ARTICOLO 6 Esenzione dai dazi doganali e da altre imposte 1. Gli aeromobili utilizzati nei servizi aerei internazionali dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, come pure il loro normale equipaggiamento, i pezzi di ricambio compresi i motori, i rifornimenti di carburante e di lubrificanti e le provviste di bordo (prodotti alimentari, bevande e tabacco inclusi), saranno esenti da qualunque tipo di dazio doganale, di tasse d'ispezione o da qualsiasi altro onere fiscale all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che il suddetto equipaggiamento regolare e tutti gli altri articoli rimangano a bordo dell'aeromobile. 2. Saranno inoltre esenti dagli stessi dazi, tasse ed oneri, con esclusione dei pagamenti relativi ai servizi svolti per: a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio motori inclusi e normali attrezzature aerotrasportate introdotte nel territorio di una delle Parti Contraenti dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente ed intese esclusivamente per l'uso degli aeromobili di detta compagnia aerea; b) carburante, lubrificanti, provviste, pezzi di ricambio motori inclusi e normali attrezzature aerotrasportate, imbarcati nel territorio di una delle Parti Contraenti da un aeromobile della compagnia aerea designata da una delle Parti Contraenti, nello svolgimento dei servizi concordati, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalle Autorita' competenti della Parte Contraente interessata e previste unicamente per l'uso e consumo durante il volo. 3. Il materiale che gode dell'esenzione dai dazi doganali e da altri oneri fiscali menzionato nei commi precedenti potra' essere utilizzato solo per i servizi aerei internazionali e in caso di mancato utilizzo dev'essere riesportato, se non utilizzato, a meno che non ne sia ammesso il trasferimento ad altre compagnie aeree internazionali, o non ne sia consentita l'importazione permanente, in conformita' alle disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente interessata. 4. Le esenzioni di cui al presente Articolo, applicabili anche al suddetto materiale parzialmente utilizzato o consumato durante il volo sul territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni, vengono riconosciute su base bilaterale e possono essere soggette all'osservanza di formalita' specifiche generalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.