addette alla lavorazione e alla manipolazione delle carni fresche sono tenute a provare mediante certificato medico che nulla osta allo svolgimento di dette mansioni. Sucessivamente esse sono soggette ai controlli medici previsti dalla normativa vigente. Capitolo VI ISPEZIONE SANITARIA PRIMA DELLA MACELLAZIONE 25. a) Il veterinario ufficiale del macello autorizza la macellazione di una partita di volatili provenienti da un'azienda solo se, fatto salvo il certificato previsto all'allegato IV, modello 5 del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587: i) i volatili destinati alla macellazione sono accompagnati dall'attestato sanitario previsto all'allegato IV, oppure ii) se entro le 72 ore prrecedenti all'arrivo dei volatili al macello, e' in possesso di un documento definito dal Ministero della sanita' contenente: - informazioni pertinenti aggiornate relative al gruppo di origine, in particolare quelle che, tratte dal registro dell'azienda di cui al punto 27, lettera a), riguardano il tipo di volatili destinati alla macellazione, - la prova che l'azienda d'origine e' sotto il controllo di un veterinario ufficiale. Il veterinario ufficiale dovra' valutare tali informazioni per decidere le misure da adottare nei confronti degli animali provenienti dall'azienda in questione, in particolare il tipo d'ispezione ante mortem. b) Allorche' le condizioni previste alla lettera a) non sono soddisfatte, il veterinario ufficiale del macello puo' differire la macellazione oppure, se il rispetto delle regole relative al benessere degli animali lo impone, autorizzare la macellazione dopo aver proceduto agli esami previsti al punto 27, lettera b), e deve far visitare l'azienda d'origine degli animali in questione da un veterinario ufficiale per ottenere le suddette informazioni. Tutti i costi connessi all'applicazione di questo paragrafo sono imputati all'allevatore secondo le modalita' che l'autorita' competente dovra' fissare. c) Tuttavia, per gli allevatori la cui produzione annuale non supera 20.000 polli, 15.000 anatre, 10.000 tacchine o 10.000 oche oppure un quantitativo equivalente delle altre specie di volatili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'ispezione prima della macellazione, prevista al punto 27, lettera b), puo' essere effettuata nel macello. d) L'allevatore deve conservare per almeno due anni il registro di cui al punto 27, lettera a) per presentarlo all'autorita' competente su sua richiesta. 26. Il proprietario, la persona abilitata a prendere decisioni circa i volatili o il suo rappresentante, deve facilitare le operazioni di ispezione prima della macellazione dei volatili e in particolare assistere il veterinario ufficiale in qualsiasi manipolazione ritenuta utile. Il veterinario ufficiale deve procedere all'ispezione prima della macellazione con la massima cura in adeguate condizioni di illuminazione. 27. L'ispezione prima della macellazione nell'azienda d'origine di cui al punto 25 comprende, secondo le specie di volatili: a) l'esame dei registri dell'allevatore, che devono contenere almeno le seguenti informazioni, in funzione della specie di volatili da cortile: - data di arrivo dei volatili, - provenienza dei volatili, - numero dei volatili, - rendimento effettivo della specie (ad esempio aumento di peso), - mortalita', - fornitori degli alimenti, - tipo e periodo di utilizzazione degli additivi e periodo di attesa, - consumo di mangimi e di acqua, - esame e diagnosi del veterinario incaricato, eventualmente corredati dei risultati delle analisi di laboratorio, - tipo di medicinale eventualmente somministrato ai volatili, data dell'inizio e della fine della sua somministrazione, - data delle eventuali vaccinazioni e loro natura, - aumento di peso durante il periodo di ingrasso, - risultati di tutte le ispezioni sanitarie alle quali i volatili provenienti dallo stesso gruppo sono stati sottoposti in precedenza, - numero dei volatili destinati alla macellazione, - data prevedibile di macellazione; b) gli esami complementari necessari per stabilire una diagnosi quando i volatili: i) sono colpiti da una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali oppure mostrano un comportamento individuale o collettivo tale da far temere l'insorgere di una malattia di tale genere, ii) presentano disturbi del comportamento generale o sintomi di malattia che possono rendere le carni non idonee al consumo umano; c) prelievi regolari di campioni dall'acqua e dai mangimi per il controllo e l'osservanza dei periodi di attesa; d) i risultati della ricerca di agenti zoonotici effettuata conformemente ai requisiti della direttiva 92/117/CEE. 28. Nel macello, il veterinario ufficiale fa procedere all'identificazione dei volatili in questione, fa verificare l'osservanza dei requisiti del capitolo II del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 532, e soprattutto se i volatili abbiano subito danni durante il trasporto. Inoltre, in caso di dubbi sull'identita' di una partita di volatili e quando questi ultimi, conformemente al punto 25, lettera c), devono essere sottoposti all'ispezione sanitaria ante mortem nel macello, il veterinario ufficiale deve esaminare, gabbia per gabbia, se i volatili presentano i sintomi di cui al punto 27, lettera b). 29. Allorche' i volatili non sono stati macellati entro i tre giorni successivi al loro esame o al rilascio dell'attestato sanitario previsto al punto 25, lettera a), i): - quando i volatili non hanno lasciato l'azienda d'origine, dovra' essere rilasciato un nuovo attestato sanitario, - oppure, previa valutazione dei motivi del ritardo, il veterinario ufficiale del macello autorizza la macellazione se non vi si oppone alcun motivo sanitario, se del caso previo nuovo esame dei volatili. 30. Fatte salve le prescrizioni del D.P.R. 3 dicembre 1992, n. 558, la macellazione ai fini del consumo umano deve essere vietata qualora siano state accertate le manifestazioni cliniche delle seguenti malattie: a) ornitosi, b) salmonellosi. Il veterinario ufficiale puo' autorizzare su richiesta del proprietario dei volatili o del suo mandatario la macellazione alla fine delle normali operazioni di macellazione se sono prese precauzioni per ridurre al massimo i rischi di propagazione dei germi nonche' per pulire e desinfettare gli impianti dopo la macellazione; le carni provenienti da tale macellazione devono essere manipolate come carni dichiarate non idonee al consumo umano. 31. Il veterinario ufficiale: a) deve vietare la macellazione quando dispone di elementi che gli consentono di concludere che le carni provenienti dagli animali presentati non saranno idonee al consumo umano, b) deve differire la macellazione quando non sono stati rispettati i termini di attesa per i residui, c) per quanto riguarda i volatili clinicamente sani, provenienti da un gruppo la cui macellazione e' obbligatoria nell'ambito di un programma di controllo delle malattie infettive, deve provvedere alla loro macellazione alla fine della giornata o in condizioni tali da evitare qualsiasi contaminazione degli altri volatili. Gli Stati membri potranno utilizzare tali carni sul loro territorio secondo le norme nazionali. Tali carni possono essere utilizzate esclusivamente per la trasformazione in uno stabilimento riconosciuto in base all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, ed a condizione che: - siano inviate direttamente allo stabilimento di trasformazione; - siano sottoposte a trattamento termico. 32. Il veterinario ufficiale deve comunicare immediatamente, motivandolo, il divieto di macellazione all'autorita' competente e rinchiudere provvisoriamente in un luogo sicuro i volatili oggetto di detto divieto. Capitolo VII IGIENE DELLA MACELLAZIONE E DELLA MANIPOLAZIONE DELLE CARNI FRESCHE 33. Soltanto i volatili da cortile vivi devono essere introdotti nei locali adibiti alla macellazione. Appena introdotti in detti locali, i volatili devono essere macellati immediatamente dopo essere stati storditi, tranne in caso di macellazione praticata secondo un rito religioso. 34. Il dissanguamento deve essere completo e eseguito in modo che il sangue non possa contaminare locali diversi da quello della macellazione. 35. La spiumatura deve essere immediata e completa. 36. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente in caso di eviscerazione totale, o nei termini di cui al capitolo VIII, punto 49 in caso di eviscerazione parziale o differita. I volatili macellati devono essere aperti in modo tale che le cavita' e tutti i visceri pertinenti possano essere ispezionati. A tal fine, i visceri da ispezionare possono essere staccati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni naturali. Qualora siano staccati, la loro appartenenza alla carcassa d'origine deve poter essere identificata. Tuttavia, le anatre e le oche allevate e macellate per la produzione di "foie gras" possono essere eviscerate entro 24 ore dalla macellazione, a condizione che le carcasse non eviscerate siano portate al piu' presto alla temperatura prevista al capitolo XIII, punto 69, primo trattino, e mantenute a tale temperatura, e siano trasportate conformemente alle norme di igiene. 37. Dopo l'ispezione, i visceri tolti devono essere immediatamente separati dalla carcassa e le parti non idonee al consumo umano devono essere immediatamente asportate. Ad eccezione dei reni, i visceri o le parti di visceri rimasti nella carcassa devono essere immediatamente asportati, se possibile completamente, in condizioni di igiene soddisfacenti. 38. E' vietato pulire le carni utilizzando panni e riempire la carcassa con prodotti diversi da frattaglie commestibili o dal collo provenienti da volatili macellati nello stabilimento. 39. E' vietato procedere, prima che l'ispezione sia stata ultimata, alla suddivisione della carcassa e a qualsiasi asportazione o trattamento delle carni di volatili. Il veterinario ufficiale puo' esigere qualsiasi altra manipolazione necessaria ai fini dell'ispezione. 40. Le carni trattenute in osservazione da un lato, e le carni dichiarate non idonee al consumo umano conformemente al capitolo IX, punto 53 o non ammesse al consumo umano conformemente al capitolo IX, punto 54 dall'altro, le piume ed i rifiuti devono essere trasportati al piu' presto nei locali, negli ambienti o nei recipienti di cui al capitolo I, punto 4, lettera d) e al capitolo II, punto 14, lettere e) ed f) e devono essere manipolati in modo da limitare al minimo le possibilita' di contaminazione. 41. Dopo l'ispezione e l'eviscerazione, le carni fresche di volatili devono essere immediatamente pulite e refrigerate conformemente alle norme di igiene, affinche' le temperature previste al capitolo XIII siano raggiunte al piu' presto. 