(Accordo - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                 Vendite e Trasferimento degli Utili 
1. Ciascuna delle due  Parti  Contraenti  garantisce  alla  compagnia
  aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto  di  vendere
  liberamente  servizi   di   trasporto   aereo,   compresi   servizi
  supplementari, resi sulle  rotte  specificate  e  tutti  gli  altri
  servizi della propria rete, e sulle reti di altre compagnie  aeree,
  sia direttamente che tramite agenti. 
2. La  compagnia  aerea  designata  da  ciascuna  delle   due   Parti
  Contraenti sara' libera  di  effettuare  l'effettivo  trasferimento
  all'estero degli utili in relazione  alle  vendite  dei  titoli  di
  trasporto per passeggeri, merci e posta, ivi compresi gli interessi
  bancari conseguiti, senza alcun rinvio o limitazione. 
3. Ciascuna  delle  due  Parti  Contraenti  dovra'  permettere   alla
  compagnia  aerea  designata  dall'altra  Parte  Contraente,  ed   a
  discrezione  della  compagnia  aerea  medesima,  l'esecuzione   dei
  trasferimenti in  una  valuta  liberamente  convertibile  entro  un
  massimo di sessanta (60) giorni dalla data  della  richiesta.  Tali
  trasferimenti dovranno essere effettuati sulla base  dei  tassi  di
  cambio ufficiali del giorno e, nel caso in cui non vi sia un  tasso
  ufficiale di cambio, ai prevalenti tassi di mercato per i pagamenti
  correnti. 
4. I privilegi specificati ai precedenti Commi verranno  riconosciuti
  solo su una base di stretta reciprocita'. Se una  delle  due  Parti
  Contraenti dovesse imporre un limite o dei rinvii ai  trasferimenti
  della  compagnia  aerea  designata  dall'altra  Parte   Contraente,
  quest'ultima sara' autorizzata a sospendere l'esercizio dei diritti
  indicati nei Commi 2) e 3) del presente Articolo. 
5. Nel caso in cui il sistema di pagamento tra  le  Parti  Contraenti
  fosse  regolato  da  un  Accordo  speciale,   quest'ultimo   verra'
  applicato.