ARTICOLO 8 Tariffe 1. Ai fini dei commi seguenti, il termine "tariffa" va inteso come il prezzo da pagare per il trasporto passeggeri e di merci e le condizioni in cui quel prezzo e' applicato, inclusi i prezzi e condizioni per i servizi di agenzia e per altri servizi ausiliari, ma escluse la retribuzione e le condizioni per il trasporto della posta. 2. Le tariffe addebitate da una Parte Contraente per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente deve essere fissato a livelli ragionevoli, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, ivi compresi i costi operativi, il profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie aeree. 3. Le tariffe di cui al Comma 2 del presente Articolo dovranno, se possibile, essere oggetto di consultazione tra le compagnie aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti. 4. Le tariffe verranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari tale periodo potra' essere ridotto, previo accordo tra le suddette Autorita'. 5. Tale approvazione potra' essere data per iscritto. Se nessuna delle due Autorita' Aeronautiche si sara' espressa negativamente entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformita' al comma 4 del presente Articolo, tali tariffe devono considerarsi approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione venga ridotto, come stabilito al Comma 4, le Autorita' Aeronautiche potranno concordare che il periodo entro cui comunicare un'eventuale diniego debba essere notificato in meno di trenta (30) giorni. 6. Se una tariffa non puo' essere concordata in base al Comma 3 del presente Articolo, o se, nel periodo applicabile previsto dal Comma 5 del presente Articolo una delle due Autorita' Aeronautiche comunica all'altra Autorita' Aeronautica il proprio diniego di una tariffa concordata in base alle disposizioni del Comma 3 del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti debbono consultarsi per determinare una tariffa che sia approvata di comune accordo. 7. Una tariffa stabilita secondo le disposizioni del presente Articolo restera' in vigore fino a quando non verra' stabilita una nuova tariffa.