42. Le carni di volatili destinate ad essere sottoposte a raffreddamento per immersione conformemente al procedimento descritto nel punto 43 devono, immediatamente dopo l'eviscerazione, essere lavate accuratamente a spruzzo e sottoposte al procedimento di immersione. Il lavaggio a spruzzo deve essere effettuato mediante attrezzature che consentano un'efficace pulizia delle superfici interne ed esterne delle carcasse. Per le carcasse aventi un peso: - non superiore a 2,5 chilogrammi devono essere utilizzati almeno 1,5 litri di acqua per carcassa, - compreso tra 2,5 e 5 chilogrammi devono essere utilizzati almeno 2,5 litri di acqua per carcassa, - uguale o superiore a 5 chilogrammi devono essere utilizzati almeno 3,5 litri di acqua per carcassa. 43. Il procedimento di raffreddamento per immersione deve rispondere ai seguenti requisiti: a) le carcasse devono passare attraverso una o piu' cisterne piene di acqua o di acqua e ghiaccio continuamente rinnovati. E' ammesso soltanto un sistema nel quale le carcasse sono costantemente spinte mediante mezzi meccanici attraverso un flusso di acqua che corre in senso contrario; b) la temperatura dell'acqua o delle cisterne, misurata ai punti di entrata e di uscita delle carcasse, non deve essere superiore, rispettivamente, a +16(gradi)C e + 4(gradi)C; c) deve essere realizzata in modo tale che la temperatura prevista al capitolo XIII, punto 69, primo trattino sia rispettata entro i termini piu' brevi; d) il flusso minimo di acqua nell'intero procedimento di raffreddamento di cui alla lettera a) deve essere di: - 2,5 litri per carcassa, per le carcasse aventi un peso uguale o inferiore a 2,5 chilogrammi, - 4 litri per carcassa, per le carcasse aventi un peso compreso fra 2,5 e 5 chilogrammi, - 6 litri per carcassa, per le carcasse aventi un peso uguale o superiore a 5 chilogrammi. Qualora vengano utilizzate piu' cisterne, il flusso di acqua fresca in entrata ed il flusso di acqua usata in uscita in ciascuna delle cisterne devono essere regolati in modo da diminuire progressivamente nel senso dello spostamento delle carcasse, e l'acqua fresca deve essere suddivisa fra le cisterne in modo che il flusso in entrata nell'ultima cisterna non sia inferiore a: - 1 litro per carcassa, per le carcasse aventi un peso uguale o inferiore a 2,5 chilogrammi, - 1,5 litri per carcassa, per le carcasse aventi un peso compreso fra 2,5 e 5 chilogrammi, - 2 litri per carcassa, per le carcasse aventi un peso uguale o superiore a 5 chilogrammi. L'acqua utilizzata per la riempitura iniziale delle cisterne non deve essere compresa nel calcolo dei quantitativi sopra elencati; e) le carcasse non devono rimanere nella prima parte dell'impianto o nella prima cisterna per piu' di mezz'ora o rimanere nel resto dell'impianto o nelle altre cisterne piu' a lungo del necessario. Vanno prese tutte le precauzioni necessarie per garantire che, in caso di interruzione del procedimento, venga rispettata la durata di transito indicata al periodo precedente. Dopo ciascun arresto dell'impianto, il veterinario ufficiale deve accertarsi che, prima della sua rimessa in moto, le carcasse siano ancora conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento e siano idonee al consumo umano e, in caso contrario, che vengano trasportate al piu' presto nei locali di cui al capitolo I, punto 4, lettera d); f) ciascuno degli elementi dell'impianto deve essere svuotato, pulito e disinfettato, ogni qualvolta sia necessario, al termine del periodo di lavoro ed almeno una volta al giorno; g) esso deve essere munito di un dispositivo di controllo opportunamente tarato che consenta di tenere sotto costante sorveglianza la misurazione e la registrazione: - del consumo di acqua nella fase di lavaggio a spruzzo precedente l'immersione, - della temperatura dell'acqua nella cisterna o nelle cisterne nei punti di entrata e di uscita delle carcasse, - del consumo di acqua durante la fase di immersione, - del numero di carcasse di ciascuna delle classi di peso specificate nella lettera d) e nel punto 42; h) i risultati dei controlli effettuati dal produttore devono essere conservati e presentati, se richiesti, al veterinario ufficiale; i) il funzionamento dell'impianto di raffreddamento ed i suoi effetti sul grado di igiene sono valutati - in attesa dell'adozione di metodi microbiologici comunitari, - secondo metodi microbiologici scientifici riconosciuti dagli Stati membri; il grado di contaminazione delle carcasse, basato sul numero totale di germi e di enterobatteri presenti, rilevato prima dell'immersione, e' raffrontato con il livello successivo all'immersione. Il raffronto deve essere eseguito in occasione della prima messa in funzione dell'impianto e, in seguito, periodicamente, ma in ogni caso in occasione di qualsiasi modifica dell'impianto. Il funzionamento delle varie parti dell'impianto deve garantire il rispetto di livelli soddisfacenti di igiene. 44. Prima della fine dell'ispezione, le carcasse e le frattaglie non ispezionate non devono poter venire a contatto con le carcasse e le frattaglie gia' ispezionate ed e' vietato procedere all'asportazione, al sezionamento o all'ulteriore trattamento della carcassa. 