Art. 4.
                              Marcatura
  1. La  marcatura che  attesta la rispondenza  dell'apparecchio alla
regola  tecnica  e'   quella  di  cui  all'articolo   9  del  decreto
ministeriale 17 aprile 1997, n. 160.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 9 del D.M. 17 aprile
          1997, n. 160:
            "Art. 9 (Marcatura nazionale). - 1. Su ogni esemplare del
          terminale approvato deve   essere apposta    una  marcatura
          nazionale       (allegato   5)   contenente   le   seguenti
          informazioni:
            a) nominativo del titolare dell'approvazione nazionale;
               b) modello del terminale;
               c) numero dell'approvazione nazionale.
            2. La marcatura deve essere  indelebile e visibile  sulla
          superficie esterna del terminale.
            3.  Ogni terminale,   oltre a recare la marcatura di  cui
          al comma 1,  deve  essere    identificato  dal  fabbricante
          mediante    l'indicazione del modello,   del  lotto  o  del
          numero  di  matricola,  del  nome   del costruttore  o  del
          fornitore".