(Allegato I)
                                                           Allegato I 
                       (previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i) 
                             Capitolo I 
    CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI 
Gli stabilimenti devono avere almeno: 
1. nei locali in cui le carni fresche  sono  prodotte,  manipolate  o
immagazzinate e nelle aree e nei corridoi in cui transitano le  carni
fresche: 
   a) un pavimento in materiali  impermeabili,  facile  da  pulire  e
disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da  consentire  una
facile evacuazione dell'acqua;  le  acque  devono  essere  incanalate
verso pozzetti muniti di griglia e sifone per evitare 
i cattivi odori. Tuttavia: 
  - nei locali di cui al  capitolo  II,  punto  14,  lettera  e),  al
capitolo III, punto 15, lettera a)  ed  al  capitolo  IV,  punto  16,
lettera a) non e' necessario incanalare l'acqua verso pozzetti muniti
di griglia e sifone e, nei locali di cui al punto 16, lettera a),  e'
sufficiente  un  dispositivo  che  consenta   un'evacuazione   facile
dell'acqua; 
  - nei locali di cui al capitolo IV, punto 17, lettera  a),  in  cui
sono immagazzinate solo carni imballate o confezionate, e nelle  aree
e nei corridoi in cui transitano le carni  fresche  sono  sufficienti
pavimenti in materiali impermeabili ed imputrescibili; 
   b) pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con
materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri, e
almeno  fino  all'altezza   di   immagazzinamento   nei   locali   di
refrigerazione  e  nei  depositi;  angoli  e  spigoli  devono  essere
arrotondati o comunque rifiniti in modo analogo, tranne nei locali di
cui al capitolo IV, punto 17, lettera a). 
  Tuttavia, l'utilizzazione di pareti di legno nei locali di  cui  al
capitolo IV, punto 17, costruiti anteriormente al 1 gennaio 1994, non
costituisce un motivo di revoca del riconoscimento; 
   c) porte e telai di finestre in materiali inalterabili  e,  se  di
legno,  ricoperti  in  tutta  la  superficie   da   un   rivestimento
impermeabile e liscio; 
   d) materiali isolanti imputrescibili ed inodori; 
   e) un adeguato sistema di ventilazione e di estrazione del vapore; 
   f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale,  che  non
alteri i colori; 
   g) un soffitto pulito e facile da mantenere pulito;  laddove  esso
manchi, la superficie interna di copertura del tetto deve  soddisfare
queste condizioni; 
2. a) un numero sufficiente di dispositivi, il piu' vicino  possibile
ai posti di lavoro, per la pulizia e la disinfezione delle mani e per
la pulizia degli attrezzi  mediante  acqua  calda;  i  rubinetti  non
devono essere del tipo azionabile a mano o a braccio. 
    Per la pulizia delle mani tali impianti debbono essere  provvisti
di acqua corrente fredda e calda, oppure di acqua  premiscelata  alla
temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e la  disinfezione,
nonche' dei dispositivi igienici per l'asciugatura delle mani; 
   b) dispositivi per la disinfezione degli attrezzi  di  lavoro,  in
cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 C; 
3.  adeguati   dispositivi   di   protezione   contro   gli   animali
indesiderabili, quali insetti o roditori; 
4. a) attrezzi ed utensili, ad esempio attrezzature  automatiche  per
la manipolazione  delle  carni,  tavoli  di  sezionamento,  piani  di
sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe,  in
materiali resistenti alla corrosione, che non  alterino  le  carni  e
siano facilmente lavabili e disinfettabili. Le superfici che vengono,
o possono venire, a contatto con le carni, incluse le saldature e  le
giunture, devono essere mantenute lisce. L'utilizzazione del legno e'
vietata salvo nei locali  dove  si  trovano  solo  carni  fresche  di
volatili da cortile imballate in maniera igienica; 
   b) utensili e attrezzature resistenti alla corrosione, rispondenti
alle norme igieniche: 
    - per la movimentazione delle carni; 
    - per il deposito dei recipienti usati per le carni, in  modo  da
impedire che le carni o i recipienti vengano a diretto  contatto  con
il suolo o con le pareti; 
   c)  attrezzature  per  movimentare  in  condizioni   igieniche   e
proteggere le carni  durante  le  operazioni  di  carico  e  scarico,
inclusi spazi opportunamente predisposti ed equipaggiati per ricevere
e smistare; 
   d) recipienti speciali a perfetta  tenuta  d'acqua,  in  materiali
inalterabili, muniti di coperchio e di un  sistema  di  chiusura  che
impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per  collocarvi  le
carni non destinate al consumo umano,  oppure  un  locale  che  possa
essere chiuso a chiave in cui dette carni possano essere collocate se
la loro quantita' lo rende necessario o se esse non vengono rimosse o
distrutte  al  termine  di  ogni  giornata   di   lavoro;   allorche'
l'eliminazione di tali carni avviene mediante tubi di scarico, questi
devono essere costruiti e installati in  modo  da  evitare  qualsiasi
rischio di contaminazione delle carni fresche di volatili da cortile; 
   e) un locale per il deposito in condizioni igieniche di  materiali
da confezionamento e da imballaggio qualora  tali  attivita'  vengano
svolte nello stabilimento; 
5. impianti di refrigerazione che permettano di  mantenere  le  carni
alle temperature interne prescritte dalla  presente  direttiva.  Tali
impianti devono comprendere un  sistema  che  permetta  l'evacuazione
dell'acqua  condensata  in  modo   che   non   comporti   rischi   di
contaminazione delle carni fresche di volatili da cortile; 
6. un impianto che fornisca acqua potabile, ai sensi  del  D.P.R.  24
maggio 1988, n. 236, sotto pressione ed in quantita' sufficienti.  Le
tubature per  l'acqua  devono  essere  chiaramente  distinguibili  da
quelle per l'acqua potabile; 
7. un  impianto  che  fornisca  un  rifornimento  adeguato  di  acqua
potabile calda ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236; 
8. un sistema di evacuazione dei rifiuti liquidi e solidi rispondente
ai requisiti igienici; 
9. un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere  chiuso  a
chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario, oppure,
nel caso dei  depositi  di  cui  al  capitolo  IV  e  nei  centri  di
riconfezionamento, attrezzature adeguate; 
10. attrezzature che permettano di effettuare in qualsiasi momento ed
efficacemente  le  ispezioni   veterinarie   di   cui   al   presente
regolamento; 
11. un numero adeguato di spogliatoi, con pareti e  pavimenti  lisci,
impermeabili e lavabili, provvisti  di  lavabi,  docce  e  latrine  a
sciacquone,  attrezzati  in  modo  da  proteggere   da   un'eventuale
contaminazione le parti pulite dell'edificio. 
  Le latrine  devono  essere  sistemate  in  modo  da  non  immettere
direttamente nei locali di  lavoro.  La  presenza  di  docce  non  e'
necessaria nei magazzini frigoriferi atti a ricevere e  immagazzinare
unicamente carni fresche imballate  igienicamente.  I  lavabi  devono
essere forniti d'acqua corrente calda e fredda,  oppure  premiscelata
all'opportuna temperatura, nonche' di prodotti per la  pulizia  e  la
disinfezione delle mani e di dispositivi igienici  per  l'asciugatura
delle mani. I  rubinetti  dei  lavabi  non  devono  essere  del  tipo
azionabile a  mano  o  a  braccio.  Presso  le  latrine  deve  essere
disponibile un numero sufficiente di questi lavabi; 
12. un posto e attrezzature adeguati per la pulizia e la disinfezione
dei mezzi di traporto delle  carni,  tranne  per  quanto  riguarda  i
magazzini frigoriferi destinati soltanto a ricevere e  immagazzinare,
in attesa della spedizione, carni  fresche  imballate  igienicamente.
Nei macelli devono essere previsti un posto e  attrezzature  distinti
per la pulizia e la disinfezione  dei  mezzi  di  trasporto  o  delle
gabbie  utilizzate  per  i  volatili  da   cortile   destinati   alla
macellazione. Tuttavia essi non  sono  obbligatori  qualora  esistano
disposizioni che impongano la pulizia e la disinfezione dei mezzi  di
trasporto o delle gabbie in strutture ufficialmente autorizzate; 
13.  un  locale  o  un  dispositivo  per  riporvi  i   detersivi,   i
disinfettanti e sostanze analoghe. 
