(Accordo - art. 20)
                             ARTICOLO 20 
                              Validita' 
Il presente Accordo restera' valido per  un  periodo  iniziale  di  5
(cinque) anni. Successivamente,  esso  rimarra'  in  vigore  a  tempo
indeterminato a meno che non venga denunciato da una delle due  Parti
Contraenti ai sensi dell'articolo 19 del presente Accordo. 
I termini dell'articolo 19  del  presente  Accordo  si  applicheranno
anche durante il periodo iniziale di cinque anni.