(Accordo - art. 1)
                               ACCORDO 
       TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO 
           DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SUI SERVIZI AEREI 
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica
di Lituania, 
in seguito denominati nel presente Accordo "Parti Contraenti",  quali
aderenti alla Convenzione Internazionale dell'Aviazione Civile aperta
alla firma a Chicago il sette dicembre 1944; 
desiderosi di concludere un Accordo con l'obiettivo di  regolamentare
i servizi aerei tra i due Paesi; 
hanno convenuto quanto segue: 
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
Ai fini del presente Accordo, salvo che non si richieda altrimenti: 
  a) il termine "Convenzione" si riferisce alla Convenzione 
     Internazionale sull'Aviazione Civile  firmata  a  Chicago  il  7
     dicembre  1944,  e  comprende  l'Annesso   adottato   ai   sensi
     dell'Articolo 90  della  suddetta  Convenzione  cosi'  come  gli
     emendamenti agli  Annessi  o  alla  Convenzione  previsti  dagli
     Articoli 90 e 94 della stessa nella misura in cui sono in vigore
     o sono stati ratificati dalle due Parti Contraenti; 
  b) il termine "Autorita' Aeronautiche" indica, nel caso della 
     Repubblica  Italiana,  il  Ministero  dei  Trasporti   e   della
     Navigazione  -  Direzione  Generale  dell'Aviazione   Civile   e
     qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare  le  funzioni
     connesse al presente  Accordo;  nel  caso  della  Repubblica  di
     Lituania, il Ministero dei Trasporti e qualunque persona o  ente
     autorizzato ad  esercitare  le  funzioni  connesse  al  presente
     Accordo; 
  c) il termine "compagnia aerea designata" indica la compagnia aerea 
     che  e'  stata   designata   ed   autorizzata   in   conformita'
     all'Articolo 4 del presente Accordo. 
  d) il termine "territorio" relativo ad uno Stato ha il significato 
     che gli viene attribuito dall'articolo 2 della Convenzione; 
  e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", 
     "compagnia aerea" e "sosta per scopi non di traffico"  hanno  il
     significato loro assegnato dall'Articolo 96 della Convenzione; 
  f) il termine "capacita'" significa: 
  - in relazione ad un aeromobile, il carico utile di detto 
    aeromobile disponibile sulla rotta o per una  sezione  di  questa
    rotta; 
  - in  relazione  ad  un  servizio  aereo  specifico,  la  capacita'
dell'aeromobile utilizzata relativamente a quel servizio moltiplicata
per la frequenza operata da questo aeromobile nell'ambito di un  dato
periodo, di una data rotta o sezione di rotta.