45. Le carni trattenute in osservazione o dichiarate non idonee al consumo umano e i sottoprodotti non commestibili non devono poter venire a contatto con carni dichiarate idonee al consumo umano e devono essere deposti appena possibile in locali o recipienti speciali situati e disposti in modo da evitare possibili contaminazioni di altre carni fresche. 46. La tolettatura, la manipolazione, l'ulteriore trattamento e il trasporto delle carni e frattaglie devono avvenire in osservanza di tutti i requisiti in materia di igiene. L'imballaggio delle carni deve essere effettuato in conformita' del capitolo II, punto 14, lettera d) ed alle condizioni previste dal capitolo XIV. Una volta imballate o confezionate, le carni devono essere immagazzinate in un locale diverso da quello in cui si trovano le carni fresche esposte. Capitolo VIII ISPEZIONE SANITARIA POST MORTEM 47. I volatili da cortile devono essere sottoposti all'ispezione immediatamente dopo la macellazione in adeguate condizioni di illuminazione. Ai fini di tale ispezione, a) le parti seguenti: i) la superficie della carcassa, senza testa e zampe tranne quando queste sono destinate al consumo umano, ii) i visceri e iii) la cavita' della carcassa devono essere sottoposte ad esame oculare e, se necessario, a palpazione ed incisione; b) occorre altresi' fare attenzione: i) alle alterazioni della consistenza, del colore e dell'odore delle carcasse, ii) alle alterazioni importanti derivanti dalle operazioni di macellazione, iii) al buon funzionamento dell'impianto di macellazione. Il veterinario ufficiale deve comunque: a) sottoporre ad una ispezione approfondita per sondaggio gli animali eliminati in occasione dell'ispezione sanitaria post mortem, le cui carni sono state dichiarate non idonee al consumo umano, conformemente al capitolo IX, punto 53; b) esaminare, ai fini di un'ispezione dei visceri e della cavita' della carcassa, un campione di 300 volatili prelevati dall'insieme della partita che ha subito l'ispezione post mortem; c) effettuare un esame post mortem specifico delle carni di vola- tili se esistono altri elementi che indicano che le carni provenienti dagli stessi potrebbero non essere idonee al consumo umano. Il proprietario o la persona abilitata a disporre dei volatili da cortile deve partecipare, per quanto le compete, all'ispezione post mortem. Deve preparare i volatili e le carni di volatili in modo da consentirne l'ispezione. Su richiesta dell'ispettore, deve apportare qualsiasi altro aiuto in misura sufficiente. Se non collabora adeguatamente, l'ispezione deve essere interrotta fino a quando collabori nella misura necessaria all'ispezione. 48. Nel caso dei volatili da cortile parzialmente eviscerati, immediatamente svuotati dei loro intestini, e' necessario esaminare, per almeno il 5 % dei volatili macellati di ciascuna partita, i visceri e la cavita' della carcassa dopo l'eviscerazione. Se durante questo esame dovesse essere constatata la presenza di alterazioni su vari volatili, tutti i volatili della partita devono essere ispezionati conformemente al punto 47. 49. Per quanto concerne i volatili a eviscerazione differita ("New York dressed"): a) l'ispezione sanitaria post mortem di cui al punto 47 viene effettuata al piu' tardi 15 giorni dopo la macellazione. Durante questo periodo i volatili devono essere immagazzinati ad una temperatura non superiore a + 4(gradi)C; b) al piu' tardi alla fine di questo termine, i volatili devono essere eviscerati nel macello in cui sono stati macellati o in un laboratorio di sezionamento per volatili da cortile che sia riconosciuto e conforme ai requisiti del capitolo III, punto 15, lettera b), secondo trattino, punto ii) e in quest'ultimo caso, devono essere accompagnati dall'attestato sanitario di cui all'allegato V; c) le carni di tali volatili non devono recare il bollo sanitario di cui al capitolo XII prima che sia stata effettuata l'eviscerazione di cui alla lettera b). 50. Devono essere effettuati, ai fini della ricerca di residui, dei prelievi di campioni per sondaggio e comunque in caso di fondato sospetto. Nel caso della ricerca di residui mediante prelievo di campioni, occorre in particolare ricercare i residui di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118. L'obbligo di procedere alla ricerca dei residui di sostanze ad azione farmacologica di cui all'articolo 5, comm 1, non si applica ai volatili provenienti da allevamenti sottoposti a controllo veterinario ufficiale, se il controllo di tali sostanze e' eseguito nell'azienda d'origine. 51. Qualora i risultati delle ispezioni prima della macellazione o post mortem facciano sospettare la presenza di una malattia, il veterinario ufficiale puo' chiedere, se lo ritiene necessario per stabilire la sua diagnosi, o individuare le sostanze aventi azione farmacologica che potrebbero essere presenti date le condizioni patologiche osservate, che si eseguano le prove di laboratorio necessarie. In caso di dubbio, il veterinario puo' eseguire, sulle parti in causa dei volatili da cortile, ulteriori tagli e ispezioni che ritenga necessari per fare una diagnosi definitiva. Qualora il veterinario ufficiale constati un'evidente trasgressione alle norme d'igiene previste dal presente regolamento o un ostacolo ad un'ispezione sanitaria adeguata, e' abilitato a intervenire sull'utilizzazione delle attrezzature o dei locali ed ad adottare le misure necessarie che possono anche comportare la riduzione del ritmo di produzione o la sospensione temporanea del processo di produzione. 