ARTICOLO 21. CALENDARIO 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione avra' luogo una riunione preparatoria delle Parti Contraenti. 2. In tale riunione preparatoria, le Parti Contraenti stabiliranno la data della prima riunione di riesame. Questa avra' luogo quanto prima possibile, ma non oltre trenta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. 3. In ciascuna riunione di riesame, le Parti Contraenti stabiliranno la data della successiva riunione di riesame. L'intervallo tra le riunioni di riesame non deve superare tre anni.