(Accordo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
                         Leggi e Regolamenti 
1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle
  Parti Contraenti relativi all'entrata, alla sosta o  alla  partenza
  dal suo territorio di un aeromobile in servizio  internazionale,  o
  al  funzionamento  ed  alla   navigazione   di   detto   aeromobile
  nell'ambito del suo territorio, verranno applicati agli  aeromobili
  della compagnia  aerea  designata  dall'altra  Parte  Contraente  e
  saranno osservati da detto aeromobile al momento dell'arrivo, della
  partenza o  mentre  si  trova  nel  territorio  della  prima  Parte
  Contraente. 
2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle
  Parti Contraenti relativi all'entrata, alla sosta o  alla  partenza
  dal suo territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta  di  un
  aeromobile, compresi  i  regolamenti  relativi  alle  dichiarazioni
  d'entrata, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai  passaporti,  ai
  diritti doganali e di quarantena dovranno essere ottemperati  da  o
  per conto di quei  passeggeri,  equipaggio,  merce  o  posta  della
  compagnia aerea dell'altra Parte Contraente al momento dell'entrata
  o della partenza o durante la  sosta  nel  territorio  della  prima
  Parte Contraente.