52. I risultati dell'ispezione prima della macellazione e post mortem devono essere registrati dal veterinario ufficiale e, in caso di diagnosi di una malattia trasmissibile, comunicati sia all'autorita' veterinaria competente, preposta al controllo dell'allevamento da cui provengono gli animali, sia al proprietario dell'allevamento d'origine o al suo rappresentante, il quale deve tener conto di tali comunicazioni, conservarle e presentarle al veterinario ufficiale che procede all'ispezione prima della macellazione nel successivo periodo di produzione. Capitolo IX DECISIONE DEL VETERINARIO UFFICIALE IN OCCASIONE DELL'ISPEZIONE POST MORTEM 53. a) Sono dichiarati totalmente non idonei al consumo umano le carni dei volatili da cortile la cui ispezione post mortem rivela uno dei seguenti casi: - malattie infettive generalizzate e localizzazioni croniche negli organi di microrganismi patogeni trasmissibili all'uomo, - micosi sistematica e lesioni locali negli organi, che si presume siano state causate da agenti patogeni trasmissibili all'uomo o loro tossine, - parassitismo diffuso sottocutaneo o muscolare e parassitismo sistematico, - intossicazione, - cachessia, - odore, colore, sapore anormali, - tumori maligni, localizzati o diffusi, - insudiciamento o contaminazione generalizzati, - lesioni ed ecchimosi importanti, - lesioni meccaniche estese, comprese quelle causate da eccessiva scottatura, - insufficiente dissanguamento, - residui di sostanze superiori alle norme autorizzate, e residui di sostanze vietate, - ascite. b) Sono dichiarate non idonee al consumo umano le parti dei vola- tili macellati che presentano lesioni o contaminazioni che non pregiudicano la salubrita' della carne restante. 54. Non sono ammessi al consumo umano la testa separata dalla carcassa, ad eccezione della lingua, della cresta, dei bargigli e della caruncola, ed i visceri seguenti: trachea, polmoni separati dalla carcassa conformemente al capitolo VII, punto 37, esofago, gozzo, intestino e cistifellea. Capitolo X DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARNI DESTINATE AL SEZIONAMENTO 55. Il sezionamento delle carcasse in parti ed il disossamento sono autorizzati soltanto nei laboratori di sezionamento riconosciuti. 56. Il responsabile dello stabilimento e' tenuto ad agevolare le operazioni di controllo dell'impresa, in particolare ad effettuare qualsiasi manipolazione ritenuta utile e a mettere a disposizione del servizio di controllo le attrezzature necessarie. Deve in particolare essere in grado, ad ogni richiesta, di indicare al veterinario ufficiale incaricato del controllo la provenienza delle carni introdotte nel proprio stabilimento e l'origine degli animali abbattuti. 57. Fatto salvo il capitolo V, punto 19, le carni che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, possono trovarsi nei laboratori di sezionamento riconosciuti soltanto a condizione di esservi immagazzinate in locali speciali; esse devono essere sezionate in luoghi o in momenti diversi rispetto alle carni che rispondono a dette condizioni. Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in qualsiasi momento a tutti i locali di deposito e di lavoro per accertarsi della rigorosa osservanza delle precedenti disposizioni. 58. Le carni fresche da sezionare, non appena trasportate nel laboratorio del sezionamento e in attesa del sezionamento, devono essere immagazzinate nel locale di cui al capitolo III, punto 15, lettera a). Tuttavia, in deroga al capitolo VII, punto 41, le carni possono essere trasportate direttamente dal locale di macellazione al locale di sezionamento. In tal caso, questi due locali devono essere sufficientemente vicini e situati in un unico complesso di edifici, in quanto le carni da sezionare devono essere trasportate in un'unica operazione da un locale all'altro, mediante un prolungamento del sistema meccanico di manipolazione del locale di macellazione; il sezionamento deve essere effettuato immediatamente. Non appena ultimate le operazioni di sezionamento e di imballaggio previste, le carni devono essere trasportate nelle celle frigorifere di cui al capitolo III, punto 15, lettera a). 59. Le carni devono essere via via trasportate nei locali di cui al punto 15, lettera b). Non appena ultimate le operazioni, previste di sezionamento ed eventualmente di imballaggio, le carni devono essere trasportate nelle celle frigorifere di cui al capitolo III, punto 15, lettera a). 60. Tranne per le carni sezionate a carcassa ancora calda, il sezionamento puo' essere eseguito soltanto se le carni hanno raggiunto una temperatura inferiore o pari a + 4 C. 61. E' vietato pulire le carni fresche strofinandole con panni. 62. Il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni. Le scheggie d'osso e i grumi di sangue devono essere eliminati. Le carni, che provengono dal sezionamento e non sono destinate al consumo umano, sono raccolte via via nei recipienti o locali di cui al capitolo I, punto 4, lettera d). Capitolo XI CONTROLLO SANITARIO DELLE CARNI SEZIONATE E DELLE CARNI IMMAGAZZINATE 63. I laboratori di sezionamento riconosciuti, i centri di riconfezionamento e di depositi frigoriferi riconosciuti sono soggetti ad un controllo effettuato da un membro del gruppo d'ispezione di cui all'articolo 9. 