(Accordo - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                        Sicurezza aeronautica 
1. In conformita' ai diritti e agli  obblighi  previsti  dal  diritto
  internazionale, le due Parti Contraenti ribadiscono  che  l'obbligo
  reciproco di proteggere la sicurezza dell'aviazione civile da  atti
  di interferenza  illecita  costituisce  una  parte  integrante  del
  presente Accordo. Senza limitare la generalita' dei loro diritti  e
  obblighi derivanti dalle leggi internazionali, le Parti  Contraenti
  si  impegnano  in  particolare  ad  agire   in   conformita'   alle
  disposizioni previste dalla Convenzione sui delitti e  sugli  altri
  atti commessi  a  bordo  di  aeromobili,  firmata  a  Tokyo  il  14
  settembre  1963,  la  Convenzione   per   la   soppressione   della
  appropriazione illecita  di  aeromobili,  firmata  a  l'Aja  il  16
  settembre 1970, e  la  Convenzione  per  la  soppressione  di  atti
  illeciti  contro  la  sicurezza  dell'Aviazione  Civile  firmata  a
  Montreal il 23 settembre 1971 e  ogni  altra  Convenzione  relativa
  alla sicurezza nel campo dell'Aviazione Civile a  cui  entrambe  le
  Parti Contraenti abbiano aderito. 
2. Ognuna delle Parti  Contraenti  fornira'  su  richiesta  all'altra
  Parte Contraente, tutta  l'assistenza  necessaria  ad  impedire  il
  sequestro illecito di aeromobili civili ed ogni altro atto illecito
  contro  la  sicurezza  di  detti  aeromobili,  dei   passeggeri   e
  dell'equipaggio, degli  aeroporti  e  delle  installazioni  per  la
  navigazione  aerea,  ed  ogni  altra  minaccia  per  la   sicurezza
  dell'Aviazione Civile. 
3. Le due Parti Contraenti nei loro mutui rapporti dovranno agire  in
  conformita' con le  disposizioni  dell'Aviazione  Civile  stabilite
  dall'Organizzazione  Internazionale  per   l'Aviazione   Civile   e
  indicate  come  Annessi   alla   Convenzione,   sempre   che   tali
  disposizioni siano applicabili alle due Parti  Contraenti.  Le  due
  Parti Contraenti richiederanno alle compagnie iscritte  nei  propri
  registri aeronautici, alle compagnie aeree che abbiano la loro sede
  principale o la loro residenza permanente nel  proprio  territorio,
  nonche' alle societa'  di  gestione  degli  aeroporti  del  proprio
  territorio, di agire  in  conformita'  con  le  disposizioni  sulla
  sicurezza della navigazione aerea. 
4. Ciascuna delle due Parti Contraenti conviene  che  alle  compagnie
  aeree sia richiesto di osservare le disposizioni  di  sicurezza  di
  cui al succitato Comma 3), richieste  dall'altra  Parte  Contraente
  per entrare, partire, ovvero  sostare,  nel  territorio  dell'altra
  Parte  Contraente.  Ciascuna  delle  due  Parti  Contraenti  dovra'
  assicurare che misure adeguate siano effettivamente  applicate  sul
  proprio territorio per proteggere gli aeromobili nonche' effettuare
  ispezioni dei passeggeri, dell'equipaggio, degli effetti personali,
  dei bagagli, delle merci e dei magazzini dell'aeromobile sia  prima
  che nel corso delle operazioni di carico e scarico. Ciascuna  delle
  due Parti Contraenti cerchera' di dare  attenta  considerazione  ad
  ogni richiesta dall'altra  Parte  Contraente  per  ogni  misura  di
  sicurezza speciale per far fronte ad una particolare minaccia. 
5. Nel caso dovesse verificarsi un incidente  o  la  minaccia  di  un
  incidente per il sequestro illecito di un  aeromobile  o  di  altri
  atti illeciti contro la sicurezza di tale aeromobile, i  passeggeri
  e l'equipaggio, gli aeroporti o le installazioni per la navigazione
  aerea,  le  due  Parti  Contraenti   provvederanno   all'assistenza
  reciproca  facilitando  le  comunicazioni  ed  ogni  altra   misura
  adeguata tesa ad eliminare rapidamente e nel modo piu' sicuro  tale
  incidente o minaccia di incidente.