                             Capitolo II 
        REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI 
                       DI VOLATILI DA CORTILE 
  14.  A  prescindere  dai  requisiti  generali,  i  macelli   devono
comprendere almeno: 
  a) un locale o una zona coperta sufficientemente vasta, di  agevole
pulizia e disinfezione, per l'esecuzione dell'ispezione  prima  della
macellazione di cui al capitolo VI, punto 28,  secondo  paragrafo,  e
l'accoglienza degli animali previsti all'articolo 2, comma 1, lettera
a); 
  b) un locale per la macellazione abbastanza ampio da consentire, in
appositi  reparti  separati,  le  operazioni  di  stordimento  e   di
dissanguamento, da un lato,  e  di  spiumatura  ed  eventualmente  di
scottatura, dall'altro. Ogni  comunicazione  tra  il  locale  per  la
macellazione e il locale o la zona di cui alla  lettera  a),  diversa
dall'apertura ridotta destinata al semplice  passaggio  dei  volatili
destinati  alla  macellazione,  dev'essere  munita  di  una  porta  a
chiusura automatica; 
  c) un locale per l'eviscerazione e il  confezionamento,  abbastanza
ampio da consentire che l'operazione di eviscerazione  venga  attuata
in un luogo sufficientemente distante dagli altri posti di  lavoro  o
separato da questi ultimi  da  un  tramezzo  per  impedire  eventuali
contaminazioni. Ogni comunicazione tra il locale per  l'eviscerazione
e il confezionamento e  quello  adibito  alla  macellazione,  diversa
dall'apertura ridotta destinata al semplice  passaggio  dei  volatili
macellati, dev'essere munita di una porta a chiusura automatica; 
  d) ove occorra, un locale per le spedizioni; 
  e)  una  o  piu'  celle  frigorifere  sufficientemente  vaste,  con
ambienti che possano essere chiusi a chiave per le carni  fresche  di
volatili sequestrate; 
  f) un locale o una zona per il recupero delle piume, tranne qualora
queste vengano trattate come rifiuti; 
  g) lavabi e latrine separati per il personale che manipola volatili
vivi. 
                            Capitolo III 
     REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI DI 
                            SEZIONAMENTO 
15.  A  prescindere  dai  requisiti   generali,   i   laboratori   di
sezionamento devono avere almeno: 
  a) locali frigoriferi di capacita' adeguata  per  la  conservazione
delle carni; 
  b) - un locale per le operazioni di  sezionamento,  disossamento  e
confezionamento; 
  b) - qualora nel laboratorio si effettui l'eviscerazione: 
  b) - ii) un locale per l'eviscerazione delle anatre  e  delle  oche
allevate per la  produzione  di  "foie  gras"  gia'  sottoposte  alle
operazioni di stordimento, dissanguamento e  spiumatura  nell'azienda
d'ingrasso; 
  b)  -  ii)  un  locale  destinato  all'eviscerazione  dei  volatili
d'allevamento di cui al capitolo VIII, punto 49; 
  c) un locale adibito alle operazioni di imballaggio, se  esse  sono
effettuate  nel  laboratorio  di  sezionamento,  a  meno  che   siano
soddisfatte le condizioni di cui al capitolo XIV, punto 74. 
                             Capitolo IV 
  REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DEPOSITI FRIGORIFERI 
16. A prescindere dai requisiti generali, i  depositi  nei  quali  le
carni fresche sono immagazzinate in conformita' delle disposizioni di
cui al capitolo XIII, punto 69, primo trattino debbono avere almeno: 
  a) locali frigoriferi di capacita' adeguata, facili da pulire,  nei
quali  le  carni  fresche  di  volatili  da  cortile  possano  essere
immagazzinate alla temperatura di cui al  suddetto  punto  69,  primo
trattino; 
  b) un termometro o un teletermometro registratori in o per  ciascun
locale di deposito. 
17. A prescindere dai requisiti generali, i depositi in cui le  carni
fresche  di  volatili  sono  immagazzinate   in   conformita'   delle
disposizioni di cui al capitolo XIII,  punto  69,  secondo  trattino,
debbono avere almeno: 
  a) locali frigoriferi sufficientemente ampi, facili da pulire,  nei
quali  le  carni  fresche  di  volatili  da  cortile  possano  essere
immagazzinate alla temperatura di cui al suddetto punto  69,  secondo
trattino; 
  b) un termometro o un teletermometro registratori in o per  ciascun
locale di magazzinaggio. 
                             Capitolo V 
     IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE NEGLI 
                            STABILIMENTI 
18. Il personale, i locali e le attrezzature devono  trovarsi  sempre
nelle migliori condizioni di pulizia. 
  a)  Il  personale,  che  manipola  carni  fresche  da   esporre   o
confezionate o che lavora in locali e  aree  in  cui  le  carni  sono
manipolate, imballate o trasportate deve, in  particolare,  indossare
copricapi e calzature puliti e facilmente lavabili, abiti  da  lavoro
di colore chiaro o altri indumenti protettivi. Il  personale  addetto
alla lavorazione o manipolazione delle carni fresche  deve  indossare
abiti da lavoro puliti all'inizio di ogni  giorno  lavorativo  e,  se
necessario, cambiare tali indumenti durante il giorno e deve  lavarsi
e disinfettarsi le mani piu' volte durante  la  giornata  di  lavoro,
oltre che  ad  ogni  ripresa  del  lavoro.  Le  persone  che  abbiano
maneggiato  animali   malati   o   carni   infette   devono   lavarsi
immediatamente e accuratamente mani e braccia con  acqua  calda,  poi
disinfettarle.  E'  vietato  fumare  nei  locali  di  lavoro   e   di
magazzinaggio, e nelle altre aree e nei  corridoi  in  cui  le  carni
fresche transitano. 
  b) Negli stabilimenti non sono ammessi animali, salvo nel  caso  di
macelli gli animali destinati ad esservi macellati. I  roditori,  gli
insetti ed altri parassiti devono essere sistematicamente distrutti. 
  c) Le attrezzature e gli utensili utilizzati per  la  manipolazione
dei volatili da cortile vivi e la lavorazione delle carni fresche  di
volatili  da  cortile  devono  essere  sempre  in  ottimo  stato   di
manutenzione e di pulizia. Essi devono essere puliti  e  disinfettati
accuratamente piu' volte nel corso della giornata di lavoro,  nonche'
al  termine  delle  operazioni  della  giornata  e  prima  di  essere
riutilizzati ogni qualvolta siano stati insudiciati. 
  d) Le gabbie utilizzate per il trasporto dei volatili devono essere
costruite con materiale resistente alla corrosione, di facile pulizia
e disinfezione. Esse devono essere pulite e disinfettate  ogni  volta
che vengono svuotate. 
19. I locali, le attrezzature e gli utensili  di  lavoro  non  devono
essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione delle  carni  fresche
di volatili  da  cortile,  delle  carni  fresche  o  delle  carni  di
selvaggina o delle preparazioni o prodotti a base di  carne,  a  meno
che siano stati puliti e disinfettati prima di essere riutilizzati. 
20. Le carni e i recipienti che le contengono non devono  entrare  in
contatto diretto col suolo. 
21. L'utilizzazione dell'acqua potabile e' prescritta per  tutti  gli
usi, tuttavia, a titolo eccezionale, e' autorizzato  l'uso  di  acqua
non potabile per la produzione di vapore, la  lotta  antincendio,  il
raffreddamento delle  macchine  frigorifere  e  l'asportazione  delle
piume nel macello purche' le relative condutture  non  permettano  di
usare tale acqua per altri scopi e non rappresentino un  pericolo  di
contaminazione delle carni  fresche.  Le  condutture  dell'acqua  non
potabile devono essere facilmente distinguibili da quelle per l'acqua
potabile. 
22. - Penne, piume e sottoprodotti della macellazione non  idonei  al
consumo umano devono essere asportati immediatamente. 
  - E' vietato  spargere  segatura  o  altro  materiale  analogo  sul
pavimento dei locali di lavoro e di deposito delle carni  fresche  di
volatili da cortile. 
23. I detersivi,  disinfettanti  e  altri  prodotti  similari  devono
essere utilizzati in modo da non  contaminare  le  attrezzature,  gli
strumenti  di  lavoro  e  le  carni   fresche.   Successivamente   le
attrezzature e gli strumenti di lavoro devono essere  risciacquati  a
fondo con acqua potabile. 