64. Il controllo di cui al punto 63 comprende i seguenti compiti: - controllo delle entrate e delle uscite delle carni fresche; - ispezione sanitaria delle carni fresche presenti nello stabilimento; - controllo della pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili di cui al capitolo V nonche' dell'igiene del personale, compresi gli indumenti; - qualsiasi altro controllo che il veterinario ufficiale ritenga utile per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Capitolo XII BOLLATURA SANITARIA 65. La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la supervisione del veterinario ufficiale. A tal fine, quest'ultimo controlla: a) la bollatura sanitaria delle carni; b) le etichette e il materiale per il confezionamento qualora vi sia stato gia' apposto il bollo di cui al presente capitolo. 66. La bollatura sanitaria comporta: a) per le carni confezionate in unita' individuali o per le piccole confezioni; - nella parte superiore, la sigla di identificazione del paese speditore in lettere maiuscole, vale a dire: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK: - al centro il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento o eventualmente del laboratorio di sezionamento o del centro di riconfezionamento; - nella parte inferiore, una delle sigle CEE, EOF, EWG, EOK, EEC o EEG. I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 centimetri sia per le lettere che per le cifre; b) per le grandi confezioni, un bollo di forma ovale, delle dimensioni di almeno 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza nel quale devono figurare le indicazioni di cui alla lettera a). I caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 cm per le lettere e di almeno 1 cm per le cifre. La bollatura sanitaria puo' inoltre comportare un'indicazione che permetta di identificare il veterinario che ha proceduto all'indicazione che permetta di identificare il veterinario che ha proceduto all'ispezione sanitaria delle carni. Il materiale utilizzato per la bollatura deve essere conforme ai requisiti di igiene e le indicazioni di cui alla lettera a) devono figurarvi in modo perfettamente leggibile. 67. a) La bollatura sanitaria di cui al punto 66, lettera a), deve essere apposta: - per quanto riguarda le carcasse confezionate individualmente, sugli involucri o sull'imballaggio o in modo leggibile sotto di essi, - per quanto riguarda le carcasse non confezionate individualmente, mediante un timbro o una piastrina monouso, - per quanto riguarda le parti di carcasse o frattaglie confezionate in piccoli quantitativi, sugli involucri o altri imballaggi o in modo leggibile sotto di essi. b) La bollatura sanitaria di cui al punto 66, lettera b) deve essere apposta sulle grandi confezioni contenenti carcasse, parti di carcasse o frattaglie recanti un bollo conformemente alla lettera a). c) Qualora sull'involucro o sull'imbalaggio figuri il bollo sanitario: - il bollo in questione deve essere apposto in modo da venire distrutto all'apertura dell'involucro o dell'imballaggio, o - l'involucro o l'imballaggio devono essere sigillati in modo da renderne impossibile la riutilizzazione una volta aperti. 68. La bollatura sanitaria delle carcasse, delle parti di carcassa o delle frattaglie, effettuata conformemente al punto 67, lettera a) non e' richiesta se: 1) le partite di carcasse, comprese quelle di cui talune parti sono state eliminate in conformita' del capitolo IX, punto 53, lettera b), sono spedite, per essere sezionate, da un macello riconosciuto ad un laboratorio di sezionamento riconosciuto, a condizione che: a) i grandi imballaggi contenenti carni fresche di volatili da cortile rechino, sulla superficie esterna, il bollo sanitario apposto conformemente al punto 67, lettera a), terzo trattino, e al punto 67, lettera c); b) lo stabilimento speditore tenga un registro da cui risultano la quantita', la natura e la destinazione delle partite spedite in conformita' del presente regolamento; c) il laboratorio di sezionamento destinatario tenga un registro da cui risultano la quantita', la natura e la provenienza delle partite ricevute in conformita' del presente regolamento; d) il bollo sanitario dei grandi imballaggi sia distrutto alla loro apertura, in un laboratorio di sezionamento posto sotto il controllo di un veterinario ufficiale; e) sulla superficie esterna della grande confezione siano chiaramente indicati il destinatario e l'utilizzazione prevista della partita, in conformita' del presente punto e dell'allegato VII. 2) Le partite di carcasse, comprese quelle di cui talune parti sono state eliminate in conformita' del capitolo IX, punto 53, lettera b), le parti di carcasse e le seguenti frattaglie: cuore, fegato, ventriglio, sono spedite, per essere trattate, da un macello riconosciuto, da un laboratorio di sezionamento riconosciuto o da un centro di riconfezionamento riconosciuto ad uno stabilimento per la preparazione di carni e di prodotti a base di carne a condizione che: a) i grandi imballaggi contenenti carni fresche di volatili da cortile rechino sulla superficie esterna il bollo sanitario apposto conformemente al punto 67, lettera a), terzo trattino, e al punto 67, lettera c); b) lo