(Accordo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                Rappresentanza di una compagnia aerea 
1. Ciascuna delle Parti  Contraenti  riconoscera'  reciprocamente  il
  diritto  della   compagnia   aerea   designata   dall'altra   Parte
  Contraente, sulla base di reciprocita', il diritto di mantenere sul
  suo territorio, nei punti specificati dalla  Tabella  delle  Rotte,
  uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra
  i cittadini di uno o di entrambe le Parti  Contraenti  che  dovesse
  essere necessario alle esigenze  operative  della  compagnia  aerea
  designata. 
2. L'assunzione di cittadini di Paesi terzi nel territorio dell'una o
  dell'altra delle Parti Contraenti non  sara'  effettuata  senza  la
  previa autorizzazione delle Autorita' competenti. 
3. Tutto il personale sopra specificato  sara'  soggetto  alle  leggi
  sull'ingresso e  la  permanenza  nel  territorio  dell'altra  Parte
  Contraente come pure alle leggi, ai regolamenti  e  alle  direttive
  amministrative applicabili in quel territorio. 
4. Il numero di tali dipendenti, stabilito di  comune  accordo  dalle
  compagnie aeree designate, sara' sottoposto all'approvazione  delle
  Autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 
5. Ciascuna delle Parti Contraenti  dovra'  fornire  ogni  necessaria
  assistenza per tali uffici e personale.