24. La lavorazione e  la  manipolazione  delle  carni  devono  essere
vietate alle persone che possono contaminarle. 
  All'atto dell'assunzione, le persone  addette  alla  lavorazione  e
alla manipolazione delle carni fresche sono tenute a provare mediante
certificato medico che nulla osta allo svolgimento di dette mansioni. 
  Sucessivamente esse sono  soggette  ai  controlli  medici  previsti
dalla normativa vigente. 
                             Capitolo VI 
            ISPEZIONE SANITARIA PRIMA DELLA MACELLAZIONE 
25. a) Il veterinario ufficiale del macello autorizza la macellazione
di una partita di volatili provenienti da un'azienda solo  se,  fatto
salvo il certificato previsto all'allegato IV, modello 5 del D.P.R. 3
marzo 1993, n. 587: 
     i) i volatili destinati alla macellazione sono accompagnati 
dall'attestato sanitario previsto all'allegato IV, oppure 
    ii) se entro le 72 ore prrecedenti  all'arrivo  dei  volatili  al
macello, e' in possesso di un documento definito dal Ministero  della
sanita' contenente: 
      - informazioni pertinenti  aggiornate  relative  al  gruppo  di
origine, in particolare quelle che, tratte dal registro  dell'azienda
di cui al punto 27,  lettera  a),  riguardano  il  tipo  di  volatili
destinati alla macellazione, 
      - la prova che l'azienda d'origine e' sotto il controllo di  un
veterinario ufficiale. 
  Il veterinario ufficiale  dovra'  valutare  tali  informazioni  per
decidere  le  misure  da  adottare  nei   confronti   degli   animali
provenienti  dall'azienda  in  questione,  in  particolare  il   tipo
d'ispezione ante mortem. 
  b) Allorche' le  condizioni  previste  alla  lettera  a)  non  sono
soddisfatte, il veterinario ufficiale del macello puo'  differire  la
macellazione  oppure,  se  il  rispetto  delle  regole  relative   al
benessere degli animali lo impone, autorizzare la  macellazione  dopo
aver proceduto agli esami previsti al punto 27, lettera  b),  e  deve
far visitare l'azienda d'origine degli animali  in  questione  da  un
veterinario ufficiale per ottenere le suddette informazioni. Tutti  i
costi connessi all'applicazione di  questo  paragrafo  sono  imputati
all'allevatore secondo le modalita' che l'autorita' competente dovra'
fissare. 
  c) Tuttavia, per gli  allevatori  la  cui  produzione  annuale  non
supera 20.000 polli, 15.000 anatre, 10.000  tacchine  o  10.000  oche
oppure un quantitativo equivalente delle altre specie di volatili  di
cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  l'ispezione  prima  della
macellazione,  prevista  al  punto  27,  lettera  b),   puo'   essere
effettuata nel macello. 
  d) L'allevatore deve conservare per almeno due anni il registro  di
cui al punto 27, lettera a) per presentarlo all'autorita'  competente
su sua richiesta. 
26. Il proprietario, la persona abilitata a prendere decisioni  circa
i volatili o il suo rappresentante, deve facilitare le operazioni  di
ispezione prima della macellazione  dei  volatili  e  in  particolare
assistere  il  veterinario  ufficiale  in   qualsiasi   manipolazione
ritenuta utile. 
  Il veterinario ufficiale deve procedere all'ispezione  prima  della
macellazione  con  la  massima  cura  in   adeguate   condizioni   di
illuminazione. 
27. L'ispezione prima della macellazione  nell'azienda  d'origine  di
cui al punto 25 comprende, secondo le specie di volatili: 
  a) l'esame  dei  registri  dell'allevatore,  che  devono  contenere
almeno le seguenti informazioni, in funzione della specie di volatili
da cortile: 
      - data di arrivo dei volatili, 
      - provenienza dei volatili, 
      - numero dei volatili, 
      - rendimento effettivo della  specie  (ad  esempio  aumento  di
peso), 
      - mortalita', 
      - fornitori degli alimenti, 
      - tipo e periodo di utilizzazione degli additivi e  periodo  di
attesa, 
      - consumo di mangimi e di acqua, 
      - esame e diagnosi del  veterinario  incaricato,  eventualmente
corredati dei risultati delle analisi di laboratorio, 
      - tipo di medicinale eventualmente somministrato  ai  volatili,
data dell'inizio e della fine della sua somministrazione, 
      - data delle eventuali vaccinazioni e loro natura, 
      - aumento di peso durante il periodo di ingrasso, 
      - risultati di  tutte  le  ispezioni  sanitarie  alle  quali  i
volatili provenienti dallo stesso gruppo  sono  stati  sottoposti  in
precedenza, 
      - numero dei volatili destinati alla macellazione, 
      - data prevedibile di macellazione; 
  b) gli esami complementari necessari  per  stabilire  una  diagnosi
quando i volatili: 
     i) sono colpiti da una malattia trasmissibile  all'uomo  o  agli
animali oppure mostrano un  comportamento  individuale  o  collettivo
tale da far temere l'insorgere di una malattia di tale genere, 
    ii) presentano disturbi del comportamento generale o  sintomi  di
malattia che possono rendere le carni non idonee al consumo umano; 
  c) prelievi regolari di campioni dall'acqua e dai  mangimi  per  il
controllo e l'osservanza dei periodi di attesa; 
  d)  i  risultati  della  ricerca  di  agenti  zoonotici  effettuata
conformemente ai requisiti della direttiva 92/117/CEE. 
28.   Nel   macello,   il   veterinario   ufficiale   fa    procedere
all'identificazione  dei  volatili  in   questione,   fa   verificare
l'osservanza dei requisiti del capitolo II  del  D.lgs.  30  dicembre
1992, n. 532, e  soprattutto  se  i  volatili  abbiano  subito  danni
durante il trasporto. 
  Inoltre, in caso di dubbi sull'identita' di una partita di volatili
e quando questi ultimi, conformemente al punto 25, lettera c), devono
essere sottoposti all'ispezione sanitaria ante mortem nel macello, il
veterinario  ufficiale  deve  esaminare,  gabbia  per  gabbia,  se  i
volatili presentano i sintomi di cui al punto 27, lettera b). 
29. Allorche' i volatili non sono stati macellati entro i tre  giorni
successivi al loro  esame  o  al  rilascio  dell'attestato  sanitario
previsto al punto 25, lettera a), i): 
  - quando i volatili non hanno lasciato l'azienda d'origine,  dovra'
essere rilasciato un nuovo attestato sanitario, 
  - oppure, previa valutazione dei motivi del ritardo, il veterinario
ufficiale del macello autorizza la macellazione se non vi  si  oppone
alcun motivo sanitario, se del caso previo nuovo esame dei volatili. 
30. Fatte salve le prescrizioni del D.P.R. 3 dicembre 1992,  n.  558,
la macellazione ai fini del consumo umano deve essere vietata qualora
siano state  accertate  le  manifestazioni  cliniche  delle  seguenti
malattie: 
  a) ornitosi, 
  b) salmonellosi. 
  Il  veterinario  ufficiale  puo'  autorizzare  su   richiesta   del
proprietario dei volatili o del suo mandatario la  macellazione  alla
fine  delle  normali  operazioni  di  macellazione  se   sono   prese
precauzioni per ridurre al massimo i rischi di propagazione dei germi
nonche' per pulire e desinfettare gli impianti dopo la  macellazione;
le carni provenienti da tale macellazione  devono  essere  manipolate
come carni dichiarate non idonee al consumo umano. 
31. Il veterinario ufficiale: 
  a) deve vietare la macellazione quando dispone di elementi che  gli
consentono di concludere  che  le  carni  provenienti  dagli  animali
presentati non saranno idonee al consumo umano, 
  b) deve differire la macellazione quando non sono stati  rispettati
i termini di attesa per i residui, 
  c) per quanto riguarda i volatili clinicamente sani, provenienti da
un gruppo la cui  macellazione  e'  obbligatoria  nell'ambito  di  un
programma di controllo delle malattie infettive, deve provvedere alla
loro macellazione alla fine della giornata o in  condizioni  tali  da
evitare qualsiasi contaminazione  degli  altri  volatili.  Gli  Stati
membri potranno utilizzare tali carni sul loro territorio secondo  le
norme nazionali. 
