(Convenzione - art. 16)
              ARTICOLO 16. PIANIFICAZIONE DI EMERGANZA 
    1. Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate
per assicurare  che,  per  gli  impianti  nucleari,  ci  siano  piani
d'emergenza interni ed esterni, periodicamente provati,  comprendenti
le attivita' da porre in essere in caso di emergenza. 
    Per ogni nuovo impianto nucleare, tali piani saranno elaborati  e
provati prima che l'impianto inizi a funzionare al  di  sopra  di  un
basso   livello   di   potenza   concordato   con   l'organismo    di
regolamentazione. 
    2. Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate
per assicurare che la sua popolazione e le autorita' competenti degli
Stati limitrofi  all'impianto  nucleare,  per  quanto  soggetti  alla
probabilita'  di  essere  coinvolti  in   un'emergenza   radiologica,
ricevano  informazioni  appropriate  per  i  piani  e  le  azioni  di
emergenza. 
    3. Le Parti Contraenti che non hanno impianti nucleari  sul  loro
territorio, per quanto soggette alla probabilita' di essere coinvolte
in  un'emergenza  radiologica  in  un  impianto  nucleare  limitrofo,
intraprenderanno  le  azioni  appropriate  per  l'elaborazione  e  le
esercitazioni  di  piani  di  emergenza  per  il   loro   territorio,
comprendenti le attivita' da mettere in atto in caso di emergenza  di
questo tipo.