Allegato II (previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a) Capitolo I REQUISITI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DI CAPACITA' LIMITATA Gli stabilimenti di capacita' limitata devono avere almeno: 1. nei locali in cui le carni sono prodotte e manipolate: a) un pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare, imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua; le acque devono essere incanalate verso pozzetti muniti di griglia e sifone per evitare i cattivi odori; b) pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri. Tuttavia, l'utilizzazione di pareti di legno costruite anteriormente al 1 gennaio 1994 nei locali di cui all'allegato I, capitolo IV, punto 16 non costituisce un motivo di revoca del riconoscimento; c) porte in materiali imputrescibili e inodori, facili da pulire. Qualora le carni vengano immagazzinate nello stabilimento in questione, quest'ultimo deve disporre di un deposito che soddisfi i requisiti sopramenzionati; d) materiali isolanti imputrescibili ed inodori; e) un adeguato sistema di ventilazione e, se necessario, di estrazione del vapore; f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale, che non alteri i colori; 2. a) un numero sufficiente di dispositivi, il piu' vicino possibile ai luoghi di lavoro, per la pulizia e la disinfezione delle mani e per la pulizia degli attrezzi mediante acqua calda. Per la pulizia delle mani tali impianti debbono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda, oppure di acqua premiscelata alla temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonche' di dispositivi igienici per asciugare le mani; b) sul posto o in un locale adiacente, un dispositivo per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82(gradi)C; 3. adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali insetti o roditori; 4. a) attrezzi ed utensili, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe, in materiali resistenti alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili. L'uso del legno e' vietato; b) utensili e attrezzature resistenti alla corrosione, rispondenti alle norme igieniche: - per la movimentazione delle carni fresche; - per il deposito dei recipienti usati per le carni, in modo da impedire che le carni o i recipienti vengano a diretto contatto con il suolo o con le pareti; c) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua, in materiali inalterabili, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi carni non destinate al consumo umano che devono essere rimosse o distrutte al termine di ogni giornata di lavoro; 5. impianti di refrigerazione che permettano di mantere nelle carni le temperature interne previste dal presente regolamento. Tali impianti devono comprendere un sistema di deflusso, collegato ai tubi di scarico delle acque reflue che non presenti alcun rischio di contaminazione per le carni; 6. un impianto che fornisca acqua potabile, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sotto pressione ed in quantita' sufficiente. Tuttavia, a titolo eccezionale, e' autorizzato un impianto che fornisca acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento delle macchine frigorifere, purche' le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione per le carni fresche. Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle per l'acqua potabile; 7. un impianto che consenta un rifornimento adeguato di acqua potabile calda, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236; 8. un sistema che consenta l'evacuazione delle acque di rifiuto in modo igienico; 9. almeno un lavabo e latrine a sciacquone. Queste ultime devono essere sistemate in modo da non immettere direttamente nei locali di lavoro. Il lavabo deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda, oppure premiscelata all'opportuna temperatura, nonche' di dispositivi igienici per lavare, disinfettare e asciugare le mani. Il lavabo deve trovarsi in prossimita' delle latrine. Capitolo II REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI DI CAPACITA' LIMITATA 10. Oltre a rispondere ai requisiti generali, i macelli di capacita' limitata debbono avere almeno: a) un locale per la macellazione di superficie adeguata, con spazi separati per lo stordimento e il dissanguamento, da un lato, e la spiumatura e la scottatura, dall'altro; questi due tipi di operazioni devono essere effettuate in posti separati; b) nel locale di macellazione, pareti che possano essere lavate fino ad un'altezza minima di due metri o fino al soffitto; c) un locale per l'eviscerazione e la preparazione, abbastanza ampio per consentire che l'operazione di eviscerazione venga attuata a distanza sufficiente dagli altri posti di lavoro, o separata da questi ultimi da un tramezzo per impedire eventuali contaminazioni; d) un locale per il raffreddamento di capacita' adeguata all'enti- ta' e al tipo delle operazioni di macellazione, in cui si trovi almeno un piccolo spazio isolato chiudibile a chiave, riservato all'osservazione delle carcasse sottoposte ad analisi. Le autorita' competenti possono, in determinati casi, accordare deroghe a questo requisito, qualora le carni siano ritirate immediatamente dai macelli per l'approvvigionamento di laboratori di sezionamento o di macellerie situate nelle immediate vicinanze del macello, sempre che la durata del trasporto non superi un'ora. 11. Gli animali introdotti nel locale di macellazione devono essere immediatamente macellati, previo stordimento, tranne in caso di macellazione prevista da un rito religioso. 12. Gli animali malati o sospettati di esserlo non devono essere macellati nello stabilimento, salvo deroga concessa dall'autorita' competente. In caso di deroga la macellazione deve essere effettuata sotto il controllo dell'autorita' competente e devono essere presi i provvedimenti necessari per evitare la contaminazione; i locali devono essere sottoposti a particolare pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale prima di poter essere usati nuovamente.
Nota all'allegato II, capo I: - Per quanto concerne il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, ved. note all'allegato I, capitolo I.