Art. 4. Marcatura 1. La marcatura che attesta la rispondenza dell'apparecchio alla regola tecnica e' quella di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 9 del D.M. 17 aprile 1997, n. 160: "Art. 9 (Marcatura nazionale). - 1. Su ogni esemplare del terminale approvato deve essere apposta una marcatura nazionale (allegato 5) contenente le seguenti informazioni: a) nominativo del titolare dell'approvazione nazionale; b) modello del terminale; c) numero dell'approvazione nazionale. 2. La marcatura deve essere indelebile e visibile sulla superficie esterna del terminale. 3. Ogni terminale, oltre a recare la marcatura di cui al comma 1, deve essere identificato dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto o del numero di matricola, del nome del costruttore o del fornitore".