  Tali  carni  possono  essere  utilizzate  esclusivamente   per   la
trasformazione in uno stabilimento riconosciuto in base  all'articolo
8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, ed  a  condizione
che: 
   - siano inviate direttamente allo stabilimento di trasformazione; 
   - siano sottoposte a trattamento termico. 
32.  Il  veterinario  ufficiale   deve   comunicare   immediatamente,
motivandolo, il divieto di macellazione  all'autorita'  competente  e
rinchiudere provvisoriamente in un luogo sicuro i volatili oggetto di
detto divieto. 
                            Capitolo VII 
 IGIENE DELLA MACELLAZIONE E DELLA MANIPOLAZIONE DELLE CARNI FRESCHE 
33. Soltanto i volatili da cortile vivi devono essere introdotti  nei
locali adibiti alla macellazione. Appena introdotti in detti  locali,
i volatili devono essere macellati immediatamente dopo  essere  stati
storditi, tranne in caso di macellazione praticata  secondo  un  rito
religioso. 
34. Il dissanguamento deve essere completo e eseguito in modo che  il
sangue  non  possa  contaminare  locali  diversi  da   quello   della
macellazione. 
35. La spiumatura deve essere immediata e completa. 
36. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente in caso  di
eviscerazione totale, o nei termini di cui al capitolo VIII, punto 49
in caso di eviscerazione parziale o differita. I  volatili  macellati
devono essere aperti in modo tale che le cavita' e  tutti  i  visceri
pertinenti possano essere ispezionati.  A  tal  fine,  i  visceri  da
ispezionare possono essere staccati o lasciati aderenti alla carcassa
mediante le loro connessioni naturali.  Qualora  siano  staccati,  la
loro  appartenenza  alla  carcassa  d'origine   deve   poter   essere
identificata. 
  Tuttavia,  le  anatre  e  le  oche  allevate  e  macellate  per  la
produzione di "foie gras" possono  essere  eviscerate  entro  24  ore
dalla macellazione, a condizione che le carcasse non eviscerate siano
portate al piu' presto alla temperatura prevista  al  capitolo  XIII,
punto 69, primo trattino, e mantenute a  tale  temperatura,  e  siano
trasportate conformemente alle norme di igiene. 
37. Dopo l'ispezione, i visceri tolti  devono  essere  immediatamente
separati dalla carcassa e le parti non idonee al consumo umano devono
essere immediatamente asportate. 
  Ad eccezione dei reni, i visceri o  le  parti  di  visceri  rimasti
nella carcassa devono essere immediatamente asportati,  se  possibile
completamente, in condizioni di igiene soddisfacenti. 
38. E' vietato pulire  le  carni  utilizzando  panni  e  riempire  la
carcassa con prodotti diversi da frattaglie commestibili o dal  collo
provenienti da volatili macellati nello stabilimento. 
39. E' vietato procedere, prima che l'ispezione sia  stata  ultimata,
alla  suddivisione  della  carcassa  e  a  qualsiasi  asportazione  o
trattamento delle carni di volatili. Il  veterinario  ufficiale  puo'
esigere   qualsiasi   altra   manipolazione   necessaria   ai    fini
dell'ispezione. 
40. Le carni trattenute in  osservazione  da  un  lato,  e  le  carni
dichiarate non idonee al consumo umano conformemente al capitolo  IX,
punto 53 o non ammesse al consumo umano conformemente al capitolo IX,
punto 54 dall'altro, le piume ed i rifiuti devono essere  trasportati
al piu' presto nei locali, negli ambienti o nei recipienti di cui  al
capitolo I, punto 4, lettera d) e al capitolo II, punto  14,  lettere
e) ed f) e devono essere manipolati in modo da limitare al minimo  le
possibilita' di contaminazione. 
41. Dopo l'ispezione e l'eviscerazione, le carni fresche di  volatili
devono essere immediatamente pulite e refrigerate conformemente  alle
norme di igiene, affinche' le temperature previste al  capitolo  XIII
siano raggiunte al piu' presto. 
42.  Le  carni  di  volatili  destinate  ad   essere   sottoposte   a
raffreddamento per immersione conformemente al procedimento descritto
nel punto 43  devono,  immediatamente  dopo  l'eviscerazione,  essere
lavate accuratamente  a  spruzzo  e  sottoposte  al  procedimento  di
immersione. Il lavaggio a spruzzo  deve  essere  effettuato  mediante
attrezzature  che  consentano  un'efficace  pulizia  delle  superfici
interne ed esterne delle carcasse. 
      Per le carcasse aventi un peso: 
  - non superiore a 2,5 chilogrammi devono essere  utilizzati  almeno
1,5 litri di acqua per carcassa, 
  - compreso tra 2,5 e 5 chilogrammi devono essere utilizzati  almeno
2,5 litri di acqua per carcassa, 
  - uguale o superiore  a  5  chilogrammi  devono  essere  utilizzati
almeno 3,5 litri di acqua per carcassa. 
43. Il procedimento di raffreddamento per immersione deve  rispondere
ai seguenti requisiti: 
  a) le carcasse devono passare attraverso una o piu' cisterne  piene
di acqua o di acqua e ghiaccio continuamente  rinnovati.  E'  ammesso
soltanto un sistema nel quale le carcasse sono  costantemente  spinte
mediante mezzi meccanici attraverso un flusso di acqua che  corre  in
senso contrario; 
  b) la temperatura dell'acqua o delle cisterne, misurata ai punti di
entrata e di  uscita  delle  carcasse,  non  deve  essere  superiore,
rispettivamente, a +16(gradi)C e + 4(gradi)C; 
  c) deve essere realizzata in modo tale che la temperatura  prevista
al capitolo XIII, punto 69, primo trattino  sia  rispettata  entro  i
termini piu' brevi; 
  d)  il  flusso  minimo  di  acqua   nell'intero   procedimento   di
raffreddamento di cui alla lettera a) deve essere di: 
  - 2,5 litri per carcassa, per le carcasse aventi un peso  uguale  o
inferiore a 2,5 chilogrammi, 
  - 4 litri per carcassa, per le carcasse aventi un peso compreso fra
2,5 e 5 chilogrammi, 
  - 6 litri per carcassa, per le carcasse aventi  un  peso  uguale  o
superiore a 5 chilogrammi. 
  Qualora vengano utilizzate piu' cisterne, il flusso di acqua fresca
in entrata ed il flusso di acqua usata in uscita  in  ciascuna  delle
cisterne devono essere regolati in modo da diminuire progressivamente
nel senso dello spostamento delle carcasse,  e  l'acqua  fresca  deve
essere suddivisa fra le cisterne in modo che  il  flusso  in  entrata
nell'ultima cisterna non sia inferiore a: 
  - 1 litro per carcassa, per le carcasse aventi  un  peso  uguale  o
inferiore a 2,5 chilogrammi, 
  - 1,5 litri per carcassa, per le carcasse aventi un  peso  compreso
fra 2,5 e 5 chilogrammi, 
  - 2 litri per carcassa, per le carcasse aventi  un  peso  uguale  o
superiore a 5 chilogrammi. 
  L'acqua utilizzata per la riempitura iniziale  delle  cisterne  non
deve essere compresa nel calcolo dei quantitativi sopra elencati; 
  e) le carcasse non devono rimanere nella prima parte  dell'impianto
o nella prima cisterna per piu' di  mezz'ora  o  rimanere  nel  resto
dell'impianto o nelle altre cisterne piu' a lungo del necessario. 
  Vanno prese tutte le precauzioni necessarie per garantire  che,  in
caso di interruzione del procedimento, venga rispettata la durata  di
transito indicata al periodo precedente. 
