(Accordo - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                            Consultazioni 
1. In  uno  spirito   di   stretta   collaborazione,   le   Autorita'
  Aeronautiche  delle   due   Parti   Contraenti   si   consulteranno
  periodicamente  allo  scopo  di  garantire  l'adempimento   e   una
  soddisfacente conformita' alle disposizioni del presente Accordo ed
  all'Annesso accluso. 
2. Nel  caso  in  cui  una  delle  due  Parti  Contraenti   ritenesse
  necessario modificare  qualcuna  delle  disposizioni  del  presente
  Accordo, potra' proporre tale modifica per  iscritto  in  qualunque
  momento all'altra Parte Contraente. Le  consultazioni  tra  le  due
  Parti Contraenti relative a  tali  proposte  di  modifica  potranno
  essere  sia  orali  che  scritte  e  dovranno  aver  luogo,   salvo
  diversamente concordato, entro sessanta (60) giorni dalla  data  in
  cui  la  richiesta  scritta  sara'  ricevuta  da  una  delle  Parti
  Contraenti. 
3. Ogni modifica al presente Accordo in conformita' al Comma  2)  del
  presente Articolo entrera' in vigore  quando  tale  modifica  sara'
  confermata da uno Scambio  di  Note  attraverso  i  normali  canali
  diplomatici. 
4. Nel  caso  in  cui  una  delle  due  Parti  Contraenti   ritenesse
  necessario modificare l'Annesso accluso al presente  Accordo,  tale
  modifica potra' essere concordata a seguito di consultazioni tra le
  Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti e  dovra'  essere
  confermata per iscritto.