Art. 6. Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993 1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "6-bis. Fatte salve le norme stabilite al comma 6-ter: a) la constatazione di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dall'amministrazione competente; b) nel caso in cui persista la mancanza di conformita' l'amministrazione competente adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio. 6-ter. Se un prodotto dichiarato conforme non risponde ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, le amministrazioni competenti adottano tutte le misure utili per il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne la libera circolazione; i provvedimenti vengono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa immediatamente la Commissione europea, precisandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformita' e' dovuta: a) al mancato rispetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, qualora il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto presidenziale medesimo e successive modificazioni; b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni; c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Con- siglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'in- dustria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998 Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 5