(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                  Revoca o sospensione dei diritti 
1. Ciascuna delle Parti  Contraenti  avra'  il  diritto  di  revocare
  l'autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti
  conferiti in base all'Articolo 3  del  presente  Accordo  da  parte
  della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente,  o  di
  imporre condizioni che ritenga necessarie per l'esercizio  di  tali
  diritti in ciascuno dei seguenti casi: 
  a) in ogni caso in cui non ritenga che la proprieta' sostanziale e 
    l'effettivo controllo di tale compagnia aerea non sia nelle  mani
    della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o  dei
    suoi cittadini; 
  b) nel caso di non adempimento da parte della compagnia aerea di 
    sottoporsi alle leggi o ai regolamenti della Parte Contraente che
    concede i predetti diritti; 
  c) in ogni altro caso in cui la compagnia aerea non operi in 
    conformita' alle condizioni stabilite dal presente Accordo. 
2. A meno che la revoca immediata, sospensione  o  imposizione  delle
  condizioni indicate al Comma 1  del  presente  Articolo  non  siano
  essenziali per prevenire ulteriori violazioni  della  legge  o  dei
  regolamenti,  tale  diritto  verra'  esercitato  solo   dopo   aver
  consultato l'altra Parte Contraente.