  Dopo ciascun arresto dell'impianto, il veterinario  ufficiale  deve
accertarsi che, prima della sua rimessa in moto,  le  carcasse  siano
ancora conformi ai requisiti  previsti  dal  presente  regolamento  e
siano idonee al consumo umano  e,  in  caso  contrario,  che  vengano
trasportate al piu' presto nei locali di cui al capitolo I, punto  4,
lettera d); 
  f) ciascuno degli  elementi  dell'impianto  deve  essere  svuotato,
pulito e disinfettato, ogni qualvolta sia necessario, al termine  del
periodo di lavoro ed almeno una volta al giorno; 
  g)  esso  deve  essere  munito  di  un  dispositivo  di   controllo
opportunamente  tarato  che  consenta  di   tenere   sotto   costante
sorveglianza la misurazione e la registrazione: 
  - del consumo di acqua nella fase di lavaggio a spruzzo  precedente
l'immersione, 
  - della temperatura dell'acqua nella cisterna o nelle cisterne  nei
punti di entrata e di uscita delle carcasse, 
  - del consumo di acqua durante la fase di immersione, 
  -  del  numero  di  carcasse  di  ciascuna  delle  classi  di  peso
specificate nella lettera d) e nel punto 42; 
  h) i risultati  dei  controlli  effettuati  dal  produttore  devono
essere  conservati  e  presentati,  se  richiesti,   al   veterinario
ufficiale; 
  i) il funzionamento  dell'impianto  di  raffreddamento  ed  i  suoi
effetti sul grado di igiene sono valutati - in  attesa  dell'adozione
di metodi microbiologici comunitari, - secondo metodi  microbiologici
scientifici  riconosciuti   dagli   Stati   membri;   il   grado   di
contaminazione delle carcasse, basato sul numero totale di germi e di
enterobatteri   presenti,   rilevato   prima   dell'immersione,    e'
raffrontato con il livello successivo  all'immersione.  Il  raffronto
deve essere eseguito in  occasione  della  prima  messa  in  funzione
dell'impianto e, in seguito,  periodicamente,  ma  in  ogni  caso  in
occasione di qualsiasi modifica dell'impianto. Il funzionamento delle
varie parti dell'impianto 
deve garantire il rispetto di livelli soddisfacenti di igiene. 
44. Prima della fine dell'ispezione, le carcasse e le frattaglie  non
ispezionate non devono poter venire a contatto con le carcasse  e  le
frattaglie gia' ispezionate ed e' vietato procedere all'asportazione,
al sezionamento o all'ulteriore trattamento della carcassa. 
45. Le carni trattenute in osservazione o dichiarate  non  idonee  al
consumo umano e i sottoprodotti non  commestibili  non  devono  poter
venire a contatto con carni dichiarate  idonee  al  consumo  umano  e
devono  essere  deposti  appena  possibile  in  locali  o  recipienti
speciali  situati  e  disposti   in   modo   da   evitare   possibili
contaminazioni di altre carni fresche. 
46. La tolettatura, la manipolazione, l'ulteriore  trattamento  e  il
trasporto delle carni e frattaglie devono avvenire in  osservanza  di
tutti i requisiti in materia di  igiene.  L'imballaggio  delle  carni
deve essere effettuato in conformita'  del  capitolo  II,  punto  14,
lettera d) ed alle condizioni previste dal capitolo  XIV.  Una  volta
imballate o confezionate, le carni devono essere immagazzinate in  un
locale diverso da quello in cui si trovano le carni fresche esposte. 
                            Capitolo VIII 
                   ISPEZIONE SANITARIA POST MORTEM 
47. I volatili da  cortile  devono  essere  sottoposti  all'ispezione
immediatamente  dopo  la  macellazione  in  adeguate  condizioni   di
illuminazione. 
  Ai fini di tale ispezione, 
  a) le parti seguenti: 
      i) la superficie della carcassa, senza  testa  e  zampe  tranne
quando queste sono destinate al consumo umano, 
     ii) i visceri e 
    iii) la cavita' della carcassa 
    devono essere sottoposte ad esame oculare  e,  se  necessario,  a
palpazione ed incisione; 
  b) occorre altresi' fare attenzione: 
     i) alle alterazioni della consistenza, del colore  e  dell'odore
delle carcasse, 
    ii) alle alterazioni importanti  derivanti  dalle  operazioni  di
macellazione, 
   iii) al buon funzionamento dell'impianto di macellazione. 
  Il veterinario ufficiale deve comunque: 
  a) sottoporre ad  una  ispezione  approfondita  per  sondaggio  gli
animali eliminati in occasione dell'ispezione sanitaria post  mortem,
le cui carni sono state  dichiarate  non  idonee  al  consumo  umano,
conformemente al capitolo IX, punto 53; 
  b) esaminare, ai fini di un'ispezione dei visceri e  della  cavita'
della carcassa, un campione di 300  volatili  prelevati  dall'insieme
della partita che ha subito l'ispezione post mortem; 
  c) effettuare un esame post mortem specifico delle carni  di  vola-
tili se esistono altri elementi che indicano che le carni provenienti
dagli stessi potrebbero non essere idonee al consumo umano. 
  Il proprietario o la persona abilitata a disporre dei  volatili  da
cortile deve partecipare, per quanto le compete,  all'ispezione  post
mortem. Deve preparare i volatili e le carni di volatili in  modo  da
consentirne l'ispezione. Su richiesta dell'ispettore, deve  apportare
qualsiasi  altro  aiuto  in  misura  sufficiente.  Se  non  collabora
adeguatamente, l'ispezione  deve  essere  interrotta  fino  a  quando
collabori nella misura necessaria all'ispezione. 
48.  Nel  caso  dei  volatili  da  cortile  parzialmente  eviscerati,
immediatamente svuotati dei loro intestini, e' necessario  esaminare,
per almeno il 5 % dei  volatili  macellati  di  ciascuna  partita,  i
visceri e la cavita' della carcassa dopo l'eviscerazione. Se  durante
questo esame dovesse essere constatata la presenza di alterazioni  su
vari  volatili,  tutti  i  volatili  della  partita   devono   essere
ispezionati conformemente al punto 47. 
49. Per quanto concerne i volatili a  eviscerazione  differita  ("New
York dressed"): 
  a) l'ispezione sanitaria post mortem  di  cui  al  punto  47  viene
effettuata al piu' tardi 15  giorni  dopo  la  macellazione.  Durante
questo  periodo  i  volatili  devono  essere  immagazzinati  ad   una
temperatura non superiore a + 4(gradi)C; 
  b) al piu' tardi alla fine di questo  termine,  i  volatili  devono
essere eviscerati nel macello in cui sono stati  macellati  o  in  un
laboratorio  di  sezionamento  per  volatili  da  cortile   che   sia
riconosciuto e conforme ai requisiti  del  capitolo  III,  punto  15,
lettera b), secondo trattino,  punto  ii)  e  in  quest'ultimo  caso,
devono  essere   accompagnati   dall'attestato   sanitario   di   cui
all'allegato V; 
  c) le carni di tali volatili non devono recare il  bollo  sanitario
di cui al capitolo XII prima che sia stata effettuata l'eviscerazione
di cui alla lettera b). 
50. Devono essere effettuati, ai fini della ricerca di  residui,  dei
prelievi di campioni per sondaggio e  comunque  in  caso  di  fondato
sospetto. Nel caso della ricerca  di  residui  mediante  prelievo  di
campioni, occorre in particolare ricercare i residui di cui al D.Lgs. 
27 gennaio 1992, n. 118. 
  L'obbligo di procedere alla ricerca  dei  residui  di  sostanze  ad
azione farmacologica di cui all'articolo 5, comm 1, non si applica ai
volatili  provenienti   da   allevamenti   sottoposti   a   controllo
veterinario ufficiale, se il controllo di tali sostanze  e'  eseguito
nell'azienda d'origine. 
51. Qualora i risultati delle ispezioni prima  della  macellazione  o
post mortem facciano sospettare  la  presenza  di  una  malattia,  il
veterinario ufficiale puo' chiedere, se  lo  ritiene  necessario  per
stabilire la sua diagnosi, o individuare le  sostanze  aventi  azione
farmacologica che  potrebbero  essere  presenti  date  le  condizioni
patologiche osservate,  che  si  eseguano  le  prove  di  laboratorio
necessarie. 
  In caso di dubbio, il veterinario puo'  eseguire,  sulle  parti  in
causa dei volatili  da  cortile,  ulteriori  tagli  e  ispezioni  che
ritenga necessari per fare una diagnosi definitiva. 
  Qualora il veterinario ufficiale constati un'evidente trasgressione
alle norme d'igiene previste dal presente regolamento o  un  ostacolo
ad  un'ispezione  sanitaria  adeguata,  e'  abilitato  a  intervenire
sull'utilizzazione delle attrezzature o dei locali ed ad adottare  le
misure necessarie che possono anche comportare la riduzione del ritmo
di produzione o la sospensione temporanea del processo di produzione. 
