Allegato VI (previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), numero 2) Modello CERTIFICATO SANITARIO (relativo alle carni fresche di volatili da cortile (1)) N. (2): .................. Luogo di spedizione: ................................................ Ministero: .......................................................... Servizio: ........................................................... Riferimento (2): .................................................... I. Identificazione delle carni Carni di: ........................................................ (specie animale) Natura dei pezzi: ................................................ Natura dell'imballaggio: ......................................... Numero dei pezzi o degli imballaggi: ............................. Mese(i) e anno(i) di congelamento: ............................... Peso netto: ...................................................... II. Provenienza delle carni Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): ...................................... Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .................. .................................................................. .................................................................. Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): ...................... .................................................................. .................................................................. III. Destinazione delle carni Le carni sono spedite da ......................................... (luogo di spedizione) a ......................................... (paese e luogo di destinazione) con i seguenti mezzi di trasporto (3): Nome e indirizzo dello speditore: ................................ .................................................................. Nome e indirizzo del destinatario: ............................... .................................................................. IV. Attestato Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica: a) che le carni di volatili da cortile di cui sopra soddisfano i requisiti della direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, nonche' le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo A, punto 1, secondo comma di detta direttiva se tali carni sono destinate ad uno Stato membro o ad una regione di uno Stato membro riconosciuti indenni dalla malattia di Newcastle; b) - che le carni di volatili da cortile di cui sopra; - che gli imballaggi delle carni di cui sopra, recano un marchio comprovante: - che le carni provengono da animali macellati in macelli riconosciuti; - che dette carni sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto; c) che dette carni sono state riconsciute idonee al consumo umano in seguito a ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, o della direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento; d) che i veicoli o mezzi di trasporto e le condizioni di carico di questa spedizione sono conformi ai requisiti igienici definiti nella direttiva 71/118/CEE. Fatto a ............., il ............ ........................................ (Nome e firma del veterinario ufficiale) (1) Sono carni fresche di volatili da cortile, ai sensi della direttiva di cui al punto IV del presente certificato, tutte le parti, idonee al consumo umano, di animali domestici delle seguenti specie: galline, tacchine, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici allo stato domestico che non abbiano subito alcun trattamento atto ad assicurarne la conservazione; devono tuttavia essere considerate carni fresche le carni trattate con il freddo. (2) Facoltativo. (3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei, il numero del volo e, per le navi, il nome ed eventualmente il numero del contenitore.