(Allegato II)
                                                          Allegato II 
                      (previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a) 
                             Capitolo I 
     REQUISITI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI 
                        DI CAPACITA' LIMITATA 
  Gli stabilimenti di capacita' limitata devono avere almeno: 
  1. nei locali in cui le carni sono prodotte e manipolate: 
     a) un pavimento in materiali impermeabili, facile  da  pulire  e
disinfettare, imputrescibile, sistemato in  modo  da  consentire  una
facile evacuazione dell'acqua;  le  acque  devono  essere  incanalate
verso pozzetti muniti di griglia e sifone per evitare 
i cattivi odori; 
     b) pareti lisce, in materiali solidi e  impermeabili,  rivestite
con materiale lavabile e chiaro fino  ad  un'altezza  di  almeno  due
metri. 
  Tuttavia,   l'utilizzazione   di   pareti   di   legno    costruite
anteriormente al 1 gennaio 1994 nei locali  di  cui  all'allegato  I,
capitolo IV, punto  16  non  costituisce  un  motivo  di  revoca  del
riconoscimento; 
     c) porte  in  materiali  imputrescibili  e  inodori,  facili  da
pulire. 
  Qualora  le  carni  vengano  immagazzinate  nello  stabilimento  in
questione, quest'ultimo deve disporre di un deposito che  soddisfi  i
requisiti sopramenzionati; 
     d) materiali isolanti imputrescibili ed inodori; 
     e) un adeguato sistema di  ventilazione  e,  se  necessario,  di
estrazione del vapore; 
     f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale, che 
non alteri i colori; 
  2.  a)  un  numero  sufficiente  di  dispositivi,  il  piu'  vicino
possibile ai luoghi di lavoro, per la pulizia e la disinfezione delle
mani e per la pulizia degli attrezzi mediante  acqua  calda.  Per  la
pulizia delle mani tali impianti debbono essere  provvisti  di  acqua
corrente  fredda  e  calda,  oppure  di   acqua   premiscelata   alla
temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e disinfezione, 
nonche' di dispositivi igienici per asciugare le mani; 
     b) sul posto o in un locale adiacente,  un  dispositivo  per  la
disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere  una
temperatura non inferiore a 82(gradi)C; 
  3.  adeguati  dispositivi  di   protezione   contro   gli   animali
indesiderabili, quali insetti o roditori; 
  4. a) attrezzi ed utensili,  ad  esempio  tavoli  di  sezionamento,
piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri  trasportatori  e
seghe, in materiali resistenti alla corrosione, che non  alterino  le
carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili. L'uso 
del legno e' vietato; 
     b)  utensili  e   attrezzature   resistenti   alla   corrosione,
rispondenti alle norme igieniche: 
       - per la movimentazione delle carni fresche; 
  - per il deposito dei recipienti usati per le  carni,  in  modo  da
impedire che le carni o i recipienti vengano a diretto  contatto  con
il suolo o con le pareti; 
     c) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua,  in  materiali
inalterabili, muniti di coperchio e di un  sistema  di  chiusura  che
impedisca qualsiasi  prelevamento  non  autorizzato,  per  collocarvi
carni non destinate al consumo umano che devono 
essere rimosse o distrutte al termine di ogni giornata di lavoro; 
5. impianti di refrigerazione che permettano di mantere  nelle  carni
le  temperature  interne  previste  dal  presente  regolamento.  Tali
impianti devono comprendere un sistema di deflusso, collegato ai tubi
di scarico delle acque reflue  che  non  presenti  alcun  rischio  di
contaminazione per le carni; 
6. un impianto che fornisca acqua potabile, ai sensi  del  D.P.R.  24
maggio 1988, n. 236, sotto pressione  ed  in  quantita'  sufficiente.
Tuttavia, a  titolo  eccezionale,  e'  autorizzato  un  impianto  che
fornisca acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta
antincendio e  per  il  raffreddamento  delle  macchine  frigorifere,
purche' le relative condutture non permettano di usare tale acqua per
altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione per  le
carni fresche. Le tubature per l'acqua  non  potabile  devono  essere
chiaramente distinguibili da quelle per l'acqua potabile; 
7. un  impianto  che  consenta  un  rifornimento  adeguato  di  acqua
potabile calda, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236; 
  8. un sistema che consenta l'evacuazione delle acque di rifiuto  in
modo igienico; 
9. almeno un lavabo e latrine  a  sciacquone.  Queste  ultime  devono
essere sistemate in modo da non immettere direttamente nei locali  di
lavoro. Il lavabo deve essere  fornito  di  acqua  corrente  calda  e
fredda, oppure premiscelata  all'opportuna  temperatura,  nonche'  di
dispositivi igienici per lavare, disinfettare e asciugare le mani. Il
lavabo deve trovarsi in prossimita' delle latrine. 
                             Capitolo II 
        REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI 
                        DI CAPACITA' LIMITATA 
10. Oltre a rispondere ai requisiti generali, i macelli di  capacita'
limitata debbono avere almeno: 
     a) un locale per la macellazione  di  superficie  adeguata,  con
spazi separati per lo stordimento e il dissanguamento, da un lato,  e
la spiumatura  e  la  scottatura,  dall'altro;  questi  due  tipi  di
operazioni devono essere effettuate in posti separati; 
     b) nel locale di macellazione, pareti che possano essere  lavate
fino ad un'altezza minima di due metri o fino al soffitto; 
     c) un locale per l'eviscerazione e la  preparazione,  abbastanza
ampio per consentire che l'operazione di eviscerazione venga  attuata
a distanza sufficiente dagli altri posti di  lavoro,  o  separata  da
questi ultimi da un tramezzo per impedire eventuali contaminazioni; 
     d)  un  locale  per  il  raffreddamento  di  capacita'  adeguata
all'enti- ta' e al tipo delle operazioni di macellazione, in  cui  si
trovi almeno un piccolo spazio isolato chiudibile a chiave, riservato
all'osservazione delle carcasse sottoposte ad analisi. 
  Le autorita' competenti possono,  in  determinati  casi,  accordare
deroghe  a  questo  requisito,  qualora  le  carni   siano   ritirate
immediatamente dai macelli per l'approvvigionamento di laboratori  di
sezionamento o di macellerie situate nelle  immediate  vicinanze  del
macello, sempre che la durata del trasporto non superi un'ora. 
11. Gli animali introdotti nel locale di macellazione  devono  essere
immediatamente macellati,  previo  stordimento,  tranne  in  caso  di
macellazione prevista da un rito religioso. 
12. Gli animali malati o sospettati  di  esserlo  non  devono  essere
macellati nello stabilimento, salvo  deroga  concessa  dall'autorita'
competente. 
  In caso di deroga la macellazione deve essere effettuata  sotto  il
controllo  dell'autorita'  competente  e  devono   essere   presi   i
provvedimenti necessari  per  evitare  la  contaminazione;  i  locali
devono essere sottoposti a particolare pulizia e  disinfezione  sotto
controllo ufficiale prima di poter essere usati nuovamente. 
 
          Nota all'allegato II, capo I:
            - Per quanto  concerne il D.P.R. 24 maggio 1988,  n. 236,
          ved. note all'allegato I, capitolo I.