(Accordo - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
     Principi che regolano lo svolgimento dei servizi concordati 
1. Dovra' essere garantita pari ed equa opportunita'  alle  compagnie
  aere designate da ciascuna delle  Parti  Contraenti  ad  operare  i
  servizi concordati sulle rotte specificate. 
2. Nell'operare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di
  ciascuna delle Parti Contraenti terra' conto degli interessi  della
  compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente  in  modo  da
  non incidere indebitamente sui  servizi  da  questa  forniti  sulle
  stesse rotte o su parte di esse. 
3. I servizi concordati forniti dalle compagnie  aeree  designate  da
  ciascuna delle Parti Contraenti saranno in stretta  relazione  alle
  esigenze del pubblico per il trasporto sulle  rotte  specificate  e
  avranno come loro obiettivo quello di fornire,  ad  un  ragionevole
  fattore di carico, la capacita' adeguata a soddisfare  i  requisiti
  attuali  e  ragionevolmente  previsti  relativi  al  trasporto   di
  passeggeri, merci e posta tra i territori delle  Parti  Contraenti.
  4. La compagnia aerea designata da una Parte Contraente provvedera'
  a fornire alle Autorita' Aeronautiche dell'altra  Parte  Contraente
  l'approvazione dei piani di volo, comprese le informazioni sul tipo
  di aeromobile che verra'  utilizzato,  almeno  trenta  (30)  giorni
  prima di ogni stagione estiva o invernale.