Art. 5. Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993 1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, il comma 10 e' sostituito dal seguente: " 10. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di certificazione e di ispezione e i laboratori incaricati delle prove abilitati dalla competente amministrazione ad effettuare i compiti che devono essere eseguiti ai fini delle autorizzazioni tecniche, dei certificati di conformita', delle ispezioni e delle prove, conformemente al presente regolamento, nonche' nome e indirizzo e numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica, annualmente, le variazioni di detti elenchi e trasmette, ogni tre anni, alla Commissione europea una relazione sull'applicazione del presente regolamento. L'elenco degli organismi notificati ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.".