(Convenzione - art. 21)
                       ARTICOLO 21. CALENDARIO 
    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
Convenzione  avra'  luogo  una  riunione  preparatoria  delle   Parti
Contraenti. 
    2.  In  tale   riunione   preparatoria,   le   Parti   Contraenti
stabiliranno la data della prima riunione di  riesame.  Questa  avra'
luogo quanto prima possibile, ma non oltre trenta  mesi  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. 
    3.  In  ciascuna  riunione  di  riesame,  le   Parti   Contraenti
stabiliranno  la  data  della   successiva   riunione   di   riesame.
L'intervallo tra le riunioni di riesame non deve superare tre anni.