ARTICOLO 32. EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE 1. Ciascuna Parte Contraente puo' proporre un emendamento alla presente Convenzione. Gli emendamenti proposti saranno esaminati in una riunione di riesame o in una riunione straordinaria. 2. Il testo di ogni emendamento proposto e le relative motivazioni saranno comunicati al Depositario, il quale trasmettera' la proposta alle Parti Contraenti prontamente e almeno novanta giorni prima della riunione nel corso della quale l'emendamento proposto e' presentato per essere preso in esame. Tutte le osservazioni ricevute su tale proposta saranno comunicate dal Depositario alle Contraenti. 3. Dopo aver esaminato l'emendamento proposto, le parti contraenti decideranno se adottarlo consensualmente o, in assenza di consenso, di sottoporlo ad una Conferenza Diplomatica. Una decisione di sottoporre un emendamento proposto ad una Conferenza Diplomatica richiede un voto a maggioranza di due terzi delle Parti Contraenti sia presente al momento della votazione. Le astensioni saranno considerate voti. 4. La Conferenza Diplomatica incaricata di esaminare e di adottare gli emendamenti della presente Convenzione sara' convocata dal Depositario ed avra' luogo non piu' tardi di un anno dopo che la relativa decisione sia stata presa in conformita' con il paragrafo 3 del presente articolo. La Conferenza Diplomatica compira' ogni sforzo affinche' gli emendamenti siano adottati consensualmente. Se cio' non fosse possibile, gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza dei due terzi di tutte le Parti Contraenti. 5. Gli emendamenti alla presente Convenzione adottati in comformita' con i paragrafi 3 e 4 di cui sopra, saranno soggetti a ratifica, accettazione, approvazione o conferma delle Parti Contraenti ed entreranno in vigore, nei confronti delle Parti Contraenti che li hanno ratificati, accettati, approvati o confermati, il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da' parte del Depositario, degli strumenti corrispondenti di almeno tre quarti di tali Parti Contraenti. Per una Parte Contraente che ratifica, accetta, approva o conferma detti emendamenti successivamente, gli emendamenti entreranno in vigore il novantesimo giorno dopo che la Parte Contraente abbia depositato il proprio corrispondente strumento.