stabilimento speditore tenga un registro da cui risultano la quantita', la natura e la destinazione delle partite spedite in conformita' del presente regolamento; c) lo stabilimento per la preparazione di carni e di prodotti a base di carne destinatario tenga un apposito registro da cui risultano la quantita', la natura e la provenienza delle partite ricevute, in conformita' del presente regolamento; d) allorquando la carne fresca di volatili e' destinata alla preparazione di prodotti a base di carne per gli scambi intracomunitari, il bollo sanitario dei grandi imballaggi sia distrutto soltanto alla loro apertura in uno stabilimento posto sotto la supervisione dell'autorita' competente; e) sulla superficie esterna del grande imballaggio siano chiaramente indicati il destinatario e l'utilizzazione prevista della partita, in conformita' delle disposizioni del presente punto e dell'allegato VII. 3) Al fine di metterle direttamente a disposizione dell'utilizzatore finale, previo trattamento termico, le partite di carcasse, comprese quelle di cui talune parti sono state eliminate in conformita' del capitolo IX, punto 53, lettera b), sono spedite da un macello, da un centro di riconfezionamento, o da un laboratorio di sezionamento riconosciuto a ristoranti, mense ed enti a condizione che: a) gli imballaggi contenenti carni fresche di volatili da cortile rechino, sulla superficie esterna, il bollo sanitario di cui al punto 67, lettera a), terzo trattino, e al punto 67, lettera c); b) lo stabilimento speditore tenga un registro da cui risultino la quantita', la natura e la destinazione delle partite spedite in conformita' del presente regolamento; c) il destinatario tenga un registro da cui risultino la quantita', la natura e la provenienza delle partite ricevute in conformita' del presente regolamento; d) i destinatari siano soggetti al controllo di un'autorita' competente, che deve poter prendere visione dei summenzionati registri; e) sulla superficie esterna del grande imballaggio siano chiaramente indicati il destinatario e l'utilizzazione prevista della partita, in conformita' delle disposizioni del presente punto e dell'allegato VII. Capitolo XIII MAGAZZINAGGIO 69. - Dopo la refrigerazione di cui al capitolo VII, punto 41, le carni fresche di volatili da cortile devono essere mantenute ad una temperatura che in nessuna occasione puo' essere superiore a +4(gradi)C. - Le carni di volatili da cortile congelate devono essere mantenute ad una temperatura che in nessuna occasione puo' essere superiore a -12(gradi)C. - Le carni fresche di volatili da cortile imballate non devono essere immagazzinate negli stessi locali delle carni fresche non imballate. Capitolo XIV CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DELLE CARNI FRESCHE 70. a) Gli imballaggi (ad esempio casse, cartoni) devono rispondere a tutte le norme igieniche, in particolare devono essere: - tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni; - tali da non trasmettere alle carni sostanze nocive per la salute umana; - sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni durante il trasporto e le manipolazioni; 71. Quando, eventualmente, le carni fresche sezionate o le frattaglie sono confezionate, questa operazione deve essere effettuata subito dopo il sezionamento e in maniera conforme alle norme di igiene. Le confezioni devono essere trasparenti e incolori oppure, in caso di confezione di colore trasparente, essere concepite in modo da lasciar vedere parzialmente le carni o le frattaglie confezionate. Esse devono rispondere inoltre alle condizioni di cui al punto 70, lettera a), primo e secondo trattino; non possono essere riutilizzate per confezionare carni. Le parti di volatili da cortile o le frattaglie separate dalla carcassa devono sempre essere avvolte in un involucro protettivo rispondente a tali criteri e saldamento chiuso. 72. Le carni confezionate devono essere imballate. 73. Tuttavia, quando la confezione corrisponde a tutte le condizioni protettive dell'imballaggio, non e' necessario che essa sia trasparente ed incolore e non e' obbligatorio porla in un secondo contenitore, purche' siano rispettate le altre condizioni del punto 70. 74. Le operazioni di sezionamento, disossamento, confezionamento ed imballaggio possono aver luogo nello stesso locale, se l'imballaggio ha le caratteristiche previste al punto 70, lettera b) per poter essere riutilizzato o se sono rispettate le seguenti condizioni: a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare l'igiene delle operazioni; b) immediatamente dopo la fabbricazione, l'imballaggio e il confezionamento devono essere racchiusi in un involucro protettivo sigillato che deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto verso lo stabilimento e sono immagazzinati in condizioni igieniche in un locale separato dello stabilimento; c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare, attraverso l'atmosfera, con locali contenenti sostanze che possano contaminare le carni fresche. Gli imballaggi non devono essere appoggiati sul pavimento; d) l'allestimento degli imballaggi deve essere effettuato in condizioni igieniche, prima dell'introduzione nel locale; e) gli imballaggi devono essere introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche ed essere impiegati immediatamente. Essi non devono essere manipolati dal personale addetto alla lavorazione delle carni fresche; f) immediatamente dopo il confezionamento, le carni devono essere trasferite negli appositi locali di deposito. 