52. I risultati dell'ispezione prima della macellazione e post mortem
devono essere registrati dal veterinario  ufficiale  e,  in  caso  di
diagnosi di una malattia trasmissibile, comunicati sia  all'autorita'
veterinaria competente, preposta al controllo dell'allevamento da cui
provengono  gli  animali,  sia   al   proprietario   dell'allevamento
d'origine o al suo rappresentante, il quale deve tener conto di  tali
comunicazioni, conservarle e presentarle al veterinario ufficiale che
procede all'ispezione prima della macellazione nel successivo periodo
di produzione. 
                             Capitolo IX 
          DECISIONE DEL VETERINARIO UFFICIALE IN OCCASIONE 
                     DELL'ISPEZIONE POST MORTEM 
53. a) Sono dichiarati totalmente non  idonei  al  consumo  umano  le
carni dei volatili da cortile la cui ispezione post mortem rivela uno
dei seguenti casi: 
    - malattie  infettive  generalizzate  e  localizzazioni  croniche
negli organi di microrganismi patogeni trasmissibili all'uomo, 
    - micosi sistematica  e  lesioni  locali  negli  organi,  che  si
presume siano state causate da agenti patogeni trasmissibili all'uomo
o loro tossine, 
    - parassitismo diffuso sottocutaneo o  muscolare  e  parassitismo
sistematico, 
    - intossicazione, 
    - cachessia, 
    - odore, colore, sapore anormali, 
    - tumori maligni, localizzati o diffusi, 
    - insudiciamento o contaminazione generalizzati, 
    - lesioni ed ecchimosi importanti, 
    - lesioni meccaniche estese, comprese quelle causate da eccessiva
scottatura, 
    - insufficiente dissanguamento, 
    - residui di sostanze superiori alle norme autorizzate, e residui
di sostanze vietate, 
    - ascite. 
  b) Sono dichiarate non idonee al consumo umano le parti  dei  vola-
tili macellati  che  presentano  lesioni  o  contaminazioni  che  non
pregiudicano la salubrita' della carne restante. 
54. Non sono  ammessi  al  consumo  umano  la  testa  separata  dalla
carcassa, ad eccezione della lingua, della  cresta,  dei  bargigli  e
della caruncola, ed i visceri  seguenti:  trachea,  polmoni  separati
dalla carcassa conformemente al  capitolo  VII,  punto  37,  esofago,
gozzo, intestino e cistifellea. 
                             Capitolo X 
     DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARNI DESTINATE AL SEZIONAMENTO 
55. Il sezionamento delle carcasse in parti ed il  disossamento  sono
autorizzati soltanto nei laboratori di sezionamento riconosciuti. 
56. Il responsabile dello stabilimento  e'  tenuto  ad  agevolare  le
operazioni di controllo dell'impresa, in  particolare  ad  effettuare
qualsiasi manipolazione ritenuta utile e a mettere a disposizione del
servizio di controllo le attrezzature necessarie. Deve in particolare
essere in grado,  ad  ogni  richiesta,  di  indicare  al  veterinario
ufficiale  incaricato  del  controllo  la  provenienza  delle   carni
introdotte  nel  proprio  stabilimento  e  l'origine  degli   animali
abbattuti. 
57. Fatto salvo il capitolo V, punto 19, le carni che non  rispondono
alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, possono trovarsi  nei
laboratori di sezionamento  riconosciuti  soltanto  a  condizione  di
esservi  immagazzinate  in  locali  speciali;  esse   devono   essere
sezionate in luoghi o in momenti  diversi  rispetto  alle  carni  che
rispondono a dette condizioni. Il veterinario  ufficiale  deve  avere
libero accesso in qualsiasi momento a tutti i locali di deposito e di
lavoro per accertarsi  della  rigorosa  osservanza  delle  precedenti
disposizioni. 
58. Le  carni  fresche  da  sezionare,  non  appena  trasportate  nel
laboratorio del sezionamento e in  attesa  del  sezionamento,  devono
essere immagazzinate nel locale di cui al  capitolo  III,  punto  15,
lettera a). 
  Tuttavia, in deroga al capitolo VII, punto  41,  le  carni  possono
essere trasportate direttamente dal locale di macellazione al  locale
di sezionamento. 
  In tal caso,  questi  due  locali  devono  essere  sufficientemente
vicini e situati in un unico complesso di edifici, in quanto le carni
da sezionare devono essere trasportate in un'unica operazione  da  un
locale all'altro, mediante un prolungamento del sistema meccanico  di
manipolazione del locale di macellazione; il sezionamento deve essere
effettuato immediatamente.  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di
sezionamento e  di  imballaggio  previste,  le  carni  devono  essere
trasportate nelle celle frigorifere di cui al capitolo III, punto 15,
lettera a). 
59. Le carni devono essere via via trasportate nei locali di  cui  al
punto 15, lettera b). Non appena ultimate le operazioni, previste  di
sezionamento ed eventualmente di imballaggio, le carni devono  essere
trasportate nelle celle frigorifere di cui al capitolo III, punto 15,
lettera a). 
60. Tranne per  le  carni  sezionate  a  carcassa  ancora  calda,  il
sezionamento  puo'  essere  eseguito  soltanto  se  le  carni   hanno
raggiunto una temperatura inferiore o pari a + 4 C. 
61. E' vietato pulire le carni fresche strofinandole con panni. 
62. Il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi
contaminazione delle carni. Le scheggie d'osso e i  grumi  di  sangue
devono essere eliminati. Le carni, che provengono dal sezionamento  e
non sono destinate al  consumo  umano,  sono  raccolte  via  via  nei
recipienti o locali di cui al capitolo I, punto 4, lettera d). 
                             Capitolo XI 
       CONTROLLO SANITARIO DELLE CARNI SEZIONATE E DELLE CARNI 
                            IMMAGAZZINATE 
63.  I  laboratori  di  sezionamento  riconosciuti,   i   centri   di
riconfezionamento  e  di  depositi  frigoriferi   riconosciuti   sono
soggetti  ad  un  controllo  effettuato  da  un  membro  del   gruppo
d'ispezione di cui all'articolo 9. 
64. Il controllo di cui al punto 63 comprende i seguenti compiti: 
  - controllo delle entrate e delle uscite delle carni fresche; 
  -  ispezione  sanitaria  delle   carni   fresche   presenti   nello
stabilimento; 
  - controllo della  pulizia  dei  locali,  degli  impianti  e  degli
utensili di cui al capitolo  V  nonche'  dell'igiene  del  personale,
compresi gli indumenti; 
  - qualsiasi altro controllo che il  veterinario  ufficiale  ritenga
utile per verificare l'osservanza  delle  disposizioni  del  presente
regolamento. 
                            Capitolo XII 
                         BOLLATURA SANITARIA 
65.  La  bollatura  sanitaria  deve  essere   effettuata   sotto   la
supervisione del veterinario  ufficiale.  A  tal  fine,  quest'ultimo
controlla: 
  a) la bollatura sanitaria delle carni; 
  b) le etichette e il materiale per il  confezionamento  qualora  vi
sia stato gia' apposto il bollo di cui al presente capitolo. 
66. La bollatura sanitaria comporta: 
  a) per le carni confezionate in unita' individuali o per le piccole
confezioni; 
  - nella parte superiore, la  sigla  di  identificazione  del  paese
speditore in lettere maiuscole, vale a dire: B, DK, D, EL, E, F, IRL,
I, NL, P, UK: 
  -  al  centro  il  numero  di  riconoscimento   veterinario   dello
stabilimento o eventualmente del laboratorio di  sezionamento  o  del
centro di riconfezionamento; 
  - nella parte inferiore, una delle sigle CEE, EOF, EWG, EOK, EEC  o
EEG. 
  I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 centimetri  sia
per le lettere che per le cifre; 
  b) per le  grandi  confezioni,  un  bollo  di  forma  ovale,  delle
dimensioni di almeno 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di  altezza  nel
quale devono figurare le indicazioni di cui alla lettera a). 
  I caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8  cm  per
le lettere e di almeno 1 cm per le cifre. La bollatura sanitaria puo'
inoltre comportare un'indicazione che  permetta  di  identificare  il
veterinario  che  ha  proceduto  all'indicazione  che   permetta   di
identificare il veterinario che ha proceduto all'ispezione  sanitaria
delle carni. 
  Il materiale utilizzato per la bollatura deve  essere  conforme  ai
requisiti di igiene e le indicazioni di cui alla  lettera  a)  devono
figurarvi in modo perfettamente leggibile. 
