(Accordo - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
                  Presentazione di dati statistici 
Le Autorita' Aeronautiche di una delle due Parti Contraenti  dovranno
fornire, su richiesta delle Autorita' Aeronautiche  dell'altra  Parte
Contraente, dati statistici periodici o altre  informazioni  similari
relative  al  traffico  trasportato  sui  servizi  concordati   dalle
rispettive  compagnie  aeree  designate,  da  e  per  il   territorio
dell'altra Parte Contraente.