Art. 5.
                 Modifiche all'articolo 9 del decreto
           del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993
  1. All'articolo  9 del decreto  del Presidente della  Repubblica 21
aprile 1993, n. 246, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  " 10. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
notifica  alla Commissione  europea  e agli  altri  Stati membri  gli
organismi di certificazione e di  ispezione e i laboratori incaricati
delle prove abilitati dalla  competente amministrazione ad effettuare
i compiti  che devono  essere eseguiti  ai fini  delle autorizzazioni
tecniche,  dei certificati  di conformita',  delle ispezioni  e delle
prove,  conformemente   al  presente  regolamento,  nonche'   nome  e
indirizzo e  numeri di identificazione loro  attribuiti in precedenza
dalla Commissione europea. Il Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato comunica,  annualmente,  le  variazioni di  detti
elenchi  e trasmette,  ogni tre  anni, alla  Commissione europea  una
relazione sull'applicazione del  presente regolamento. L'elenco degli
organismi  notificati ed  i  relativi  aggiornamenti sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.".