ARTICOLO 4 Designazione ed autorizzazione delle linee aeree 1. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' diritto a designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea ai fini di operare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Al ricevimento di tale designazione ciascuna delle Parti Contraenti dovra' concedere senza indugio, tenuto conto di quanto previsto ai Commi 3 e 4 del presente Articolo, la prevista autorizzazione ad operare alla compagnia aerea designata. 3. Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di produrre la certificazione di idoneita' ad operare servizi aerei internazionali rilasciata da parte delle Autorita' competenti in conformita' alle disposizioni della Convenzione e corrispondente pienamente alle leggi ed ai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati. 4. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' il diritto di negare l'autorizzazione ad operare in base al Comma 2 del presente Articolo, oppure di imporre le condizioni che riterra' necessarie all'esercizio da parte della compagnia aerea designata dei diritti di cui nell'Articolo 3 del presente Accordo, nei casi in cui detta Parte Contraente non ritenga che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo della compagnia aerea in questione siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o dei suoi cittadini. 5. Una volta cosi' nominata ed autorizzata, la compagnia aerea di ciascuna delle Parti Contraenti potra' cominciare ad operare i servizi concordati in qualunque momento, a condizione che si adegui alle disposizioni applicabili del presente Accordo. 6. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' il diritto di revocare la designazione di una compagnia aerea e di designarne un'altra dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente.