ARTICOLO 21 Entrata in Vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti notifichera', per il tramite dei normali canali diplomatici, all'altra Parte Contraente l'adempimento delle procedure previste dalla rispettive legislazioni nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo. A testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Vilnius in doppia copia, il giorno quattro del mese di aprile 1996 nelle lingue inglese, italiana e lituana, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di applicazione o di interpretazione prevarra' l'edizione in lingua inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Lituania Parte di provvedimento in formato grafico