Art. 6.
                      Procedura di omologazione
  1.  La  procedura  di   omologazione  degli  apparecchi  telefonici
definiti  al  comma  2  dell'articolo  1  e'  descritto  nel  decreto
ministeriale 17 aprile 1997, n. 160.
  2. Ai fini del rilascio del certificato di omologazione sono validi
anche i  rapporti di  prova rilasciati da  laboratori di  altri Paesi
della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni)
accreditati ai sensi delle  norme EN 45001 e EN 45002 o  ISO 25 e ISO
38, compilati,  per quanto riguarda la  norma ETSI I-ETS 300  235, su
modulari pubblicati dalla CEPT.
  3.  I rapporti  di  prova,  in originale  od  in copia  debitamente
autenticata, devono  essere allegati  alla domanda di  omogolazione e
devono dimostrare  la piena conformita' alla  regola tecnica allegata
al presente decreto.
 
           Nota all'art. 6:
            -    Il  D.M.    17  aprile    1997, n.   160, detta   il
          regolamento  per la procedura di    approvazione  nazionale
          delle  apparecchiature terminali di telecomunicazioni.