67. a) La bollatura sanitaria di cui al punto 66,  lettera  a),  deve
essere apposta: 
 
- per quanto riguarda le carcasse confezionate individualmente, sugli
involucri o sull'imballaggio o in modo leggibile sotto di essi, - 
  per quanto riguarda le carcasse non confezionate individualmente, 
mediante un timbro o una piastrina monouso, 
  -  per  quanto  riguarda  le  parti  di   carcasse   o   frattaglie
confezionate  in  piccoli  quantitativi,  sugli  involucri  o   altri
imballaggi o in modo leggibile sotto di essi. 
   b) La bollatura sanitaria di cui al  punto  66,  lettera  b)  deve
essere apposta sulle grandi confezioni contenenti carcasse, parti  di
carcasse o frattaglie recanti un bollo conformemente alla lettera a). 
   c)  Qualora  sull'involucro  o  sull'imbalaggio  figuri  il  bollo
sanitario: 
  - il bollo in questione deve essere apposto in modo da venire 
distrutto all'apertura dell'involucro o dell'imballaggio, o 
  - l'involucro o l'imballaggio devono essere sigillati  in  modo  da
renderne impossibile la riutilizzazione una volta aperti. 
68. La bollatura sanitaria delle carcasse, delle parti di carcassa  o
delle frattaglie, effettuata conformemente al punto  67,  lettera  a)
non e' richiesta se: 
  1) le partite di carcasse, comprese quelle di cui talune parti sono
state eliminate in conformita' del capitolo IX, punto 53, lettera b),
sono spedite, per essere sezionate, da un macello riconosciuto ad  un
laboratorio di sezionamento riconosciuto, a condizione che: 
    a) i grandi imballaggi contenenti carni fresche  di  volatili  da
cortile rechino, sulla superficie esterna, il bollo sanitario apposto
conformemente al punto 67, lettera a), terzo trattino, e al punto 67,
lettera c); 
    b) lo stabilimento speditore tenga un registro da  cui  risultano
la quantita', la natura e la destinazione delle  partite  spedite  in
conformita' del presente regolamento; 
    c) il laboratorio di sezionamento destinatario tenga un  registro
da cui risultano la quantita',  la  natura  e  la  provenienza  delle
partite ricevute in conformita' del presente regolamento; 
    d) il bollo sanitario dei grandi imballaggi  sia  distrutto  alla
loro apertura, in un  laboratorio  di  sezionamento  posto  sotto  il
controllo di un veterinario ufficiale; 
    e)  sulla  superficie  esterna  della  grande  confezione   siano
chiaramente indicati il destinatario e l'utilizzazione prevista della
partita, in conformita' del presente punto e dell'allegato VII. 
  2) Le partite di carcasse, comprese quelle di cui talune parti sono
state eliminate in conformita' del capitolo IX, punto 53, lettera b),
le parti  di  carcasse  e  le  seguenti  frattaglie:  cuore,  fegato,
ventriglio,  sono  spedite,  per  essere  trattate,  da  un   macello
riconosciuto, da un laboratorio di sezionamento riconosciuto o da  un
centro di riconfezionamento riconosciuto ad uno stabilimento  per  la
preparazione di carni e di prodotti a base di carne a condizione che: 
    a) i grandi imballaggi contenenti carni fresche  di  volatili  da
cortile rechino sulla superficie esterna il bollo  sanitario  apposto
conformemente al punto 67, lettera a), terzo trattino, e al punto 67,
lettera c); 
    b) lo stabilimento speditore tenga un registro da  cui  risultano
la quantita', la natura e la destinazione delle  partite  spedite  in
conformita' del presente regolamento; 
    c) lo stabilimento per la preparazione di carni e di  prodotti  a
base  di  carne  destinatario  tenga  un  apposito  registro  da  cui
risultano la quantita', la natura  e  la  provenienza  delle  partite
ricevute, in conformita' del presente regolamento; 
    d) allorquando la carne fresca  di  volatili  e'  destinata  alla
preparazione  di  prodotti  a  base   di   carne   per   gli   scambi
intracomunitari,  il  bollo  sanitario  dei  grandi  imballaggi   sia
distrutto soltanto alla loro apertura in uno stabilimento posto sotto
la supervisione dell'autorita' competente; 
    e)  sulla  superficie  esterna  del  grande   imballaggio   siano
chiaramente indicati il destinatario e l'utilizzazione prevista della
partita, in conformita'  delle  disposizioni  del  presente  punto  e
dell'allegato VII. 
  3)   Al   fine   di   metterle    direttamente    a    disposizione
dell'utilizzatore finale, previo trattamento termico, le  partite  di
carcasse, comprese quelle di cui talune parti sono state eliminate in
conformita' del capitolo IX, punto 53, lettera b), sono spedite da un
macello, da un centro di riconfezionamento, o da  un  laboratorio  di
sezionamento riconosciuto a ristoranti, mense ed  enti  a  condizione
che: 
    a) gli imballaggi contenenti carni fresche di volatili da cortile
rechino, sulla superficie esterna, il bollo sanitario di cui al punto
67, lettera a), terzo trattino, e al punto 67, lettera c); 
    b) lo stabilimento speditore tenga un registro da  cui  risultino
la quantita', la natura e la destinazione delle  partite  spedite  in
conformita' del presente regolamento; 
    c)  il  destinatario  tenga  un  registro  da  cui  risultino  la
quantita', la natura e  la  provenienza  delle  partite  ricevute  in
conformita' del presente regolamento; 
    d) i destinatari siano  soggetti  al  controllo  di  un'autorita'
competente,  che  deve  poter  prendere  visione  dei   summenzionati
registri; 
    e)  sulla  superficie  esterna  del  grande   imballaggio   siano
chiaramente indicati il destinatario e l'utilizzazione prevista della
partita, in conformita'  delle  disposizioni  del  presente  punto  e
dell'allegato VII. 
                            Capitolo XIII 
                            MAGAZZINAGGIO 
69. - Dopo la refrigerazione di cui al capitolo  VII,  punto  41,  le
carni fresche di volatili da cortile devono essere mantenute  ad  una
temperatura  che  in  nessuna  occasione  puo'  essere  superiore   a
+4(gradi)C. 
  - Le carni di volatili da cortile congelate devono essere mantenute
ad una temperatura che in nessuna occasione puo' essere  superiore  a
-12(gradi)C. 
  - Le carni fresche di volatili  da  cortile  imballate  non  devono
essere immagazzinate negli stessi  locali  delle  carni  fresche  non
imballate. 
                            Capitolo XIV 
          CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DELLE CARNI FRESCHE 
70. a) Gli imballaggi (ad esempio casse, cartoni) devono rispondere a
tutte le norme igieniche, in particolare devono essere: 
    - tali da non alterare le  caratteristiche  organolettiche  delle
carni; 
    - tali da non trasmettere  alle  carni  sostanze  nocive  per  la
salute umana; 
    - sufficientemente solidi per garantire una  protezione  efficace
delle carni durante il trasporto e le manipolazioni; 
71. Quando, eventualmente, le carni fresche sezionate o le frattaglie
sono confezionate, questa operazione deve  essere  effettuata  subito
dopo il sezionamento e in maniera conforme alle norme di igiene. 
  Le confezioni devono essere trasparenti e incolori oppure, in  caso
di confezione di colore trasparente,  essere  concepite  in  modo  da
lasciar vedere parzialmente le carni o  le  frattaglie  confezionate.
Esse devono rispondere inoltre alle condizioni di cui  al  punto  70,
lettera a), primo e secondo trattino; non possono essere riutilizzate
per confezionare carni. 
  Le parti di volatili da cortile  o  le  frattaglie  separate  dalla
carcassa devono sempre essere  avvolte  in  un  involucro  protettivo
rispondente a tali criteri e saldamento chiuso. 
72. Le carni confezionate devono essere imballate. 
73. Tuttavia, quando la confezione corrisponde a tutte le  condizioni
protettive  dell'imballaggio,  non  e'  necessario   che   essa   sia
trasparente ed incolore e non e' obbligatorio  porla  in  un  secondo
contenitore, purche' siano rispettate le altre condizioni  del  punto
70. 
