(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                       Concessione di diritti 
1. Ciascuna  delle  Parti  Contraenti   riconosce   all'altra   Parte
  Contraente i seguenti diritti  relativi  ai  propri  servizi  aerei
  internazionali di linea: 
  (a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;
  (b) il diritto di atterrare nel proprio territorio per scopi non di
  traffico; 
2. Ciascuna  delle  Parti  Contraenti   riconosce   all'altra   Parte
  Contraente il diritto specificato nel presente Accordo  allo  scopo
  di creare e di gestire servizi aerei sulle rotte specificate  nella
  Tabella delle  Rotte  allegato  (da  qui  in  avanti  denominati  i
  "servizi concordati" e le "rotte specificate"). 
3. La compagnia aerea designata  da  ciascuna  Parte  Contraente  che
  opera sulle rotte specificate, potra' effettuare  degli  scali  nel
  territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati  nella
  Tabella delle Rotte per imbarcare e sbarcare  passeggeri,  merci  e
  posta provenienti o destinati ad altri punti specificati. 
4. Nulla di quanto contenuto al Comma 2 del presente articolo  potra'
  essere interpretato nel senso di  conferire  alla  compagnia  aerea
  designata da una Parte  Contraente  il  diritto  di  imbarcare  sul
  territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merce e  posta,
  dietro pagamento o nolo, destinati ad un altro punto del territorio
  dell'altra Parte Contraente.