(Accordo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                               Tariffe 
1. Ai fini dei commi seguenti, il termine "tariffa" va inteso come il
  prezzo da pagare per il  trasporto  passeggeri  e  di  merci  e  le
  condizioni in cui quel prezzo e'  applicato,  inclusi  i  prezzi  e
  condizioni per i servizi di agenzia e per altri servizi  ausiliari,
  ma escluse la retribuzione e le condizioni per il  trasporto  della
  posta. 
2. Le tariffe addebitate da una Parte Contraente per il trasporto  da
  o per il territorio dell'altra Parte Contraente deve essere fissato
  a livelli ragionevoli, tenuto conto di tutti i  fattori  rilevanti,
  ivi compresi i  costi  operativi,  il  profitto  ragionevole  e  le
  tariffe delle altre compagnie aeree. 
3. Le tariffe di cui al Comma 2 del presente  Articolo  dovranno,  se
  possibile, essere oggetto di consultazione tra le  compagnie  aeree
  designate da ciascuna delle Parti Contraenti. 
4. Le tariffe verranno sottoposte  all'approvazione  delle  Autorita'
  Aeronautiche delle due Parti Contraenti almeno sessanta (60) giorni
  prima della  data  proposta  per  la  loro  introduzione.  In  casi
  particolari tale periodo potra' essere ridotto, previo accordo  tra
  le suddette Autorita'. 
5. Tale approvazione potra' essere  data  per  iscritto.  Se  nessuna
  delle due Autorita' Aeronautiche si  sara'  espressa  negativamente
  entro  trenta  (30)  giorni  dalla  data   di   presentazione,   in
  conformita' al comma 4 del presente Articolo, tali  tariffe  devono
  considerarsi approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione
  venga ridotto, come stabilito al Comma 4, le Autorita' Aeronautiche
  potranno  concordare  che   il   periodo   entro   cui   comunicare
  un'eventuale diniego debba essere notificato in meno di trenta (30)
  giorni. 
6. Se una tariffa non puo' essere concordata in base al Comma  3  del
  presente Articolo, o se, nel periodo applicabile previsto dal Comma
  5 del  presente  Articolo  una  delle  due  Autorita'  Aeronautiche
  comunica all'altra Autorita' Aeronautica il proprio diniego di  una
  tariffa concordata in  base  alle  disposizioni  del  Comma  3  del
  presente  Articolo,  le  Autorita'  Aeronautiche  delle  due  Parti
  Contraenti debbono consultarsi per determinare una tariffa che  sia
  approvata di comune accordo. 
7. Una  tariffa  stabilita  secondo  le  disposizioni  del   presente
  Articolo restera' in vigore fino a quando non verra' stabilita  una
  nuova tariffa.