(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
           Esenzione dai dazi doganali e da altre imposte 
1. Gli aeromobili utilizzati nei servizi aerei  internazionali  dalla
  compagnia aerea designata di una Parte  Contraente,  come  pure  il
  loro normale  equipaggiamento,  i  pezzi  di  ricambio  compresi  i
  motori, i  rifornimenti  di  carburante  e  di  lubrificanti  e  le
  provviste  di  bordo  (prodotti  alimentari,  bevande   e   tabacco
  inclusi), saranno esenti da qualunque tipo di  dazio  doganale,  di
  tasse d'ispezione o da qualsiasi altro onere fiscale all'arrivo nel
  territorio  dell'altra  Parte  Contraente,  a  condizione  che   il
  suddetto  equipaggiamento  regolare  e  tutti  gli  altri  articoli
  rimangano a bordo dell'aeromobile. 
2. Saranno inoltre esenti dagli stessi  dazi,  tasse  ed  oneri,  con
  esclusione dei pagamenti relativi ai servizi svolti per: 
  a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio 
    motori inclusi e normali attrezzature aerotrasportate  introdotte
    nel territorio di  una  delle  Parti  Contraenti  dall'aeromobile
    della compagnia aerea designata dall'altra  Parte  Contraente  ed
    intese  esclusivamente  per  l'uso  degli  aeromobili  di   detta
    compagnia aerea; 
  b) carburante, lubrificanti, provviste, pezzi di ricambio motori 
    inclusi e normali  attrezzature  aerotrasportate,  imbarcati  nel
    territorio di una delle Parti Contraenti da un  aeromobile  della
    compagnia aerea designata da una delle  Parti  Contraenti,  nello
    svolgimento  dei  servizi  concordati,  entro  i  limiti  e  alle
    condizioni  stabilite  dalle  Autorita'  competenti  della  Parte
    Contraente interessata e previste unicamente per l'uso e  consumo
    durante il volo. 
3. Il materiale che gode dell'esenzione dai dazi doganali e da  altri
  oneri  fiscali  menzionato  nei  commi  precedenti  potra'   essere
  utilizzato solo per i servizi aerei internazionali  e  in  caso  di
  mancato utilizzo dev'essere riesportato, se non utilizzato, a  meno
  che non ne sia ammesso il trasferimento ad  altre  compagnie  aeree
  internazionali, o non ne sia consentita l'importazione  permanente,
  in conformita' alle disposizioni vigenti nel territorio della Parte
  Contraente interessata. 
4. Le esenzioni di cui al presente  Articolo,  applicabili  anche  al
  suddetto materiale parzialmente utilizzato o consumato  durante  il
  volo sul territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni,
  vengono riconosciute su base bilaterale e possono  essere  soggette
  all'osservanza di formalita' specifiche generalmente  applicate  in
  detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.