(Accordo - art. 19)
                             ARTICOLO 19 
                              Denuncia 
In qualsiasi momento  ciascuna  delle  due  Parti  Contraenti  potra'
comunicare all'altra Parte Contraente la decisione di  denunciare  il
presente Accordo;  detto  avviso  verra'  simultaneamente  comunicato
all'Organizzazione Internazionale per  l'Aviazione  Civile.  In  tale
caso l'Accordo cessera' la sua validita'  dopo  dodici  (12)  mesi  a
partire dalla data in cui l'altra Parte Contraente avra' ricevuto  la
comunicazione,  a  meno  che  la  suddetta  comunicazione  non  venga
ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto  periodo.  In
assenza della conferma del ricevimento della comunicazione  da  parte
dell'altra  Parte  Contraente,  la  comunicazione   medesima   verra'
considerata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il suo  ricevimento
da parte dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.