ARTICOLO 17 Presentazione di dati statistici Le Autorita' Aeronautiche di una delle due Parti Contraenti dovranno fornire, su richiesta delle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, dati statistici periodici o altre informazioni similari relative al traffico trasportato sui servizi concordati dalle rispettive compagnie aeree designate, da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.