ARTICOLO 14 Consultazioni 1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti si consulteranno periodicamente allo scopo di garantire l'adempimento e una soddisfacente conformita' alle disposizioni del presente Accordo ed all'Annesso accluso. 2. Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti ritenesse necessario modificare qualcuna delle disposizioni del presente Accordo, potra' proporre tale modifica per iscritto in qualunque momento all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti relative a tali proposte di modifica potranno essere sia orali che scritte e dovranno aver luogo, salvo diversamente concordato, entro sessanta (60) giorni dalla data in cui la richiesta scritta sara' ricevuta da una delle Parti Contraenti. 3. Ogni modifica al presente Accordo in conformita' al Comma 2) del presente Articolo entrera' in vigore quando tale modifica sara' confermata da uno Scambio di Note attraverso i normali canali diplomatici. 4. Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti ritenesse necessario modificare l'Annesso accluso al presente Accordo, tale modifica potra' essere concordata a seguito di consultazioni tra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti e dovra' essere confermata per iscritto.