ARTICOLO 13 Vendite e Trasferimento degli Utili 1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantisce alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di vendere liberamente servizi di trasporto aereo, compresi servizi supplementari, resi sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della propria rete, e sulle reti di altre compagnie aeree, sia direttamente che tramite agenti. 2. La compagnia aerea designata da ciascuna delle due Parti Contraenti sara' libera di effettuare l'effettivo trasferimento all'estero degli utili in relazione alle vendite dei titoli di trasporto per passeggeri, merci e posta, ivi compresi gli interessi bancari conseguiti, senza alcun rinvio o limitazione. 3. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovra' permettere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, ed a discrezione della compagnia aerea medesima, l'esecuzione dei trasferimenti in una valuta liberamente convertibile entro un massimo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Tali trasferimenti dovranno essere effettuati sulla base dei tassi di cambio ufficiali del giorno e, nel caso in cui non vi sia un tasso ufficiale di cambio, ai prevalenti tassi di mercato per i pagamenti correnti. 4. I privilegi specificati ai precedenti Commi verranno riconosciuti solo su una base di stretta reciprocita'. Se una delle due Parti Contraenti dovesse imporre un limite o dei rinvii ai trasferimenti della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, quest'ultima sara' autorizzata a sospendere l'esercizio dei diritti indicati nei Commi 2) e 3) del presente Articolo. 5. Nel caso in cui il sistema di pagamento tra le Parti Contraenti fosse regolato da un Accordo speciale, quest'ultimo verra' applicato.