(Accordo - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
               Riconoscimento di licenze e certificati 
1. I certificati di navigabilita', i certificati di  idoneita'  e  le
  licenze rilasciati o resi validi da  una  delle  Parti  Contraenti,
  dovranno essere riconosciuti durante il loro periodo di  validita',
  in conformita' alle disposizioni del Comma 2 del presente Articolo,
  come validi dall'altra Parte Contraente. 
  2. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare
di riconoscere come validi, ai fini del volo sul proprio  territorio,
i certificati di navigabilita' aerea, certificati di idoneita'  e  le
licenze che l'altra  Parte  Contraente  o  uno  Stato  terzo  dovesse
rilasciare o rendere validi per i propri cittadini.