75. Gli imballaggi di cui al presente capitolo possono contenere soltanto carni fresche sezionate di volatili da cortile. Capitolo XV TRASPORTO 76. Le carni fresche devono essere trasportate con mezzi di trasporto dotati di un sistema di chiusura ermetico oppure, se si tratta di carni fresche importate conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, o di carni fresche in transito nel territorio di un paese terzo con mezzi di trasporto sigillati, costruiti ed attrezzati in modo da mantenere per tutta la durata del trasporto le temperature indicate nel capitolo XIII. 77. I mezzi di trasporto di dette carni devono soddisfare i seguenti requisiti: a) le loro pareti interne devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione; b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo da impedire ogni fuoriuscita di liquidi. 78. I mezzi di trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni. 79. Le carni di volatili da cortile non possono essere trasportate in uno stesso mezzo di trasporto insieme a sostanze che possano contaminarle o pregiudicarne le condizioni igieniche. Le carni imballate e le carni non imballate devono essere trasportate con mezzi di trasporto distinti, a meno che non esista, nello stesso mezzo di trasporto, una separazione fisica adeguata che protegge la carne non imballata. 80. Le carni fresche di volatili non possono essere trasportate in un mezzo di trasporto che non sia stato ripulito e disinfettato. 81. Il responsabile dello stabilimento deve far si' che i mezzi di trasporto nonche' le condizioni di carico consentano l'osservanza delle norme di igiene stabilite nel presente capitolo.
Nota all'allegato I, capitolo I: - Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183". Note all'allegato I, capitolo VI: - Il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, concerne: "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova". - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532, reca: "Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto". - Per quanto concerne il D.P.R. 3 dicembre 1992, n. 558, ved. note alle premesse. - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, ved. note alle premesse. L'art. 8 del suddetto D.Lgs. cosi' recita: "Art. 8 (Procedura di riconoscimento di stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale). - 1. Il Ministero della sanita' riconosce l'idoneita' degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera q), attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale. 2. Il riconoscimento di idoneita' sostituisce, solo ai fini del presente decreto, l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 3. Al fine del riconoscimento di idoneita' il responsabile dello stabilimento presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza di riconoscimento rivolta al Ministero della sanita' corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unita' sanitaria locale. 4. Copia dell'istanza di cui al comma 3 viene inviata al Ministero della sanita' unitamente al parere favorevole del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale ai fini del rilascio del riconoscimento provvisorio; il Ministero della sanita', previo esame della documentazione ricevuta, rilascia il riconoscimento provvisorio ed il relativo numero ai fini dell'avvio dell'attivita' produttiva. 5. Entro novanta giorni dalla data di ricezione, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita' l'istanza completa degli allegati, dei verbali delle ispezioni svolte e del proprio parere circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3. 6. Sulla base degli atti istruttori e degli accertamenti ritenuti necessari, il Ministero della sanita', entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 5: a) conferma o revoca il riconoscimento veterinario e il relativo numero; b) comunica alla regione o provincia autonoma e all'impresa le carenze riscontrate assegnando un termine per la rimozione; a seguito della comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o del decorso del termine, il Ministero della sanita' effettua gli accertamenti necessari e provvede alla conferma o alla revoca del riconoscimento. 7. Il Ministero della sanita' elabora e aggiorna modulistica e documentazione necessarie ai fini del procedimento previsto dal presente articolo. 8. Il Ministero della sanita' procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti, alla verifica dell'uniformita' delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali. 9. Il Ministero della sanita', tenuto conto delle risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui al comma 8, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti che non risultano in possesso dei requisiti prescritti. 10. Il Ministero della sanita' invia copia dell'elenco di cui al comma 1 e di ogni sua modifica agli altri Stati membri ed alla Commissione europea". Nota all'allegato I, capo VIII: - Per quanto concerne il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, ved. note all'art. 5. Nota all'allegato I, capo XV: - Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, ved. note all'art. 3.