Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono estese al personale appartenente ai ruoli non direttivi delle Forze armate nonche' al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. Il primo comma dell'articolo 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: "La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilita' a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.". 3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente: " 4. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendovi transitati nei casi previsti per legge, hanno manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilita' a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.". 4. Il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituito dal seguente: " 1. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilita' a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.".
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 45, comma primo, della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente: "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 23 maggio 1983, supplemento ordinario, e' il seguente: "La categoria dell'ausiliaria comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del precedente articolo, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessita'. Il richiamo in temporaneo servizio del sottufficiale in ausiliaria e' disposto con decreto del Ministro della difesa e, per quanto di sua competenza, del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro". - Il testo dell'art. 10, comma 4, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, concernente: "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1989, supplemento ordinario, e' il seguente: "4. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del comma 1, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessita'. Il loro richiamo in temporaneo servizio e' disposto, secondo le rispettive competenze, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro". - Il testo dell'art. 28, comma primo, del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, concernente: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 28 (Ausiliaria). - 1. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma dei commi terzo e quinto dell'art. 27, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessita'. Il richiamo in temporaneo servizio e' disposto con decreto ministeriale sentito il Ministero del tesoro". - Il testo dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs 30 aprile 1997, n. 165, e' citato nelle note all'art. 1.