ARTICOLO 9 Leggi e Regolamenti 1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata, alla sosta o alla partenza dal suo territorio di un aeromobile in servizio internazionale, o al funzionamento ed alla navigazione di detto aeromobile nell'ambito del suo territorio, verranno applicati agli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e saranno osservati da detto aeromobile al momento dell'arrivo, della partenza o mentre si trova nel territorio della prima Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata, alla sosta o alla partenza dal suo territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta di un aeromobile, compresi i regolamenti relativi alle dichiarazioni d'entrata, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, ai diritti doganali e di quarantena dovranno essere ottemperati da o per conto di quei passeggeri, equipaggio, merce o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente al momento dell'entrata o della partenza o durante la sosta nel territorio della prima Parte Contraente.