Art. 2.
  1.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1 sono estese al personale
appartenente  ai  ruoli  non  direttivi delle Forze armate nonche' al
personale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del Corpo della guardia di
finanza.
  2.  Il  primo comma dell'articolo 45 della legge 10 maggio 1983, n.
212, e' sostituito dal seguente:
  "La  categoria  dell'ausiliaria comprende il personale appartenente
ai ruoli dei marescialli e dei sergenti che, essendovi transitato nei
casi  previsti  per  legge,  ha manifestato all'atto del collocamento
nella   predetta  posizione  la  propria  disponibilita'  a  prestare
servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso
l'amministrazione   di  appartenenza  od  altra  amministrazione.  Il
richiamo  in servizio e' disposto con decreto del Ministro competente
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.".
  3.  Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 1 febbraio 1989, n. 53,
e' sostituito dal seguente:
  "  4.  La  categoria  dell'ausiliaria  comprende  i  militari  che,
essendovi  transitati  nei casi previsti per legge, hanno manifestato
all'atto   del  collocamento  nella  predetta  posizione  la  propria
disponibilita'  a  prestare  servizio  nell'ambito del comune o della
provincia  di  residenza  presso l'amministrazione di appartenenza od
altra  amministrazione.  Il  richiamo  in  servizio  e'  disposto con
decreto  del  Ministro  competente  di  concerto  con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e con il
Ministro della funzione pubblica.".
  4.  Il  comma  1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e' sostituito dal seguente:
  "   1.   La   categoria   dell'ausiliaria  comprende  il  personale
appartenente  al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato
all'atto   del  collocamento  nella  predetta  posizione  la  propria
disponibilita'  a  prestare  servizio  nell'ambito del comune o della
provincia  di  residenza  presso l'amministrazione di appartenenza od
altra  amministrazione.  Il  richiamo  in  servizio  e'  disposto con
decreto  del  Ministro  competente  di  concerto  con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e con il
Ministro della funzione pubblica.".
 
           Note all'art. 2:
            -  Il  testo   dell'art. 45, comma primo, della legge  10
          maggio 1983,  n.    212,    concernente:    "Norme      sul
          reclutamento,    gli    organici    e l'avanzamento     dei
          sottufficiali     dell'Esercito,       della        Marina,
          dell'Aeronautica    e    della    Guardia    di   finanza",
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del  23  maggio
          1983, supplemento ordinario, e' il seguente:
            "La     categoria     dell'ausiliaria      comprende    i
          sottufficiali   che,  essendo    cessati    dal    servizio
          permanente  a    norma    del    precedente  articolo, sono
          costantemente a   disposizione  per  essere  richiamati  in
          servizio   in     caso  di  necessita'.    Il  richiamo  in
          temporaneo servizio  del  sottufficiale  in  ausiliaria  e'
          disposto  con  decreto  del Ministro della   difesa e,  per
          quanto  di sua  competenza, del   Ministro  delle  finanze,
          d'intesa con il Ministro del tesoro".
            -  Il  testo    dell'art.  10,  comma  4, della legge   1
          febbraio 1989, n.   53,   concernente:   "Modifiche    alle
          norme  sullo   stato   giuridico   e sull'avanzamento   dei
          vicebrigadieri,   dei graduati   e   militari    di  truppa
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della guardia di
          finanza nonche' disposizioni  relative    alla  Polizia  di
          Stato,    al  Corpo degli agenti   di custodia  e al  Corpo
          forestale   dello  Stato",    pubblicata  nella    Gazzetta
          Ufficiale    n.  43   del 21   febbraio 1989,   supplemento
          ordinario, e' il seguente:
            "4. La categoria dell'ausiliaria   comprende  i  militari
          che, essendo cessati  dal   servizio  permanente  a   norma
          del    comma    1,  sono costantemente  a disposizione  per
          essere  richiamati in  servizio in caso  di  necessita'. Il
          loro   richiamo   in temporaneo   servizio    e'  disposto,
          secondo le rispettive  competenze, con decreto del Ministro
          della  difesa  o del Ministro delle finanze di concerto con
          il Ministro del tesoro".
            - Il testo dell'art.  28,  comma  primo,  del  D.Lgs.  12
          maggio 1995, n.  196, concernente: "Attuazione  dell'art. 3
          della legge  6 marzo 1992, n. 216,  in materia  di riordino
          dei  ruoli,  modifica alle  norme di reclutamento, stato ed
          avanzamento    del  personale  non  direttivo  delle  Forze
          armate"  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  122 del
          27 maggio 1995, supplemento ordinario, e' il seguente:
            "Art. 28 (Ausiliaria). -  1. La categoria dell'ausiliaria
          comprende i militari che,   essendo  cessati  dal  servizio
          permanente  a norma dei commi terzo e quinto dell'art.  27,
          sono  costantemente a disposizione per essere richiamati in
          servizio  in caso di necessita'. Il richiamo in  temporaneo
          servizio  e'  disposto con  decreto ministeriale sentito il
          Ministero del tesoro".
            - Il testo dell'art. 3, comma 1,   del  D.Lgs  30  aprile
          1997, n. 165, e' citato nelle note all'art. 1.