Art. 6.
                Modifiche all'articolo 11 del decreto
           del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993
  1. All'articolo 11  del decreto del Presidente  della Repubblica 21
aprile 1993, n. 246, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "6-bis. Fatte salve le norme stabilite al comma 6-ter:
  a)  la constatazione  di  apposizione indebita  della marcatura  CE
comporta  per  il  fabbricante  o il  suo  mandatario  stabilito  nel
territorio  comunitario  l'obbligo  di conformare  il  prodotto  alle
disposizioni sulla  marcatura CE e  di far cessare  l'infrazione alle
condizioni stabilite dall'amministrazione competente;
  b)  nel   caso  in   cui  persista   la  mancanza   di  conformita'
l'amministrazione competente adotta tutte le misure atte a limitare o
vietare  l'immissione  sul mercato  del  prodotto  in questione  o  a
garantirne il ritiro dal commercio.
  6-ter. Se un prodotto dichiarato conforme non risponde ai requisiti
essenziali di  cui all'articolo  2 del  decreto del  Presidente della
Repubblica 21  aprile 1993,  n. 246,  e successive  modificazioni, le
amministrazioni  competenti adottano  tutte  le misure  utili per  il
ritiro  temporaneo  dei  prodotti  dal  mercato  o  per  proibirne  o
limitarne la libera circolazione;  i provvedimenti vengono comunicati
al Ministero dell'industria, del  commercio e dell'artigianato che ne
informa immediatamente la Commissione  europea, precisandone i motivi
e indicando, in particolare, se la non conformita' e' dovuta:
  a) al mancato  rispetto dell'articolo 2 del  decreto del Presidente
della  Repubblica 21  aprile 1993,  n. 246,  qualora il  prodotto non
corrisponda alle specificazioni  tecniche di cui agli articoli  1 e 3
del decreto presidenziale medesimo e successive modificazioni;
  b) ad  un'imperfetta applicazione delle specificazioni  tecniche di
cui agli articoli  1 e 3 del decreto del  Presidente della Repubblica
21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni;
  c) ad una  lacuna delle specificazioni tecniche stesse  di cui agli
articoli 1 e 3 del decreto  del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246, e successive modificazioni.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1997
                              SCALFARO
                                        Prodi, Presidente del Con-
                                          siglio dei Ministri
                                        Bersani, Ministro dell'in-
                                          dustria, del commercio e
                                          dell'artigianato
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
  Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 5