Art. 6. Procedura di omologazione 1. La procedura di omologazione degli apparecchi telefonici definiti al comma 2 dell'articolo 1 e' descritto nel decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160. 2. Ai fini del rilascio del certificato di omologazione sono validi anche i rapporti di prova rilasciati da laboratori di altri Paesi della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni) accreditati ai sensi delle norme EN 45001 e EN 45002 o ISO 25 e ISO 38, compilati, per quanto riguarda la norma ETSI I-ETS 300 235, su modulari pubblicati dalla CEPT. 3. I rapporti di prova, in originale od in copia debitamente autenticata, devono essere allegati alla domanda di omogolazione e devono dimostrare la piena conformita' alla regola tecnica allegata al presente decreto.
Nota all'art. 6: - Il D.M. 17 aprile 1997, n. 160, detta il regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.