ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SUI SERVIZI AEREI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, in seguito denominati nel presente Accordo "Parti Contraenti", quali aderenti alla Convenzione Internazionale dell'Aviazione Civile aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944; desiderosi di concludere un Accordo con l'obiettivo di regolamentare i servizi aerei tra i due Paesi; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, salvo che non si richieda altrimenti: a) il termine "Convenzione" si riferisce alla Convenzione Internazionale sull'Aviazione Civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende l'Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 della suddetta Convenzione cosi' come gli emendamenti agli Annessi o alla Convenzione previsti dagli Articoli 90 e 94 della stessa nella misura in cui sono in vigore o sono stati ratificati dalle due Parti Contraenti; b) il termine "Autorita' Aeronautiche" indica, nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare le funzioni connesse al presente Accordo; nel caso della Repubblica di Lituania, il Ministero dei Trasporti e qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare le funzioni connesse al presente Accordo; c) il termine "compagnia aerea designata" indica la compagnia aerea che e' stata designata ed autorizzata in conformita' all'Articolo 4 del presente Accordo. d) il termine "territorio" relativo ad uno Stato ha il significato che gli viene attribuito dall'articolo 2 della Convenzione; e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "sosta per scopi non di traffico" hanno il significato loro assegnato dall'Articolo 96 della Convenzione; f) il termine "capacita'" significa: - in relazione ad un aeromobile, il carico utile di detto aeromobile disponibile sulla rotta o per una sezione di questa rotta; - in relazione ad un servizio aereo specifico, la capacita' dell'aeromobile utilizzata relativamente a quel servizio moltiplicata per la frequenza operata da questo aeromobile nell'ambito di un dato periodo, di una data rotta o sezione di rotta.