74. Le operazioni di sezionamento, disossamento,  confezionamento  ed
imballaggio possono aver luogo nello stesso locale, se  l'imballaggio
ha le caratteristiche previste al punto  70,  lettera  b)  per  poter
essere riutilizzato o se sono rispettate le seguenti condizioni: 
    a) il locale deve essere sufficientemente  ampio  e  disposto  in
modo da assicurare l'igiene delle operazioni; 
    b) immediatamente  dopo  la  fabbricazione,  l'imballaggio  e  il
confezionamento devono essere racchiusi in  un  involucro  protettivo
sigillato che deve rimanere protetto da eventuali  danni  durante  il
trasporto verso lo stabilimento e sono  immagazzinati  in  condizioni
igieniche in un locale separato dello stabilimento; 
    c) i locali di deposito per i  materiali  da  imballaggio  devono
essere protetti dalla polvere  e  dai  parassiti  e  non  comunicare,
attraverso l'atmosfera, con locali contenenti  sostanze  che  possano
contaminare le  carni  fresche.  Gli  imballaggi  non  devono  essere
appoggiati sul pavimento; 
    d) l'allestimento degli  imballaggi  deve  essere  effettuato  in
condizioni igieniche, prima dell'introduzione nel locale; 
    e)  gli  imballaggi  devono  essere  introdotti  nel  locale  nel
rispetto delle norme igieniche ed  essere  impiegati  immediatamente.
Essi  non  devono  essere  manipolati  dal  personale  addetto   alla
lavorazione delle carni fresche; 
    f) immediatamente dopo il confezionamento, le carni devono essere
trasferite negli appositi locali di deposito. 
75. Gli imballaggi di cui  al  presente  capitolo  possono  contenere
soltanto carni fresche sezionate di volatili da cortile. 
                             Capitolo XV 
                              TRASPORTO 
76. Le carni fresche devono essere trasportate con mezzi di trasporto
dotati di un sistema di chiusura ermetico oppure,  se  si  tratta  di
carni fresche importate conformemente al decreto legislativo 3  marzo
1993, n. 93, o di carni fresche in  transito  nel  territorio  di  un
paese terzo con mezzi di trasporto sigillati, costruiti ed attrezzati
in modo da mantenere per tutta la durata del trasporto le temperature
indicate nel capitolo XIII. 
77. I mezzi di trasporto di dette carni devono soddisfare i  seguenti
requisiti: 
    a) le loro pareti interne devono essere lisce, di facile  pulizia
e disinfezione; 
    b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad  assicurare  la
protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti  in  modo
da impedire ogni fuoriuscita di liquidi. 
78. I mezzi di trasporto delle carni non possono in alcun caso essere
adibiti al trasporto di  animali  vivi  o  di  prodotti  che  possano
alterare o contaminare le carni. 
79. Le carni di volatili da cortile non possono essere trasportate in
uno  stesso  mezzo  di  trasporto  insieme  a  sostanze  che  possano
contaminarle o pregiudicarne le condizioni igieniche. 
  Le  carni  imballate  e  le  carni  non  imballate  devono   essere
trasportate con mezzi di trasporto distinti, a meno che  non  esista,
nello stesso mezzo di trasporto, una separazione fisica adeguata  che
protegge la carne non imballata. 
80. Le carni fresche di volatili non possono essere trasportate in un
mezzo di trasporto che non sia stato ripulito e disinfettato. 
81. Il responsabile dello stabilimento deve far si' che  i  mezzi  di
trasporto nonche' le condizioni  di  carico  consentano  l'osservanza
delle norme di igiene stabilite nel presente capitolo. 
 
          Nota all'allegato I, capitolo I:
            -    Il    D.P.R.  24    maggio   1988,   n.   236, reca:
          "Attuazione  della direttiva CEE n. 80/778  concernente  la
          qualita'  delle acque destinate al consumo umano,  ai sensi
          dell'art. 15 della legge  16 aprile 1987, n. 183".
          Note all'allegato I, capitolo VI:
            -  Il    D.P.R.  3  marzo    1993,  n.   587,   concerne:
          "Regolamento  recante attuazione della direttiva 90/539/CEE
          relativa alle norme di polizia veterinaria  per  gli scambi
          intercomunitari  e   le importazioni   in  provenienza  dai
          Paesi terzi di pollame e uova da cova".
            -    Il  D.Lgs.    30  dicembre   1992,   n. 532,   reca:
          "Attuazione   della direttiva  91/628/CEE    relativa  alla
          protezione degli  animali durante il trasporto".
            - Per quanto concerne il D.P.R.  3 dicembre 1992, n. 558,
          ved. note alle premesse.
            - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537,
          ved. note alle premesse. L'art. 8 del suddetto D.Lgs. cosi'
          recita:
            "Art.     8     (Procedura     di    riconoscimento    di
          stabilimenti  per  la produzione di   prodotti a   base  di
          carne  e   degli altri   prodotti di origine  animale).   -
          1.  Il  Ministero   della  sanita'   riconosce  l'idoneita'
          degli   stabilimenti   di   cui  all'art.  2,  lettera  q),
          attribuendo  un numero   di riconoscimento   veterinario  a
          ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale.
            2. Il  riconoscimento di  idoneita' sostituisce,  solo ai
          fini  del  presente  decreto,    l'autorizzazione  prevista
          dall'art. 2  della legge 30 aprile 1962, n. 283.
            3.  Al    fine  del  riconoscimento    di  idoneita'   il
          responsabile  dello  stabilimento presenta  alla regione  o
          provincia  autonoma competente per territorio   istanza  di
          riconoscimento   rivolta      al  Ministero  della  sanita'
          corredata della documentazione   relativa alla  sussistenza
          dei   requisiti  strutturali     e  funzionali  prescritti,
          unitamente  al parere favorevole del  servizio  veterinario
          della unita' sanitaria locale.
            4. Copia dell'istanza di cui al  comma 3 viene inviata al
          Ministero  della      sanita'    unitamente     al   parere
          favorevole    del      servizio  veterinario    dell'unita'
          sanitaria  locale ai  fini del  rilascio del riconoscimento
          provvisorio;  il  Ministero    della  sanita', previo esame
          della documentazione ricevuta, rilascia  il  riconoscimento
          provvisorio  ed  il  relativo  numero  ai  fini  dell'avvio
          dell'attivita' produttiva.
            5.  Entro novanta  giorni dalla  data  di ricezione,   la
          regione    o  provincia   autonoma trasmette   al Ministero
          della sanita'   l'istanza completa  degli    allegati,  dei
          verbali delle  ispezioni svolte  e del proprio parere circa
          la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.
            6.   Sulla   base     degli  atti  istruttori  e    degli
          accertamenti ritenuti  necessari,    il  Ministero    della
          sanita',    entro  novanta    giorni  dalla ricezione della
          documentazione di cui al comma 5:
            a)  conferma    o revoca il  riconoscimento veterinario e
          il relativo numero;
            b)   comunica alla   regione o   provincia  autonoma    e
          all'impresa    le carenze riscontrate assegnando un termine
          per   la   rimozione;   a   seguito   della   comunicazione
          dell'avvenuta  esecuzione  dei  lavori  o  del  decorso del
          termine, il    Ministero  della    sanita'  effettua    gli
          accertamenti  necessari  e  provvede  alla  conferma o alla
          revoca del riconoscimento.
            7.  Il Ministero   della sanita'   elabora  e    aggiorna
          modulistica    e documentazione   necessarie   ai  fini del
          procedimento  previsto  dal presente articolo.
            8.    Il    Ministero    della       sanita'      procede
          periodicamente,    anche  mediante  ispezioni  a  sondaggio
          degli    stabilimenti    riconosciuti,    alla     verifica
          dell'uniformita'  delle procedure   ispettive e dei criteri
          di valutazione seguiti dagli organi territoriali.
            9. Il  Ministero  della  sanita',    tenuto  conto  delle
          risultanze  delle  ispezioni e   dei controlli   di cui  al
          comma  8, adotta  le opportune misure nei  confronti  degli
          stabilimenti  che  non  risultano in possesso dei requisiti
          prescritti.
            10. Il  Ministero della sanita'  invia copia  dell'elenco
          di    cui al comma  1 e  di ogni  sua  modifica agli  altri
          Stati  membri ed  alla Commissione europea".
          Nota all'allegato I, capo VIII:
            - Per quanto concerne il D.Lgs.  27 gennaio 1992, n. 118,
          ved. note all'art. 5.
          Nota all'allegato I, capo XV:
            - Per  quanto concerne  il D.Lgs.  3 marzo 1993,  n.  93,
          ved. note all'art. 3.