(Accordo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
          Designazione ed autorizzazione delle linee aeree 
1. Ciascuna delle Parti Contraenti  avra'  diritto  a  designare  per
  iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea ai fini  di
  operare i servizi concordati sulle rotte specificate. 
2. Al  ricevimento  di  tale  designazione   ciascuna   delle   Parti
  Contraenti dovra' concedere senza indugio, tenuto conto  di  quanto
  previsto ai  Commi  3  e  4  del  presente  Articolo,  la  prevista
  autorizzazione ad operare alla compagnia aerea designata. 
3. Le  Autorita'  Aeronautiche  di  una  Parte   Contraente   possono
  richiedere  alla  compagnia  aerea   designata   dall'altra   Parte
  Contraente di produrre la certificazione di  idoneita'  ad  operare
  servizi aerei internazionali rilasciata da  parte  delle  Autorita'
  competenti in conformita' alle  disposizioni  della  Convenzione  e
  corrispondente pienamente alle leggi ed ai regolamenti  normalmente
  e ragionevolmente applicati. 
4. Ciascuna  delle  Parti  Contraenti  avra'  il  diritto  di  negare
  l'autorizzazione ad  operare  in  base  al  Comma  2  del  presente
  Articolo, oppure di imporre le condizioni che  riterra'  necessarie
  all'esercizio da parte della compagnia aerea designata dei  diritti
  di cui nell'Articolo 3 del presente Accordo, nei casi in cui  detta
  Parte Contraente non ritenga che la proprieta'  sostanziale  ed  il
  controllo effettivo della compagnia aerea in questione siano  nelle
  mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia  aerea  o
  dei suoi cittadini. 
5. Una volta cosi' nominata ed autorizzata,  la  compagnia  aerea  di
  ciascuna delle Parti Contraenti  potra'  cominciare  ad  operare  i
  servizi concordati in qualunque momento, a condizione che si adegui
  alle disposizioni applicabili del presente Accordo. 
6. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' il diritto  di  revocare  la
  designazione di  una  compagnia  aerea  e  di  designarne  un'altra
  dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente.