Art. 3.
                Modifiche all'articolo 3 del decreto
           del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993
  1.  L'articolo  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 21
aprile 1993, n. 246, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  3  (Requisiti per la marcatura CE). - 1. Si presumono idonei
al  loro  impiego  i  prodotti  che consentono alle opere in cui sono
utilizzati,  se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i
requisiti  essenziali  di  cui  all'allegato  A,  qualora  i suddetti
prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte
le  disposizioni  del  presente regolamento, comprese le procedure di
valutazione  di  conformita'  previste  agli  articoli  6  e  7  e la
procedura prevista all'articolo 5. Possono essere muniti di marcatura
CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:
  a)   conformita'   alle   norme  nazionali  che  recepiscono  norme
armonizzate  i  cui  estremi  sono  stati  pubblicati  nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee;
  b)  conformita',  nel  caso  in cui non esistano norme armonizzate,
alle   norme   nazionali   riconosciute  dalla  Commissione  tali  da
beneficiare   della   presunzione  di  conformita'.  A  tal  fine  le
competenti  amministrazioni, tramite il Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato, comunicano alla Commissione europea i
testi  delle specificazioni tecniche nazionali ritenute conformi agli
specifici requisiti essenziali;
  c)  conformita'  al benestare tecnico europeo, di cui al successivo
articolo 5.
  2.  La marcatura CE indica che i 'dodotod soddisfano i requisiti di
cui  al  comma 1; spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito
nel  territorio comunitario assumere la responsabilita' di apporre la
marcatura  CE  sul  prodotto  stesso,  su  un'etichetta  apposta  sul
prodotto,  sul  suo  imballaggio  o  sui documenti commerciali che lo
accompagnano.
   3. La marcatura CE:
  a) e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che
segue:

        ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----






b)  in caso  di riduzione  o di  ingrandimento, deve  rispettare le

proporzioni  indicate per  il simbolo  grafico graduato  di cui  alla
lettera a);



c) deve avere sostanzialmente i  suoi diversi elementi della stessa

dimensione verticale, che non puo' essere inferiore a 5 mm;



d)  e' seguita  dal  numero di  identificazione dell'organismo  che

interviene durante la fase di controllo della produzione;



e) e' accompagnata dal nome o dal marchio specifico del produttore,

dalle ultime due  cifre dell'anno di apposizione  della marcatura CE,
nei casi appropriati dal numero  del certificato CE di conformita' e,
se  del  caso,  da  indicazioni  che  permettano  di  individuare  le
caratteristiche del prodotto in funzione delle specifiche tecniche.



4. Se i prodotti sono disciplinati anche da disposizioni emanate in

attuazione  di  altre  direttive   comunitarie  relative  ad  aspetti
differenti e  che prevedono l'apposizione della  marcatura CE, questa
indica, in detti  casi, che i prodotti si  presumono soddisfare anche
le disposizioni di queste altre direttive; se tali direttive lasciano
al  fabbricante  la facolta'  di  scegliere  il regime  da  applicare
durante un  periodo transitorio, la  marcatura CE indica  soltanto la
conformita' alle direttive applicate dal  fabbricante; in tal caso, i
riferimenti a  queste direttive  pubblicate nella  Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee devono  essere riportati nei documenti, nelle
avvertenze  o  nei  fogli   di  istruzione  previsti  dalle  suddette
direttive e che accompagnano i prodotti.".