(Accordo - art. 21)
                             ARTICOLO 21 
                          Entrata in Vigore 
Il presente Accordo entrera' in vigore  alla  data  in  cui  ciascuna
delle due Parti Contraenti notifichera', per il tramite  dei  normali
canali diplomatici, all'altra Parte  Contraente  l'adempimento  delle
procedure  previste  dalla  rispettive  legislazioni  nazionali   per
l'entrata in vigore del presente Accordo. 
A  testimonianza  di  quanto  sopra,  i   sottoscritti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
Fatto a Vilnius in doppia copia, il giorno quattro del mese di aprile
1996 nelle lingue inglese, italiana e lituana, tutti i testi  facenti
ugualmente  fede.  In  caso  di  divergenza  di  applicazione  o   di
interpretazione prevarra' l'edizione in lingua inglese. 
    

Per il Governo della                  Per il Governo della
Repubblica Italiana                   Repubblica di Lituania


    

              Parte di provvedimento in formato grafico